IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
la
L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di
cooperazione sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino
della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art.
17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte
della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui
all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2,
comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia
alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle
cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere
disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e
"C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e
nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i.,
previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art.
92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione,
continua ad operare.»
-
la
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38”
con la quale è stata apportata la
modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone
“2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a)
(di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere
iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”
PRESO ATTO:
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi
elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative
elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col
medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale”
con sede ad Avezzano (AQ) con
raccomandata acquisita al protocollo del
Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione
Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/170442/DPF014 del
14.09.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per
l’iscrizione alla sezione “A” e alla sezione “B” dell’Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti
criticità;
·
dall’oggetto
sociale, di cui allo statuto prodotto, non si desumevano chiaramente le attività prescritte alla
sezione a) e alla sezione b) dell’art. 1.L. 381/91, a norma della L.R.
5.2.2016, n. 7 recante “Modifica all’art. 17 della L.R. 38/2004”;
·
l’assenza
della documentazione probatoria attestante lo svantaggio dei lavoratori, così
come previsto dall’art. 4 della Legge 8_11_1991, n. 381;
·
nella
visura camerale si evince l’iscrizione all’albo delle Società Cooperative per
l’esercizio delle attività solo di produzione lavoro e inserimento lavorativo
(Tipo B) manca l’adeguamento iscrizione per la gestione-servizi (Tipo A), poiché
la richiesta di iscrizione è stata avanzata per entrambe le tipologie previste
dall’art. 1 della L.381/91.
-
che
con nota prot RA/38311/16/DPF014 del 14.09.2016, il
competente ufficio, ai sensi degli artt.
7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il
procedimento di diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative
Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di
rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione stessa;
DATO ATTO
-
che
la cooperativa sociale de qua, con nota
raccomandata del 20 ottobre 2016,
acquisita al protocollo del Dipartimento
per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il
sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/78280/DPF014 del 25.10.2016 ha
inviato la documentazione richiesta solo parzialmente ed esattamente ha
trasmesso i seguenti documenti:
·
Copia
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
·
Copia
certificati di invalidità e documenti
affini probanti i lavoratori svantaggiati;
-
che, la suddetta documentazione è incompleta,
poiché manca l’adeguamento dello statuto secondo le disposizioni della L.R.
7/2016 che prevede all’art. 1 …”Nelle more di quanto previsto al comma 2, le
cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B)
dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente
nelle tipologie A e B dell’albo regionale alle seguenti condizioni;
·
lett.a)
“l’organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione dotata di
autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni
relative alle attività di tipo A e B esercitate, nonché la sussistenza dei
requisiti professionali del personale addetto alle attività rispondenti sia
alla sezione A che B;
·
lett. b), “le
tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate
nell’oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per
l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed
il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere
espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;
le disposizioni della normativa sopra
menzionate sono supportate dalla circolare del
Ministero del Lavoro n. 153 del 1996 e ribadite dalla Commissione Centrale per le Cooperative del Ministero dello
Sviluppo Economico come da verbale della riunione del 13 gennaio 2017;
RITENUTO ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e
delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non
poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata
“DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale” di Avezzano (AQ) alla Sezione “A”
e alla Sezione “B” dell’Albo regionale delle cooperative sociali per la
carenza, sia documentale, che dei requisiti previsti dalla vigente normativa
in materia;
DATO ATTO che la
responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e
trascritte , di:
1. prendere
atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal
competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla
cooperativa sociale denominata “DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale” con
sede legale in Via Gen.A.Infante, n. 24 di Avezzano -
C.F. 01817230665, con raccomandata acquisita
al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la
programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n.
RA/170442/DPF014 del 14.09.2016, finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla
Sezione “A” e alla Sezione “B”
dell’Albo regionale delle cooperative sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione alla Sezione “A” e alla Sezione “B” dell’Albo della Regione Abruzzo della
Cooperativa denominata “DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale” di Avezzano
(AQ) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal
competente ufficio:
-
manca
l’adeguamento dello statuto secondo le disposizioni della L.R. 7/2016 che
prevede all’art. 1 …”Nelle more di quanto previsto al comma 2, le cooperative
sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della
legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B
dell’albo regionale alle seguenti condizioni;
·
lett.a) “l’organizzazione
della cooperativa sociale prevede una divisione dotata di autonomia
organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle
attività di tipo A e B esercitate, nonché la sussistenza dei requisiti
professionali del personale addetto alle attività rispondenti sia alla sezione
A che B;
·
lett. b), “le
tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate
nell’oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per
l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed
il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere
espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;
3. di
precisare che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.
241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della
repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza”
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. disporre,
altresì, la pubblicazione della presente
determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini