L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale  denominata “DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale .” con sede legale nel Comune di  Avezzano (AQ) – C.F.:01817230665. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione “A” e ”B” -  Diniego.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATE:

-            la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

-            la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

-            la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale  è stata apportata la modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone  “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2  le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”

 

PRESO ATTO:

-            che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere  dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;

-            che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione  per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;

-            che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

 

PRESO ATTO

-            che la Cooperativa Sociale denominata “DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale” con sede ad Avezzano (AQ)  con raccomandata  acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/170442/DPF014 del 14.09.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione “A” e alla sezione “B” dell’Albo regionale    dalle Cooperative Sociali;

-            che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità;

·             dall’oggetto sociale, di cui allo statuto prodotto, non si desumevano  chiaramente le attività prescritte alla sezione a) e alla sezione b) dell’art. 1.L. 381/91, a norma della L.R. 5.2.2016, n. 7 recante “Modifica all’art. 17 della L.R. 38/2004”;

·             l’assenza della documentazione probatoria attestante lo svantaggio dei lavoratori, così come previsto dall’art. 4 della Legge 8_11_1991, n. 381;

·             nella visura camerale si evince l’iscrizione all’albo delle Società Cooperative per l’esercizio delle attività solo di produzione lavoro e inserimento lavorativo (Tipo B) manca l’adeguamento iscrizione per la gestione-servizi (Tipo A), poiché la richiesta di iscrizione è stata avanzata per entrambe le tipologie previste dall’art. 1 della L.381/91.

-            che con nota prot RA/38311/16/DPF014 del 14.09.2016, il competente ufficio, ai sensi  degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

 

DATO ATTO

-            che la   cooperativa sociale de qua, con nota raccomandata del  20 ottobre 2016, acquisita al protocollo  del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/78280/DPF014 del 25.10.2016 ha inviato la documentazione richiesta solo parzialmente ed esattamente ha trasmesso i seguenti documenti:

·             Copia certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

·             Copia certificati  di invalidità e documenti affini probanti i lavoratori svantaggiati;

-            che,  la suddetta documentazione è incompleta, poiché manca l’adeguamento dello statuto secondo le disposizioni della L.R. 7/2016 che prevede all’art. 1 …”Nelle more di quanto previsto al comma 2, le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale alle seguenti condizioni;

·             lett.a) “l’organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, nonché la sussistenza dei requisiti professionali del personale addetto alle attività rispondenti sia alla sezione A che B;

·             lett. b), “le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell’oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;

le disposizioni della normativa sopra menzionate sono supportate dalla circolare del  Ministero del Lavoro n. 153 del 1996 e ribadite  dalla Commissione Centrale  per le Cooperative del Ministero dello Sviluppo Economico come da verbale della riunione del 13 gennaio 2017;

 

RITENUTO ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata “DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale” di Avezzano (AQ) alla Sezione “A” e alla Sezione “B” dell’Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza, sia documentale, che dei requisiti previsti dalla vigente normativa in  materia;

 

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:

 

1.      prendere atto  dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata  dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata “DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale” con sede legale in Via Gen.A.Infante, n. 24 di Avezzano - C.F. 01817230665, con raccomandata  acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/170442/DPF014 del 14.09.2016, finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “A” e alla Sezione “B”   dell’Albo regionale delle cooperative sociali;

2.      formalizzare il diniego all’iscrizione alla Sezione “A” e alla Sezione “B”  dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale” di Avezzano (AQ) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

-             manca l’adeguamento dello statuto secondo le disposizioni della L.R. 7/2016 che prevede all’art. 1 …”Nelle more di quanto previsto al comma 2, le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale alle seguenti condizioni;

·             lett.a) “l’organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, nonché la sussistenza dei requisiti professionali del personale addetto alle attività rispondenti sia alla sezione A che B;

·             lett. b), “le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell’oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa; 

3.      di precisare che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-        Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-        Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;

-        Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;

4.      pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

5.      disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

6.      trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;

7.      disporre, altresì, la pubblicazione  della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini