IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
la
L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di
cooperazione sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino
della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art.
17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2.
Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di
organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto
di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e
dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo
stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie
"A", "B" e "C", dal competente Servizio della
Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale
istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della
presente disposizione, continua ad operare.»
-
la
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38”
con la quale è stata apportata la
modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone
“2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a)
(di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere
iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”
PRESO ATTO:
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi
elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative
elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col
medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “ IL SOLE Società Cooperativa Sociale” con
sede a Scerne (CH) con raccomandata acquisita al protocollo del Dipartimento per
la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema
integrato Socio-Sanitario” al n. RA/148344/DPF014 del 28.06.2016, ha presentato
istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione
“A” dell’Albo regionale dalle
Cooperative Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti
criticità;
·
nell’oggetto
sociale (Art.4), di cui allo statuto prodotto, commistione di attività
riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91
“Disciplina delle Cooperative Sociali” ;
·
assenza
dell’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di
idonee strutture, (l’idoneità deve essere comprovata da planimetria e
certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie).
L’autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non
possesso di strutture;
·
assenza
della copia dell’ultimo bilancio;
-
che
con nota prot RA/55263/16/DPF014 del 29.09.2016, il competente ufficio, ai
sensi degli artt. 7 e 10 bis della
L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di
diniego all’iscrizione all’Albo
regionale delle Cooperative sociali,
ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere
i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione stessa;
DATO ATTO
-
che
la cooperativa sociale de qua, con nota prot. 45/2016 del
7/10/ 2016, acquisita al protocollo
del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la
programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n.
RA/63460/DPF014 del 7.10.2016 e n. 64441/DPF014 del 11.10.2016 ha inviato la documentazione richiesta
solo parzialmente ed esattamente ha trasmesso i seguenti documenti:
1.
Autocertificazione
attestante il possesso di idonea struttura, 2) copia contratto comodato d’uso
gratuito della struttura, 3) copia di certificato di agibilità della struttura,
4) planimetria della struttura, 4) copia dell’ultimo bilancio approvato;
-
che, la suddetta documentazione è incompleta,
poiché manca l’adeguamento dello statuto, la cooperativa
de qua non ha provveduto a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione inerenti
alla sopraindicata nota prot. RA/55263/16/DPF014 del
29.09.2016, relativamente alle commistioni di attività riconducibili sia alla Sez. a) che alla Sez. b) previste
dalla L. 381/91 e del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R.
85/94;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata “IL SOLE
Società Cooperativa Sociale” di Scerni (CH)
alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia;
DATO ATTO che la
responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e
trascritte , di:
1. prendere
atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal competente
ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale
denominata “il sole Società Cooperativa Sociale” con sede legale in C.da S. Giacomo snc, di Scerni (CH) - C.F. 02508550692, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento
per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il
sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/148344/DPF014 del 28.06.2016,
finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative
sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione alla Sezione “A”
dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “IL SOLE
Società Cooperativa Sociale” di Scerni
(CH) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal
competente ufficio:
-
commistioni
di attività riconducibili sia alla
sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L 381/91, nonché quale requisito
per l’iscrizione ai sensi del combinato
disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare, pur essendo
stata richiesta l’iscrizione alla sezione a) tra le attività elencate nello
statuto prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella
tipologia b) “1…attIvità di promozione,
progettazione, sviluppo, produzione…”, “5 …trasporto scolastico, e di
formazione professionale…” 6….”, “7…gestione di attività…””8…attivazione e
gestione…”, “10…di custodia dei minori e dei bambini…”, “11…trasporto”, i
successivi punti espressi nello statuto sono anch’essi da riformulare;
3. di
precisare che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.
241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della
repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta
-Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. disporre,
altresì, la pubblicazione della presente
determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini