Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).

 

Art. 1

(Modifica all’art. 3 della L.R. 32/2015)

 

1.      La lettera p) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014) è sostituita dalla seguente:

"p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell’articolo 4 bis".

 

Art. 2

(Modifica allegato A della L.R. 32/2015)

 

1.      La lettera p) dell’allegato A della L.R. 32/2015 è abrogata.

 

Art. 3

(Inserimento dell’art. 4 bis alla L.R. 32/2015)

 

1.      Dopo l’articolo 4 della L.R. 32/2015 è aggiunto il seguente articolo:

 

"Art. 4 bis

(Funzioni delle Province in materia di energia)

 

1.      In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a)      funzione di controllo degli impianti termici;

b)      funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 e del comma 1 dell’articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."

 

Art. 4

(Disposizione transitoria)

 

1.      In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province adeguano e modificano gli accordi già stipulati ai sensi dell’articolo 8 della L.R 32/2015, secondo le procedure ivi previste.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1.      La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 30 agosto 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso