Art.
1
(Modifica
all’art. 3 della L.R. 32/2015)
1. La lettera p) del comma 1 dell’articolo 3
della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino
delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)
è sostituita dalla seguente:
"p) le
funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate
dalle Province ai sensi dell’articolo 4 bis".
Art.
2
(Modifica
allegato A della L.R. 32/2015)
1. La lettera p) dell’allegato A della L.R.
32/2015 è abrogata.
Art.
3
(Inserimento
dell’art. 4 bis alla L.R. 32/2015)
1. Dopo l’articolo 4 della L.R. 32/2015 è
aggiunto il seguente articolo:
"Art.
4 bis
(Funzioni
delle Province in materia di energia)
1. In materia di energia, ferma restando la
potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata,
esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) funzione di controllo degli impianti
termici;
b) funzioni relative ai controlli della
qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del
comma 2 dell’articolo 4 e del comma 1 dell’articolo 5 del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a
cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo
4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."
Art.
4
(Disposizione
transitoria)
1. In attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 1 e 3, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, la Regione e le Province adeguano e modificano gli accordi già stipulati
ai sensi dell’articolo 8 della L.R 32/2015, secondo le procedure ivi previste.
Art.
5
(Clausola
di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.
Art.
6
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 30 agosto 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso