Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

 

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.      La Regione sostiene, attraverso la concessione di un contributo economico, le piccole imprese operanti nei comuni abruzzesi di cui agli Allegati 1, 2 e 2 bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessate dagli eventi sismici dei mesi di agosto ed ottobre 2016 e del mese di gennaio 2017.

 

Art. 2

(Beneficiari)

 

1.         Possono beneficiare dei contributi le imprese con meno di cinque dipendenti operanti alla data del 18 gennaio 2017 in uno dei comuni di cui all’articolo 1.

 

Art. 3

(Forme e limiti dei contributi)

 

1.      I contributi di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis" e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici entro i limiti previsti dall’articolo 5 del regolamento (UE) 1407/2013.

2.      I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati al rimborso dei costi di gestione, ovvero al finanziamento delle spese di investimento per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per la realizzazione di impianti funzionali al ciclo produttivo o all'erogazione dei servizi.

3.      Le tipologie di contribuzione previste nel comma 2 sono cumulabili.

4.      Il contributo in conto gestione non può superare per impresa unica il cinquanta per cento delle spese relative documentate, sostenute a far data dal 1° gennaio e non oltre il 31 dicembre 2017, nel limite massimo di euro 5.000,00.

5.      Il contributo in conto investimenti non può superare per impresa unica il trenta per cento della spesa relativa documentata, sostenuta a far data dal 1° gennaio e non oltre il 31 dicembre 2017, nel limite massimo di euro 10.000,00.

 

Art. 4

(Norme di attuazione)

 

1.      All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge provvede la Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale dell’Abruzzo, attraverso l'emanazione di apposito avviso pubblico, redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e con valutazione di merito, da pubblicarsi entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

2.      L’avviso di cui al comma 1 disciplina le modalità di accesso ai contributi e di erogazione degli stessi, nonché la rendicontazione delle spese finanziate.

3.      Le istanze pervenute sono istruite secondo intervalli temporali di giorni trenta, in riferimento alla data di inoltro delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio del Consiglio regionale.

4.      I contributi sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei) e alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea).

 

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

 

1.      A copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, è autorizzata per l’anno 2017 la spesa per l’importo massimo di euro 300.000,00, cui si fa fronte con le risorse già allocate e disponibili nel capitolo di spesa 1009.10 denominato "Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016", nell’ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio del Consiglio regionale 2017-2019, esercizio finanziario 2017.

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 30 agosto 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso