Art.
1
(Finalità)
1. La Regione sostiene, attraverso la
concessione di un contributo economico, le piccole imprese operanti nei comuni
abruzzesi di cui agli Allegati 1, 2 e 2 bis al decreto legge 17 ottobre 2016,
n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, interessate dagli eventi sismici dei mesi di agosto ed ottobre 2016 e
del mese di gennaio 2017.
Art.
2
(Beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi le
imprese con meno di cinque dipendenti operanti alla data del 18 gennaio 2017 in
uno dei comuni di cui all’articolo 1.
Art.
3
(Forme
e limiti dei contributi)
1. I contributi di cui alla presente legge
sono concessi ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis" e sono cumulabili con altri finanziamenti
pubblici entro i limiti previsti dall’articolo 5 del regolamento (UE)
1407/2013.
2. I contributi di cui alla presente legge
sono finalizzati al rimborso dei costi di gestione, ovvero al finanziamento
delle spese di investimento per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per
la realizzazione di impianti funzionali al ciclo produttivo o all'erogazione
dei servizi.
3. Le tipologie di contribuzione previste nel
comma 2 sono cumulabili.
4. Il contributo in conto gestione non può
superare per impresa unica il cinquanta per cento delle spese relative
documentate, sostenute a far data dal 1° gennaio e non oltre il 31 dicembre
2017, nel limite massimo di euro 5.000,00.
5. Il contributo in conto investimenti non
può superare per impresa unica il trenta per cento della spesa relativa
documentata, sostenuta a far data dal 1° gennaio e non oltre il 31 dicembre
2017, nel limite massimo di euro 10.000,00.
Art.
4
(Norme
di attuazione)
1. All’attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge provvede la Direzione Attività amministrativa del Consiglio
regionale dell’Abruzzo, attraverso l'emanazione di apposito avviso
pubblico, redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 1, 2, 3
e con valutazione di merito, da pubblicarsi entro i trenta giorni successivi
all'entrata in vigore della presente legge.
2. L’avviso di cui al comma 1 disciplina le
modalità di accesso ai contributi e di erogazione degli stessi, nonché la
rendicontazione delle spese finanziate.
3. Le istanze pervenute sono istruite secondo
intervalli temporali di giorni trenta, in riferimento alla data di inoltro
delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse stanziate sul pertinente
capitolo del bilancio del Consiglio regionale.
4. I contributi sono concessi ed erogati nel
rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla legge
regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della
Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure
d’esecuzione degli obblighi europei) e alla legge 24 dicembre 2012, n. 234
(Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea).
Art.
5
(Disposizioni
finanziarie)
1. A copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, è autorizzata per l’anno 2017 la spesa
per l’importo massimo di euro 300.000,00, cui si fa fronte con le risorse già
allocate e disponibili nel capitolo di spesa 1009.10 denominato "Sostegno
alle popolazioni colpite dal sisma del 2016", nell’ambito della Missione
11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di
calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio del
Consiglio regionale 2017-2019, esercizio finanziario 2017.
Art.
6
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 30 agosto 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso