Integrazioni all’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

 

Art. 1

(Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della L.R. 35/2011)

 

1.      All’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a)      dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Se dopo tre votazioni, effettuate in tre sedute consecutive e comunque non prima di quarantacinque giorni dall’ultima votazione, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 5, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.”;

b)      il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge, con propria deliberazione assunta a maggioranza qualificata di cui al comma 5.”.

 

Art. 2

(Neutralità finanziaria)

 

1.      La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 30 agosto 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso