Art.
1
(Modifiche
e integrazioni all’articolo 6 della L.R. 35/2011)
1. All’articolo 6 della legge regionale 23
agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. Se dopo
tre votazioni, effettuate in tre sedute consecutive e comunque non prima di
quarantacinque giorni dall’ultima votazione, nessun candidato raggiunge il
quorum richiesto dal comma 5, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è
nominato Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei
Consiglieri assegnati.”;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Il Consiglio
regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge, con
propria deliberazione assunta a maggioranza qualificata di cui al comma 5.”.
Art.
2
(Neutralità
finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 30 agosto 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso