Disposizioni in materia di Protezione Civile e modifiche alle LL.RR. 40/2004 e 42/2016.

 

Art.1

(Provvedimenti urgenti per garantire la fornitura dell’infrastruttura di rete nazionale)

 

1.      La Regione Abruzzo, al fine di garantire la continuità del contratto con la società Telespazio SpA per la fornitura dell’infrastruttura di rete nazionale, componente satellitare, servizi applicativi e connettività satellitare, autorizza per l’anno corrente la spesa di euro 29.196,83 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11, Programma 01, Titolo I, Capitolo 151300/7 della parte spesa del bilancio regionale 2017-2019.

2.      Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 è apportata al bilancio di previsione per l’anno 2017 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)      in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 11, Programma 01, Capitolo 151300/7 per euro 29.196,83;

b)      in diminuzione parte Spesa: Titolo II, Missione 11, Programma 01, Capitolo 152188/1 per euro 29.196,83.

 

Art. 2

(Disposizioni urgenti per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo)

 

1.      Al fine di garantire la copertura degli oneri delle attività A.I.B. (anti incendio boschivo) di cui alla D.G.R. 366/2017, per l’esercizio 2017, è autorizzata la spesa di euro 370.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente" - Programma 01 "Difesa del Suolo" - Titolo I, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2.      Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 2017 - 2019, esercizio 2017, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:

a)      in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 09, Programma 01, per euro 370.000,00;

b)      in diminuzione parte Spesa, per complessivi euro 370.000,00 così ripartiti:

1) Titolo I, Missione 01, Programma 10 per euro 115.000,00;

2) Titolo I, Missione 05, Programma 02  per euro 70.000,00;

3) Titolo I, Missione 13, Programma 07 per euro 35.000,00;

4) Titolo I, Missione 16, Programma 01 per euro 150.000,00.

 

Art. 3

(Disposizioni finanziarie per la realizzazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe)

 

1.      La Regione Abruzzo, al fine della realizzazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe prevista dall’articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga) su tutto il territorio regionale situato al di sopra dei 1.000 m. slm e con pendenza non inferiore a 25°, autorizza per l’anno corrente la spesa di euro 1.300.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 01, Titolo I, della parte spesa del bilancio regionale 2017-2019.

2.      Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, è apportata al bilancio di previsione per l’anno 2017 la variazione per competenza e cassa di cui all’allegato A).

 

Art. 4

(Ulteriori interventi finanziari urgenti in materia di protezione civile)

 

1.      Al fine di far fronte alle esigenze della protezione civile regionale, a seguito degli eventi emergenziali che hanno colpito il territorio regionale, per l'esericizio 2017, il Titolo I, Missione 11, Programma 01, è incrementato di ulteriori euro 200.000,00 cui si fa fronte con le maggiori entrate allocate sul Capitolo 32107, Titolo III, Tipologia 100, Categoria 03, parte entrata del bilancio regionale.

2.      Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo al bilancio regionale 2017-2019, esercizio 2017, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:

a)      in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 11, Programma 01 per euro 200.000,00;

b)      in aumento parte Entrata: Cap. 32107 "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico", Titolo III, Tipologia 100, Cat. 03 per euro 200.000,00.

3.      Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

 

Art. 5

(Misure per definire le linee guida di verifiche sismiche)

 

1.      La Regione Abruzzo, al fine di supportare finanziariamente gli enti locali proprietari degli edifici scolastici nell’esecuzione delle obbligatorie verifiche di vulnerabilità e l’esecuzione degli interventi strutturali più urgenti, autorizza per l’anno corrente la spesa di euro 116.623,85 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11, Programma 01, Titolo I, Capitolo 151300/9 della parte spesa del bilancio regionale 2017-2019.

2.      Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 è apportata al bilancio di previsione per l’anno 2017 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)      in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 11, Programma 01, Capitolo 151300/9 per euro 116.623,85;

b)      in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 09, Programma 01, Capitolo 151402/5 per euro 116.623,85.

 

Art. 6

(Modifiche all’articolo 10 bis della L.R. 40/2004)

 

1.      Al comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini), inserito dall’articolo 1 della legge regionale 12 giugno 2017, n. 36, la lettera a) è abrogata.

 

Art. 7

(Modifiche alla L.R. 42/2016)

 

1.      Il comma 1 quater dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano), come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2017, n. 33, è abrogato.

2.      Al comma 1 bis dell’articolo 7 della L.R. 42/2016, come inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera c), della L.R. 33/2017 le parole "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6," sono soppresse.

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

 

 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 30 agosto 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso