Art.1
(Provvedimenti
urgenti per garantire la fornitura dell’infrastruttura di rete nazionale)
1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire
la continuità del contratto con la società Telespazio SpA per la fornitura
dell’infrastruttura di rete nazionale, componente satellitare, servizi
applicativi e connettività satellitare, autorizza per l’anno corrente la spesa
di euro 29.196,83 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11,
Programma 01, Titolo I, Capitolo 151300/7 della parte spesa del bilancio
regionale 2017-2019.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui
al comma 1 è apportata al bilancio di previsione per l’anno 2017 la seguente
variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione
11, Programma 01, Capitolo 151300/7 per euro 29.196,83;
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo II,
Missione 11, Programma 01, Capitolo 152188/1 per euro 29.196,83.
Art.
2
(Disposizioni
urgenti per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo)
1. Al fine di garantire la copertura degli
oneri delle attività A.I.B. (anti incendio boschivo) di cui alla D.G.R.
366/2017, per l’esercizio 2017, è autorizzata la spesa di euro 370.000,00 cui
si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente" - Programma 01
"Difesa del Suolo" - Titolo I, dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui
al comma 1 nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 2017 -
2019, esercizio 2017, sono apportate le seguenti variazioni compensative di
competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione
09, Programma 01, per euro 370.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa, per
complessivi euro 370.000,00 così ripartiti:
1)
Titolo I, Missione 01, Programma 10 per euro 115.000,00;
2)
Titolo I, Missione 05, Programma 02 per
euro 70.000,00;
3)
Titolo I, Missione 13, Programma 07 per euro 35.000,00;
4)
Titolo I, Missione 16, Programma 01 per euro 150.000,00.
Art.
3
(Disposizioni
finanziarie per la realizzazione della Carta per la localizzazione dei pericoli
da valanghe)
1. La Regione Abruzzo, al fine della
realizzazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe
prevista dall’articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per
la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga) su tutto il territorio
regionale situato al di sopra dei 1.000 m. slm e con pendenza non inferiore a
25°, autorizza per l’anno corrente la spesa di euro 1.300.000,00 cui si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 01, Titolo I, della
parte spesa del bilancio regionale 2017-2019.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui
al comma 1, è apportata al bilancio di previsione per l’anno 2017 la variazione
per competenza e cassa di cui all’allegato A).
Art.
4
(Ulteriori
interventi finanziari urgenti in materia di protezione civile)
1. Al fine di far fronte alle esigenze della
protezione civile regionale, a seguito degli eventi emergenziali che hanno
colpito il territorio regionale, per l'esericizio 2017, il Titolo I, Missione
11, Programma 01, è incrementato di ulteriori euro 200.000,00 cui si fa fronte
con le maggiori entrate allocate sul Capitolo 32107, Titolo III, Tipologia 100,
Categoria 03, parte entrata del bilancio regionale.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui
al presente articolo al bilancio regionale 2017-2019, esercizio 2017, sono
apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione
11, Programma 01 per euro 200.000,00;
b) in aumento parte Entrata: Cap. 32107
"Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico", Titolo III,
Tipologia 100, Cat. 03 per euro 200.000,00.
3. Le maggiori spese di cui al presente
articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente
all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.
Art.
5
(Misure
per definire le linee guida di verifiche sismiche)
1. La Regione Abruzzo, al fine di supportare
finanziariamente gli enti locali proprietari degli edifici scolastici
nell’esecuzione delle obbligatorie verifiche di vulnerabilità e l’esecuzione
degli interventi strutturali più urgenti, autorizza per l’anno corrente la
spesa di euro 116.623,85 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione
11, Programma 01, Titolo I, Capitolo 151300/9 della parte spesa del bilancio
regionale 2017-2019.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui
al comma 1 è apportata al bilancio di previsione per l’anno 2017 la seguente
variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione
11, Programma 01, Capitolo 151300/9 per euro 116.623,85;
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I,
Missione 09, Programma 01, Capitolo 151402/5 per euro 116.623,85.
Art.
6
(Modifiche
all’articolo 10 bis della L.R. 40/2004)
1. Al comma 2 dell'articolo 10 bis della
legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere
l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei
cittadini), inserito dall’articolo 1 della legge regionale 12 giugno 2017, n.
36, la lettera a) è abrogata.
Art.
7
(Modifiche
alla L.R. 42/2016)
1. Il comma 1 quater dell’articolo 6 della
legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica
Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo
sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in
ambiente montano), come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge
regionale 25 maggio 2017, n. 33, è abrogato.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 7 della L.R.
42/2016, come inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera c), della L.R. 33/2017
le parole "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6," sono
soppresse.
Art.
8
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 30 agosto 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso