E ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Oggetto
e finalità)
1. La Regione favorisce, attraverso
l'erogazione di contributi, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a
circuito chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo
2, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme
regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private)
pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio regionale, al fine di
garantire elevati standard di qualità nell'erogazione dei servizi offerti.
Art.
2
(Modalità
d’intervento)
1. Per assicurare il conseguimento delle
finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove appositi bandi per
sostenere gli investimenti degli erogatori indicati all'articolo 1.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita
la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l'assegnazione
dei contributi ed individua la documentazione necessaria per la presentazione
della richiesta di assegnazione dei benefici di cui alla presente legge.
3. L'elenco delle strutture di cui
all’articolo 1, comma 1, dotate di sistemi di videosorveglianza è pubblicato
con evidenza sul sito internet della Giunta regionale.
Art.
3
(Regolamentazione
dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza)
1. Le registrazioni sono effettuate in
modalità criptata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
delle altre normative vigenti in materia e possono essere visionate secondo quanto
previsto dal codice di procedura penale.
2. I sistemi di videosorveglianza sono
installati previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della
normativa statale in materia di tutela dei lavoratori, in tutti gli ambienti
delle strutture di cui all’articolo 1, comma 1, nei quali è esercitata
l’attività di assistenza.
Art.
4
(Notifica
degli interventi configurabili come aiuti di Stato)
1. I provvedimenti adottati in applicazione
della presente legge che si configurano come aiuti di Stato operano nel
rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea.
Art.
5
(Norma
finanziaria)
1. In fase di prima applicazione, agli oneri
derivanti dall’attuazione della presente legge, è autorizzata per l’anno 2017
la spesa complessiva di euro 200.000,00 cui si fa fronte con le risorse di
apposito e nuovo stanziamento denominato "Installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito
chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie", istituito nello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019, alla Missione 12
"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07
"Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali", Titolo 01 "Spese correnti".
2. Ai fini della copertura della spesa
complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017-2019 è apportata
per l’anno 2017 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale
importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione
12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07
"Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali" per euro 200.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione
denominato "Installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito
chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie";
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08
"Statistiche e sistemi informativi", Titolo 01 "Spese
correnti", per euro 200.000,00.
3. Per le annualità successive al 2017, gli
oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge trovano
copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 12,
Programma 07 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo,
annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio,
con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs.
118/2011.
4. L’autorizzazione della spesa di cui alla
presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa
annualmente iscritti sul bilancio regionale.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 30 agosto 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso