Contributi regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1.      La Regione favorisce, attraverso l'erogazione di contributi, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio regionale, al fine di garantire elevati standard di qualità nell'erogazione dei servizi offerti.

 

Art. 2

(Modalità d’intervento)

 

1.      Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove appositi bandi per sostenere gli investimenti degli erogatori indicati all'articolo 1.

2.      La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi ed individua la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di assegnazione dei benefici di cui alla presente legge.

3.      L'elenco delle strutture di cui all’articolo 1, comma 1, dotate di sistemi di videosorveglianza è pubblicato con evidenza sul sito internet della Giunta regionale.

 

Art. 3

(Regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza)

 

1.      Le registrazioni sono effettuate in modalità criptata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle altre normative vigenti in materia e possono essere visionate secondo quanto previsto dal codice di procedura penale.

2.      I sistemi di videosorveglianza sono installati previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei lavoratori, in tutti gli ambienti delle strutture di cui all’articolo 1, comma 1, nei quali è esercitata l’attività di assistenza.

 

Art. 4

(Notifica degli interventi configurabili come aiuti di Stato)

 

1.      I provvedimenti adottati in applicazione della presente legge che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

 

Art. 5

(Norma finanziaria)

 

1.      In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, è autorizzata per l’anno 2017 la spesa complessiva di euro 200.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Installazione di  sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019, alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 01 "Spese correnti".

2.      Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017-2019 è apportata per l’anno 2017 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)      in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" per euro 200.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie";

b)      in diminuzione parte Spesa: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistiche e sistemi informativi", Titolo 01 "Spese correnti", per euro 200.000,00.

3.      Per le annualità successive al 2017, gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 12, Programma 07 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

4.      L’autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 30 agosto 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso