Art. 1
(Modifica
dell’articolo 11 della L.R. 41/2011)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della
legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle
infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella
città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere) sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Agli
oneri derivanti dall’articolo 6 della presente legge, valutati complessivamente
per l’anno 2017 in euro 176.000,00, si provvede mediante lo stanziamento del
capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01.
2 ter. Al fine di
adeguare lo stanziamento di bilancio così come previsto dal comma 2 bis il
capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 1 è incrementato
per l’anno 2017 di euro 176.000,00 cui si fa fronte con la seguente variazione
in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio
2017:
a) in aumento per euro 176.000,00 del capitolo
di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01;
b) in diminuzione per euro 176.000,00 del
Titolo 1, Missione 01, Programma 08.".
Art. 2
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 30 agosto 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso