Disposizioni finanziarie in materia di interventi per l’adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l’aggregazione sociale. Art. 6, L.R. 41/2011.

 

Art. 1

(Modifica dell’articolo 11 della L.R. 41/2011)

 

1.      Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere) sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 6 della presente legge, valutati complessivamente per l’anno 2017 in euro 176.000,00, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01.

2 ter. Al fine di adeguare lo stanziamento di bilancio così come previsto dal comma 2 bis il capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 1 è incrementato per l’anno 2017 di euro 176.000,00 cui si fa fronte con la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017:

a)      in aumento per euro 176.000,00 del capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01;

b)      in diminuzione per euro 176.000,00 del Titolo 1, Missione 01, Programma 08.".

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 30 agosto 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso