TITOLO I
(Adeguamento
all’ordinamento europeo)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del
Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione
della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle
procedure d’esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge detta:
a) disposizioni per l'adeguamento della
normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia
di agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico;
b) modifiche, per l'adeguamento della
normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, alla legge
regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività
professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame
per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di
guida speleologica in Abruzzo);
c) modifiche, per l’adeguamento alla
Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d’aiuto
di Stato, della:
1. legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva
2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del
principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni
per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge
europea regionale 2013));
2. legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione
della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per
l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009,
del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento
(UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e
del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa
europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale
2014)).
TITOLO II
(Disposizioni in
materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore
tecnico)
Art. 2
(Finalità e
obiettivi)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto delle
competenze attribuite dall’articolo 117 della Costituzione e in attuazione
dell’articolo 4 dello Statuto, nell’ambito dell’ordinamento del mercato del
turismo, con la presente legge adegua la propria normativa in materia di
attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione
e la gestione di prodotti e servizi per l’offerta turistica ai principi di
libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché di
semplificazione e tutela della concorrenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale
in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE,
relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), la presente
legge disciplina l'esercizio dell’attività delle agenzie di viaggio e turismo,
quella di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni
esclusivamente per i propri associati, esercitata dalle associazioni senza
scopo di lucro, nonché le modalità di accesso all’esercizio della professione
di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Art. 3
(Competenze della
Regione)
1. La Regione nell’ambito delle attività
disciplinate dalla presente legge esercita le funzioni amministrative inerenti
la tenuta dell’elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.
Art. 4
(Competenze dei
Comuni)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett.
c) e dell’articolo 10, comma 3 bis, della legge regionale 20 ottobre 2015, n.
32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province
in attuazione della legge n. 56/2014) le funzioni amministrative concernenti
l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché quelle
concernenti le attività di cui all’articolo 2, comma 2, svolte dalle
associazioni senza scopo di lucro, sono esercitate dai Comuni.
Art. 5
(Definizione e
attività delle agenzie di viaggio e turismo)
1. Si definiscono agenzie di viaggio e
turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di
viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico,
nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai
turisti; le predette attività possono essere svolte congiuntamente o
disgiuntamente.
2. Sono connesse all'attività di agenzia di
viaggi e turismo le seguenti attività:
a) la prenotazione dei posti, l'emissione e
la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre
macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che
esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri
tipi di trasporto;
b) l'organizzazione di escursioni individuali
o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale
autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
c) l'accoglienza, il trasferimento e
l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo
di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto
delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida
ed accompagnatore turistico;
d) la prenotazione di servizi degli alberghi
e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la
vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori
nazionali ed esteri;
e) l'attività di informazione e pubblicità di
iniziative turistiche;
f) la raccolta di adesioni a viaggi e
crociere per l'interno e per l'estero.
3. Le agenzie di viaggio e turismo,
nell’esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo
organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, del
decreto legislativo n. 79/2011, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
Art. 6
(Altre attività)
1. Le agenzie di viaggio e turismo,
autorizzate all'esercizio delle attività di cui all’articolo 5, possono
svolgere con le prescritte autorizzazioni, ove necessarie, le seguenti
operazioni comunque connesse alle attività di offerta turistica:
a) l'assistenza per il rilascio di passaporti
e visti consolari;
b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di
bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
c) la prenotazione di autovetture da noleggio
e di altri mezzi di trasporto;
d) il rilascio ed il pagamento di assegni
turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori,
di lettere di credito e cambio di valuta;
e) le operazioni di emissione, in nome e per
conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai
viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
f) la distribuzione e la vendita di
pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;
g) la prenotazione e la vendita di biglietti
per spettacoli, fiere e manifestazioni;
h) l'organizzazione di convegni e congressi.
2. Le agenzie di viaggio e turismo sono
tenute a dare informazioni di carattere generale ai clienti circa gli eventuali
rischi presenti nei paesi di destinazione del soggiorno.
Art. 7
(Apertura ed
esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
1. L’apertura, il trasferimento e le
modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggio e turismo, a
carattere annuale o stagionale, sono soggette a Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata dal soggetto
interessato ad aprire l’attività allo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica
adottata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.
3. La SCIA di cui al comma 2 contiene le
seguenti dichiarazioni:
a) che il soggetto interessato ad aprire
l’attività non abbia riportato condanne penali a carico, per le tipologie di
reato rilevanti per l’attività di intermediazione turistica, tali da comportare
l’interdizione, anche temporanea, all’esercizio della professione, fatto salvo
il caso dell’eventuale riabilitazione successivamente intervenuta;
b) di non trovarsi in stato di liquidazione,
fallimento ed insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato;
c) in caso di cambio di titolarità, la
dichiarazione, da parte del cedente, di non avere pendenze derivanti da
precedenti esercizi delle attività dell’agenzia stessa.
4. Le agenzie che operano esclusivamente per
via telematica possono esercitare l’attività senza disporre di locali
commerciali.
5. Nel caso in cui l’attività di agenzia di
viaggio e turismo sia svolta nell’ambito di altre attività multidisciplinari, i
Comuni assicurano il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
6. Le variazioni relative alla denominazione
dell’agenzia di viaggio e turismo, al titolare, sia esso persona fisica che
giuridica, alla denominazione o ragione sociale della società, nonché
all’ubicazione dei locali di esercizio all’interno del Comune comportano la
presentazione di una nuova SCIA al SUAP del Comune competente per territorio.
7. Le variazioni diverse da quelle di cui al
comma 6 sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per
territorio.
8. L’attività oggetto della SCIA può essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione
competente. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.
9. I Comuni, nell’ambito delle funzioni
amministrative assegnate e dei procedimenti di competenza, effettuano altresì i
controlli di legge con le modalità previste dall’articolo 19 della L. n.
241/1990 e smi.
Art. 8
(Apertura di
uffici temporanei)
1. Le agenzie di viaggio e turismo possono
aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre
manifestazioni temporanee, nell’area di svolgimento dell’evento, limitatamente
alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione al SUAP del
Comune competente per territorio.
2. L’apertura di filiali, succursali e altri
punti vendita di un’agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in
Italia o in altro Stato dell’Unione europea (UE) è soggetta a comunicazione al
SUAP del Comune territorialmente competente, su modulistica adottata dal
Dipartimento regionale competente in materia di turismo.
Art. 9
(Banca dati delle
agenzie di viaggio)
1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti
nel territorio regionale ai sensi della presente legge, nonché le rispettive
filiali, succursali o uffici, sono registrate dai Comuni ove operano nella
banca dati nazionale istituita dalla Direzione generale per le politiche del
turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo denominata
INFOTRAV.
2. Nella banca dati nazionale di cui al comma
1 sono riportate le informazioni utili a verificare:
a) la corretta operatività delle agenzie di
viaggio;
b) l’eventuale adozione di provvedimenti di
sospensione o revoca delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività;
c) la titolarità e la direzione tecnica;
d) la regolarità della posizione assicurativa
dell’agenzia di viaggi.
3. I Comuni provvedono ad aggiornare
tempestivamente le informazioni presenti nella banca dati delle agenzie di
viaggio e turismo di cui al comma 1; le informazioni sono consultabili anche
attraverso il sito istituzionale della Regione Abruzzo.
Art. 10
(Assicurazione)
1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima
della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio,
stipulano congrua polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi assunti verso i clienti con i contratti di cui all’articolo 5, comma
3, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 19 e 50 del d.lgs. n. 79/2011.
2. Le agenzie di viaggio e turismo
annualmente danno comunicazione al Comune competente per territorio degli
adempimenti previsti dal comma 1, trasmettendo gli estremi della polizza
assicurativa sottoscritta.
Art. 11
(Programmi di
viaggio)
1. I programmi concernenti viaggi, crociere,
gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o
organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, sia per l’Italia che per l'estero,
riportano, anche ai fini della loro pubblicazione sotto ogni forma cartacea,
elettronica e trasmessa via telematica, le indicazioni relative a:
a) il soggetto produttore o organizzatore;
b) le date di svolgimento;
c) la durata complessiva e il numero dei
pernottamenti;
d) le quote di partecipazione, con
l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti, con
menzione di quelli esclusi, e dell'eventuale acconto da versare all'atto
dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
e) la qualità e quantità dei servizi, con
riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai
trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso
nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di
trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei
vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio dovranno
essere indicati l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di
comfort;
f) i termini per le iscrizioni e per le
relative rinunce;
g) le condizioni di rimborso di quote pagate,
sia per rinuncia o per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da
parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo
prestabilito;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei
cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 54 a
57 del d.l. 206/2015, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali
commerciali o a distanza;
i) il periodo di validità del programma;
j) gli estremi della garanzia assicurativa
di cui all'articolo 10, con l'indicazione dei rischi coperti, delle eventuali
polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista
per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o
malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte
dal turista in relazione al contratto;
k) il numero minimo dei partecipanti
eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite entro cui
l’utente va informato del suo annullamento per mancato raggiungimento del
numero stesso o per altri motivi;
l) le misure igieniche e sanitarie richieste
nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti
necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni
previste dai programmi di viaggio.
2. Le informazioni sui programmi di viaggio,
nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 38 del d.lgs. 79/2011, così come
pubblicate in maniera cartacea o sotto altra forma elettronica nonché trasmesse
per via telematica, vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione
alle rispettive responsabilità, fatto salvo che ogni eventuale modifica delle
condizioni ivi indicate non sia comunicata per iscritto al turista contraente
prima della stipula del contratto, o che venga concordata dai contraenti, dopo
la conclusione del primo contratto, mediante apposito accordo scritto.
Art. 12
(Denominazione
delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico)
1. Le denominazioni di «agenzie di viaggio e
turismo», di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili, nonché le
corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che
operano nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. Le agenzie di viaggio e turismo, che
svolgono la propria attività mediante esercizi commerciali aperti al pubblico,
nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 31, comma 2, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge con modificazioni con L.
22 dicembre 2011, n. 214, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
espongono al pubblico mediante appositi cartelli l’orario di apertura e
chiusura del proprio esercizio commerciale e ne rispettano quanto liberamente
determinato.
Art. 13
(Chiusura
temporanea dell’agenzia di viaggi e turismo)
1. La chiusura temporanea dell’agenzia di
viaggi e turismo, nei limiti di una durata non superiore a tre mesi consecutivi,
è comunicata al SUAP del Comune competente per territorio, con indicazione dei
motivi e della durata prevista della chiusura; il limite massimo complessivo
per la chiusura temporanea è di un anno.
2. In ogni caso l'agenzia di viaggio e turismo
non può procedere alla chiusura, anche temporanea, fino a che sono in corso di
svolgimento i contratti stipulati ai sensi dell’articolo 5, comma 3.
3. Il Comune, in caso di chiusura temporanea
dell’agenzia di viaggi e turismo, è tenuto ad aggiornare tempestivamente la
banca dati nazionale INFOTRAV di cui all’articolo 9 con l’inserimento delle
informazioni sulla durata della chiusura temporanea stessa.
Art. 14
(Attività
turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico)
1. Le imprese che esercitano in via
principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo,
aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di
viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi
aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì
quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni
altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti, sono
considerate altresì agenzie di viaggio e turismo e sono assoggettate alle
disposizioni della presente legge.
Art. 15
(Organizzazione di
viaggi in forma non professionale)
1. L'organizzazione occasionale e diretta di
iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza
fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali,
istituti scolastici, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose,
culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni della presente legge
purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei
rischi derivanti ai partecipanti ed il viaggio non superi la durata delle
quarantotto ore.
Art. 16
(Uffici di
biglietteria)
1. Non è soggetta alla disciplina della
presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di
navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio
della Regione, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla
vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche
l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni
comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.
2. Non sono soggetti, altresì, alla
disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita
di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione
marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o
le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti
singolarmente o da consorzi o da associazioni di operatori della ricettività.
Art. 17
(Associazioni
senza scopo di lucro)
1. Le associazioni senza scopo di lucro, che
operano nel settore del turismo giovanile o che hanno finalità ricreative,
culturali, religiose, assistenziali o sociali, di cui all’articolo 5 del d.lgs.
79/2011, che intendono stabilirsi nel territorio regionale, sono autorizzate a
svolgere le attività previste dagli articoli 5 e 6 esclusivamente per i propri
associati, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, stabilite dalla
presente legge per le agenzie di viaggio e turismo.
2. Le associazioni di cui al comma 1 precisano
nei programmi di viaggio di cui all’articolo 11 che le iniziative sono
riservate esclusivamente agli associati, ed assicurano il pieno rispetto dei
diritti del turista tutelati dall’ordinamento internazionale e dell’Unione
europea.
3. L’apertura di filiali, succursali e altri
punti vendita nel territorio regionale da parte di un’associazione senza scopo di
lucro di cui al comma 1, già operante in Italia o in altro Stato dell’Unione
europea per le attività individuate dagli articoli 5 e 6 è soggetta a
comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2.
Art. 18
(Sospensione
dell’esercizio)
1. Il Comune dispone la sospensione
dell’esercizio dell’agenzia di viaggi e turismo:
a) qualora vengano meno uno o più dei
requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l’esercizio
dell’agenzia;
b) in caso di mancato adempimento
dell’obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 10;
c) in caso di mancata sostituzione del
direttore tecnico entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Nel provvedimento di sospensione
dell’esercizio il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti
mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti
eliminati.
3. Il Comune adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti qualora
entro il termine di cui al comma 2 non siano ripristinati i requisiti o
eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.
4. È sancita la chiusura dell’agenzia quando
sia decorso il termine massimo complessivo di chiusura temporanea ai sensi
dell’articolo 13, comma 1.
Art. 19
(Sanzioni
amministrative)
1. Fermo restando quanto previsto dal Codice
Penale, le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni
senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste nell'allegato A alla
presente legge, previa contestazione delle infrazioni rilevate.
2. In caso di recidiva le sanzioni previste
dall'allegato A sono raddoppiate.
3. L'accertamento delle violazioni e la
irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo
le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
4. I Comuni utilizzano le somme direttamente
introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia turistica.
Art. 20
(Elenco regionale
dei direttori tecnici di agenzia di viaggi)
1. È istituito, presso il Dipartimento
regionale competente in materia di turismo, l’elenco regionale dei direttori
tecnici di agenzia di viaggi.
2. L’elenco regionale dei direttori tecnici di
cui al comma 1 ha valore ricognitivo ed informativo ed è pubblicato sul sito
internet istituzionale della Regione.
Art. 21
(Il direttore tecnico
dell’agenzia di viaggi e turismo)
1. La responsabilità tecnica delle agenzie di
viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico in possesso dei requisiti
professionali di cui all’articolo 20, comma 1, del d.lgs. 79/2011.
2. L’esercizio della professione di direttore
tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, in regime di libertà di
stabilimento, è subordinata:
a) al possesso della qualifica professionale
nel rispetto di quanto disposto dal comma 3;
b) alla presentazione al SUAP del Comune
territorialmente competente di SCIA ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990
e smi, su modulistica adottata dal Dipartimento Regionale competente in materia
di turismo.
3. La qualifica professionale, propedeutica
all’esercizio dell’attività, si consegue, in alternativa:
a) mediante verifica del possesso dei
requisiti professionali di cui all’articolo 20 del d.lgs. 79/2011 da parte del
Dipartimento regionale competente in materia di turismo mediante apposito esame
di idoneità;
b) mediante attestazione del superamento di
un medesimo esame di idoneità presso altra Regione o Provincia autonoma, o
attraverso l’iscrizione in un analogo elenco ricognitivo di altra Regione o
Provincia autonoma.
4. Ai direttori tecnici di agenzie di viaggi
e turismo provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, che intendono
esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la
professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania).
5. Ai cittadini di Paesi Terzi che intendono
esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di
viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
6. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette
tempestivamente al Dipartimento regionale competente in materia di turismo che
provvede ad espletare le verifiche di legge circa il possesso o meno dei
requisiti professionali e ad inserire il nominativo del direttore tecnico
nell’elenco regionale di cui all’articolo 20.
7. Tutti i soggetti che già svolgono
l’attività di direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo nel territorio
regionale e che risultano iscritti in albi regionali istituiti in base alla
previgente disciplina, all’entrata in vigore della presente legge, sono
iscritti d’ufficio dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo
nell’elenco di cui all’articolo 20.
8. Il direttore tecnico è tenuto a prestare
la propria attività professionale, a titolo esclusivo, per una sola agenzia.
TITOLO III
Modifiche alla
legge regionale 11 agosto 2004, n. 25
(Norme per la
disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino
della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti
all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo)
Art. 22
(Modifiche
all’art. 2 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
1.
L'articolo
2 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
(Elenco regionale dell'attività
turistica di guida speleologica)
1. È istituito l’Elenco regionale delle guide
speleologiche (di seguito Elenco).
2. L’Elenco è tenuto dal Collegio regionale
delle guide speleologiche (di seguito Collegio) di cui all’articolo 2 bis,
sotto la vigilanza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo.
3. Le guide speleologiche operanti ai sensi
della presente legge sono iscritte, su richiesta, nell’Elenco.
4. L’Elenco ha valore ricognitivo e
informativo ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. L'iscrizione nell'Elenco ha validità
triennale ed è rinnovabile a richiesta dell'interessato da effettuare al
Collegio entro trenta giorni antecedenti la data di scadenza del triennio,
previa dimostrazione del mantenimento dei requisiti amministrativi e
dell'idoneità psico-fisica.
6. Il Collegio cancella dall’Elenco i
nominativi di coloro che non presentano la richiesta di cui al comma 5.”.
Art. 23
(Integrazioni alla
legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
1.
Dopo
l’articolo 2 della l.r. 25/2004, è inserito il seguente articolo:
“Art. 2 bis
(Collegio
regionale delle guide speleologiche)
1. È istituito, come organo di autodisciplina
e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide
speleologiche.
2. Il Collegio ha compiti di vigilanza sul
comportamento degli iscritti e collabora con il Dipartimento regionale
competente in materia di turismo e con il Dipartimento regionale competente in
materia di formazione professionale.
3. Del Collegio fanno parte di diritto tutte
le guide speleologiche iscritte nell’Elenco.
4. Sono organi del Collegio:
a) l’assemblea costituita da tutti gli
iscritti nell’Elenco;
b) il consiglio direttivo composto da tre
rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio;
c) il presidente eletto dal consiglio
direttivo fra i suoi componenti.
5. L’assemblea:
a) elegge il consiglio direttivo;
b) propone alla Giunta regionale, che lo
approva, lo Statuto per la disciplina del funzionamento del Collegio;
c) approva annualmente il bilancio;
d) adotta il codice deontologico per lo
svolgimento della professione su proposta del consiglio direttivo;
e) si pronuncia su ogni questione posta dal
consiglio direttivo.
6. Le sedute dell'assemblea sono valide, in
prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni sono
assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Il consiglio direttivo del Collegio:
a) svolge le funzioni concernenti le iscrizioni
e la tenuta dell’Elenco;
b) vigila sull’esercizio della professione e
sull’osservanza delle regole di deontologia professionale;
c) applica le sanzioni disciplinari;
d) stabilisce la misura del contributo a
carico degli iscritti all’elenco.
8. Le sedute del consiglio direttivo sono
valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni
sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
9. Il Collegio dura in carica quattro anni.
10. La vigilanza sul Collegio è esercitata dal
Dipartimento regionale competente in materia di turismo.”.
Art. 24
(Modifiche
all’art. 3 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
1.
L'articolo
3 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Abilitazione)
1. La Giunta regionale, sentito il Collegio e
riscontrata la legittima richiesta di abilitazione all'esercizio della
professione nel territorio regionale, istituisce corsi di formazione tecnico,
didattico, culturali, anche in compartecipazione con altre regioni, nel
rispetto dei criteri e delle tecniche speleologiche definiti in campo nazionale
ed internazionale, con oneri a totale carico dei partecipanti.
2. L'abilitazione all'esercizio della
professione di guida speleologica si consegue mediante la frequenza dei corsi
di cui al comma 1 ed il superamento dei relativi esami, organizzati dal
Dipartimento regionale competente per la formazione professionale con la
collaborazione del Collegio nel rispetto della disciplina vigente in materia.
3. La quota di partecipazione ai corsi, a
totale carico dei partecipanti, è stabilita dalla Giunta regionale su proposta
del Collegio regionale delle guide speleologiche ed è commisurata agli oneri
previsti per lo svolgimento degli stessi.”.
Art. 25
(Modifiche
all’art. 5 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
1.
L'articolo
5 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:
“Art.
5
(Requisiti
per l’ammissione ai corsi di abilitazione)
1. I requisiti per essere ammessi ai corsi di
abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica sono:
a) compimento del diciottesimo anno di età;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso del diploma di maturità
conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado,
rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di
equivalente titolo di studio conseguito all’estero dichiarato equipollente o
riconosciuto in Italia;
d) non aver riportato condanne penali che
comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle
professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
e) idoneità psico-fisica all'esercizio della
professione attestata da certificato rilasciato dall'Azienda sanitaria locale;
f) cittadinanza italiana o di altro Paese
membro dell’Unione Europea.”.
Art. 26
(Modifiche
all’art. 6 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
1.
L'articolo
6 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Esami finali)
1. Gli esami finali dei corsi di formazione professionale
per guida speleologica comprendono tre sezioni:
a) pratica tecnica di progressione in cavità
nel rispetto dei criteri e delle tecniche speleologiche definiti in campo
nazionale ed internazionale;
b) didattica, consistente nella descrizione dell'impostazione
di un'escursione in cavità, con evidenziazione degli aspetti pedagogici,
metodologici e tecnici;
c) culturale, consistente in un colloquio su
nozioni generali di geologia, di geofisica e di speleologia; di pronto
soccorso, tecniche di soccorso speleologico e pericoli delle escursioni in
cavità, preparazione attrezzi ed equipaggiamento, patrimonio speleologico della
Regione Abruzzo, diritti doveri e responsabilità professionali delle guide,
organizzazione e legislazione turistica.
2. I programmi dei corsi sono costantemente
adeguati alla dinamica evolutiva tecnica e culturale delle progressioni in
grotta e resi noti con l'atto istitutivo degli stessi.”.
Art. 27
(Modifiche
all’art. 8 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r.
25/2004 è sostituito dal seguente:
“2. Il Dipartimento regionale competente
in materia di formazione professionale rilascia all'interessato l'attestato di
abilitazione di guida speleologica per il quale è stato effettuato l'accertamento
delle relative capacità tecnico-professionali.”.
Art. 28
(Modifiche
all’art. 9 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
1.
L'articolo
9 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Condizioni per
l'esercizio)
1. Chi intende esercitare stabilmente
l’attività turistica di guida speleologica presenta al SUAP del Comune
territorialmente competente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e smi, su modulistica predisposta dal Dipartimento regionale
competente in materia di turismo.
2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA
al Collegio che provvede ad espletare le verifiche di legge e ad aggiornare
l'elenco di cui all'articolo 2.
3. I requisiti che consentono l'esercizio
dell'attività turistica di guida speleologica sono:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato
membro della Unione Europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica, attestata da
certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;
d) possesso del diploma di maturità
conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado,
rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di
equivalente titolo di studio conseguito all’estero dichiarato equipollente o
riconosciuto in Italia;
e) non aver riportato condanne penali, che
comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
f) abilitazione all'esercizio della
professione di guida speleologica, anche se conseguita presso altra Regione o
Provincia Autonoma.
4. Il Collegio è tenuto a comunicare
annualmente i nominativi delle guide speleologiche operanti in Abruzzo al
Dipartimento regionale competente in materia di turismo e ai Comuni nei cui
ambiti insistono i luoghi di interesse speleologico.”.
Art. 29
(Modifiche
all’art. 10 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r.
25/2004, le parole “e il numero di iscrizione all’albo professionale” sono
soppresse.
Art. 30
(Modifiche
all’art. 14 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
1. L’articolo 14 della l.r. 25/2004 è
sostituito dal seguente:
“Art. 14
(Sanzioni
disciplinari)
1. Nei confronti di chi viola le norme della
deontologia professionale o l’articolo 1 della legge 2 gennaio 1989, n. 6
(Ordinamento della professione di guida alpina), trova applicazione l’articolo
17 della l. 6/1989 in materia di sanzioni e ricorsi ivi previsti.”.
Art. 31
(Modifiche
all’art. 15 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r.
25/2004 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque esercita l'attività di guida
speleologica:
a) senza la relativa abilitazione, è soggetto
all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a
euro 3.000,00;
b) senza aver presentato la SCIA di cui
all’articolo 9, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.250,00.”
Art. 32
(Modifiche
all’art. 16 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r.
25/2004 le parole “all’albo” sono sostituite dalle parole “nell’elenco”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della
l.r. 25/2004 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Le guide speleologiche iscritte in
albi o elenchi di altre Regioni o Province autonome, o che provengono da altri
Stati membri dell’Unione europea che intendono esercitare la professione di
guida speleologica in libera prestazione di servizi nel territorio regionale,
anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio ed
indicano:
a) le località in cui intendono esercitare la
professione;
b) il periodo di attività;
c) il recapito in Abruzzo, allegando copia
della polizza assicurativa sottoscritta contro i rischi per responsabilità
civile verso terzi.
1 ter. I soggetti di cui al comma 1 bis rispettano
gli altri adempimenti indicati dal Collegio relativamente alla tutela
professionale.”.
TITOLO IV
Modifiche alla
legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva
2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della
concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta
di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013))
Art. 33
(Modifiche
all’art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55)
1. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r.
55/2013, la parola “sportivo” è soppressa.
2. Il comma 6 dell’articolo 40 della l.r.
55/2013 è sostituito dal seguente:
“6. I Servizi della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo,
concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2,
secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di
cui al comma 11.”.
TITOLO V
Modifiche alla
legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE,
della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE)
717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del
regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE)
609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008.
Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in
materia culturale.
(Legge europea
regionale 2014))
Art. 34
(Modifiche
all’art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46)
1.
L’articolo
20 della l.r. 46/2014 è sostituito dal seguente:
“Art. 20
(Programmazione
degli interventi)
1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento
di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva, entro
l’anno di riferimento, l’atto annuale di indirizzo sulla base del quale il
Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.
2. L’atto di cui al comma 1:
a) assicura l'accesso ai finanziamenti
regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli
interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo
(FUS) a qualsiasi titolo;
b) specifica la quota del Fondo Unico Regionale
per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti
interventi;
c) stabilisce la ripartizione delle risorse
per ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili, ivi
compresi gli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei
finanziamenti ministeriali, con un minimo del venti per cento dei finanziamenti
disponibili.
3. La Giunta regionale trasmette alla
competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti
riferiti all'annualità precedente.”.
Art. 35
(Modifiche
all’art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46)
1. Il comma 2 dell’articolo 21 della l.r.
46/2014 è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione è composta da tre
membri individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che
opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione
degli Organi di direzione politica.”.
Art. 36
(Modifiche
all’art. 25 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46)
1. L’articolo 25 della l.r. 46/2014 è
sostituito dal seguente:
“Art. 25
(Cumulo degli
aiuti e verifica del rispetto delle intensità)
1. I finanziamenti previsti dalla presente legge
non sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali
per le medesime finalità ed attività.
2. I finanziamenti previsti dalla presente
legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi statali
per le medesime finalità ed attività.
3. In sede di rendicontazione consuntiva, può
essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al
preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso,
se la variazione è in diminuzione, il contributo è ridotto in maniera
proporzionale, se invece la variazione è in aumento, il contributo non viene
adeguato.”.
TITOLO VI
Disposizioni
finanziarie e transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 37
(Disposizioni
finanziarie)
1. Dall’applicazione della presente legge non
derivano, né possono scaturire, nuovi o maggiori oneri diretti a carico del
bilancio regionale e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione regionale vigente.
Art. 38
(Disposizioni
transitorie)
1. Le Province, nel rispetto di quanto
disposto dall’articolo 4, entro il 31 dicembre 2017, sono tenute a trasmettere
alle amministrazioni comunali competenti tutta la documentazione inerente le
agenzie di viaggi e turismo che, all’entrata in vigore della presente legge,
operano nei rispettivi Comuni.
2. L’Amministrazione competente, per ognuna
delle agenzie di viaggi e turismo, provvede entro il 31 dicembre 2017 allo
svincolo delle cauzioni versate ai sensi dell’articolo 11 della previgente
legge regionale n. 1/1998, previo accertamento dell'insussistenza di pendenze
in corso nei confronti del titolare di agenzia di viaggio che possano
comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.
3. I soggetti già iscritti all’albo delle
guide speleologiche della Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della
presente legge sono iscritti di diritto nell’elenco regionale di cui
all'articolo 2 della l.r. 25/2004, come novellato dall’articolo 22 della
presente legge.
4. L’assemblea delle guide speleologiche,
iscritte nell’elenco regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 25/2004, come
novellato dall’articolo 22 della presente legge, entro quarantacinque giorni
dall’approvazione della presente legge propone alla Giunta regionale, per
l’approvazione, lo Statuto per la disciplina del funzionamento del Collegio.
5. Il Consiglio direttivo e la Presidenza del
Collegio in osservanza dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2004, come introdotto
dall’articolo 23 dalla presente legge, sono ricostituiti ai sensi della nuova
disciplina entro quarantacinque giorni dall’avvenuta approvazione dello Statuto
da parte della Giunta regionale.
6. Per i procedimenti di concessione dei
contributi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva
2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del
principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni
per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge
europea regionale 2013), e al Decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg “Regolamento
per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per
l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della l.r.
55/2013, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non è
richiesta la dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 3, lett. c) del
Decreto n. 2/2014 al momento della presentazione delle istanze e in sede di
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
Art. 39
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova
normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della
professione di Direttore Tecnico) è abrogata.
2. L'articolo 18 della legge regionale 11
agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di
guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per
l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida
speleologica in Abruzzo) è abrogato.
3. L’articolo 26 della legge regionale 23
dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della
Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva
2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento
(CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011,
del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento
(CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione
della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge
europea regionale 2014)) è abrogato.
4. I commi 9 e 10 dell’articolo 40 della
legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva
2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della
concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta
di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)) sono
abrogati.
Art. 40
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
Allegato A
Prospetto delle sanzioni amministrative |
||
a) |
Chiunque
vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o Enti non legalmente
operanti, all'infuori dei casi previsti dagli articoli 15, 16 e 17. |
da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00 |
b) |
Inizio
o svolgimento di attività di cui all'art. 5 senza presentazione della SCIA,
con esclusione delle filiali o succursali. |
da Euro 5.165,00 a Euro 15.494,00 |
c) |
Mancata
presentazione della SCIA in caso di variazioni relative alla denominazione
dell'agenzia di viaggio, al titolare (sia esso persona fisica o società),
alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei
locali di esercizio. |
da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00 |
d) |
Pubblicazione
e/o diffusione di opuscoli informativi in contrasto con le norme di cui
all’art. 11. |
da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 |
e) |
Mancata
esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione inizio attività o della
SCIA nei locali della Agenzia di Viaggio. Nelle filiali o succursali è
necessaria l'esposizione della copia autenticata della dichiarazione o
dell'autorizzazione o della SCIA della sede principale. Nelle filiali o
succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario esporre copia della
comunicazione inviata al Comune. |
Euro 516,00 |
f) |
Mancata
comunicazione della cessazione delle funzioni di Direttore Tecnico entro il
termine di dieci giorni |
da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00 |
g) |
Violazione
del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del direttore
tecnico in favore di un'unica Agenzia. |
da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00 |
h) |
Mancata
sostituzione entro il termine di tre mesi del Direttore Tecnico. |
Sospensione dell'esercizio |
i) |
Svolgimento
delle attività di direttore tecnico da parte di soggetti non abilitati. |
da Euro 5.165,00 a Euro 10.329,00 |
l) |
Associazione
di cui all'art. 17 che effettui le attività ivi consentite in favore di
soggetti non associati. |
da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00 |
m) |
Mancata
dicitura sulle insegne delle Associazioni senza scopo di lucro che le
attività sono rivolte ai soli soci. |
Euro 5.165,00 |
n) |
Mancato
rinnovo della polizza assicurativa di cui all'art. 10. |
da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00 |
o) |
Mancata
osservanza di quanto previsto dall'art. 15 (in caso di viaggi superiori alle
48 ore). |
€ 516,00 |
p) |
Uso
nella ragione o nella denominazione sociale delle parole: "agenzia di
viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator",
"mediatore di viaggio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento
delle attività proprie delle agenzie di viaggi, da parte di soggetti che non
svolgono tale attività. |
da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00 |
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 30 agosto 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso