IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. di
prendere atto dei rapporti di prova e dei pareri tecnici dell’ARTA Abruzzo
e dell’Ordinanza della Provincia di Pescara, facendo riferimento ai seguenti
Allegati:
• nota ARTA Abruzzo prot.n. 8223 del
22/12/2010, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
• Ordinanza n. prot.n. 2015-0001099 del
02/07/2015, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
• nota ARTA Abruzzo prot.n. 1838 del
10/03/2016, Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
• nota ARTA Abruzzo prot.n. 189 del
13/01/2017, Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di
dare atto che a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
nel sito di discarica in località “Aurora”, in agro del Comune di Cepagatti
(PE), non è presente contaminazione e che tale conclusione circa l’assenza di
contaminazione delle matrici ambientali è confermata dai risultati delle
analisi compiute dagli Enti competenti (es. Comune, ARTA Abruzzo, etc.);
3. di
escludere a seguito delle procedure tecnico-amministrative attuate,
dall’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
- art. 242 ed ai sensi dell’art. 8, commi 11) e 12) dell’Allegato 2 alla L.R.
45/07 e s.m.i., il sito della ex discarica comunale
ubicata in località “Aurora”, nel Comune di Cepagatti (PE), scheda ARTA
PE220004;
4. di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e s.m.i. (TUEL);
5. di
redigere il presente atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica,
ai sensi di legge, al Comune di Cepagatti (PE);
6. di
comunicare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Politiche Europee - Struttura di Missione per le
procedure d’infrazione alla normativa UE, al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e
l’Inquinamento, al Presidente della Giunta regionale, al Sottosegretario alla
Presidenza della Giunta regionale, al Direttore Generale della Giunta
regionale, al Direttore del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e
Politiche Ambientali, all’ARTA Abruzzo - Direzione Generale, al Corpo Forestale
dello Stato - Comando regionale Abruzzo AQ - Abruzzo ed
al Comando Carabinieri Nucleo Tutela Ambientale di Pescara;
7. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente
all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e
Bonifiche.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge
07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).
Il
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini