IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. di
prendere atto dei rapporti di prova e dei pareri tecnici dell’ARTA Abruzzo,
di cui alla seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
• Allegato 1 - nota ARTA Abruzzo prot.n.
6933 del 27/12/2010;
• Allegato 2 - nota ARTA Abruzzo prot.n.
4036 del 19/07/2011;
• Allegato 3 - nota ARTA Abruzzo prot.n.
5300 del 21/07/2015;
• Allegato 4 - nota ARTA Abruzzo prot.n.
228 del 19/01/2017;
• Allegato 5 - nota ARTA Abruzzo prot.n.
4207 del 29/05/2017;
2. di
dare atto che a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
per il sito di discarica ubicato in località “Valle dei Dieci”, in agro del
Comune di Taranta Peligna (CH), considerando che i limiti tabellari riscontrati
per gli analiti “solfati” siano da ritenersi dei
valori non rilevanti ai fini ambientali e, comunque, in netta diminuzione e che
tale conclusione è confermata dai risultati delle analisi compiute dagli Enti
competenti (es. Comune, ARTA Abruzzo, etc.);
3. di
escludere a seguito delle procedure tecnico-amministrative attuate,
dall’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
- art. 242 ed ai sensi dell’art. 8, commi 11) e 12) dell’Allegato 2 alla L.R.
45/07 e s.m.i., il sito di discarica pubblica
dismessa ubicato in località “Valle dei Dieci”, nel Comune di Taranta Peligna
(CH), scheda ARTA CH234701;
4. di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e s.m.i. (TUEL);
5. di
redigere il presente atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica,
ai sensi di legge, al Comune di Taranta Peligna (CH);
6. di
comunicare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Politiche Europee - Struttura di Missione per le
procedure d’infrazione alla normativa UE, al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e
l’Inquinamento, al Presidente della Giunta regionale, al Sottosegretario alla
Presidenza della Giunta regionale, al Direttore Generale della Giunta
regionale, al Direttore del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e
Politiche Ambientali, all’ARTA Abruzzo - Direzione Generale, all’Unione dei
Comuni Montani “Maiella Orientale-Verde Aventino”, al Corpo Forestale dello
Stato - Comando regionale Abruzzo AQ - Abruzzo ed al Comando Carabinieri Nucleo
Tutela Ambientale di Pescara;
7. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente
all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della
Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge
07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).
Il
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini