IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata
di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘01.11.2016 per uso di seminativo “a
favore della Sig.ra DI DOMIZIO Nunziatina nata a Cugnoli (PE) il 25.04.1958 e
residente a Cugnoli (PE) in C/da S. Pietro 4, a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie
di mq. 11.100 circa delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di
Pietranico (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i
numeri 8, 10° , 10c e 18, la suddetta concessione
rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai
sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’ammontare del canone annuo
dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta
ad euro € . 114,26;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0167510/17 del
22.06.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo EST di Teramo , in sede della notifica di cui al punto
precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo EST
di Teramo n. RA/0167510/17 del 22.06.2017 da parte del concessionario, nonché
di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs.
42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale
del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“
del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo