IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata
di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘01.11.2016 per uso di colture erbacee
“a favore del Sig. DI FRANCESCO Guido nato a L’Aquila il 25.02.1969 e residente
a San Pio Delle Camere in Località Prato Del Guado 2 a corpo e non a misura e
sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della
superficie di mq. 54.700 circa delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in
Comune di San Pio delle Camere (AQ) distinte sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri
201-202-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-217-218-220-221-221/bis-222-223-223/bis-225-226-227-228-473-474-345-345/bis-2-3-4-7-8-9-10-11-12-14-16-17-66-67-71-72-77-78-79-81-82-83-84-85-87-88-92-104-177-178-179
e 362, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del
comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della
Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 312,90;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ)
di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n.
RA/139267/17 del 24.05.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano,
in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare
all’attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere (art. 21 – 22).
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n.
RA/139267/17 del 25.04.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo