Art. 1
(Prime
disposizioni per il riordino del trasporto pubblico locale)
1. Nelle more della definizione dei bacini di
mobilità e dei lotti di cui all’articolo 48 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, della determinazione degli adeguati livelli di servizio e della
relativa riprogrammazione dei servizi di cui all’articolo 27, comma 6, del D.L.
50/2017, è istituito il bacino unico regionale di programmazione dei servizi di
trasporto su gomma ricadenti nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 3
bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. La Regione esercita, d’intesa con gli enti
locali, le funzioni di programmazione, nonché quelle di cui all’articolo 3 bis
del D.L. 138/2011 ed adotta i conseguenti provvedimenti garantendo in ogni caso
la partecipazione di tutti gli enti competenti per il trasporto pubblico
locale.
3. I provvedimenti che hanno ad oggetto
esclusivamente i servizi di trasporto urbano, anche ai fini della definizione
della modalità di finanziamento e di svolgimento dei servizi aggiuntivi, sono
adottati mediante intesa che garantisca comunque la partecipazione degli enti
locali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 bis del D.L. 138/2011.
4. In caso di inerzia degli enti locali
rispetto agli adempimenti di cui al presente articolo, ovvero di mancato
raggiungimento dell’intesa di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta
regionale esercita i poteri sostitutivi in conformità a quanto disposto dal
comma 1 bis dell’articolo 3 bis del D.L. 138/2011.
Art. 2
(Clausola di
invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 4
agosto 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano
D’Alfonso