Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

 

Art. 1

(Prime disposizioni per il riordino del trasporto pubblico locale)

 

1.      Nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei lotti di cui all’articolo 48 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della determinazione degli adeguati livelli di servizio e della relativa riprogrammazione dei servizi di cui all’articolo 27, comma 6, del D.L. 50/2017, è istituito il bacino unico regionale di programmazione dei servizi di trasporto su gomma ricadenti nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2.      La Regione esercita, d’intesa con gli enti locali, le funzioni di programmazione, nonché quelle di cui all’articolo 3 bis del D.L. 138/2011 ed adotta i conseguenti provvedimenti garantendo in ogni caso la partecipazione di tutti gli enti competenti per il trasporto pubblico locale.

3.      I provvedimenti che hanno ad oggetto esclusivamente i servizi di trasporto urbano, anche ai fini della definizione della modalità di finanziamento e di svolgimento dei servizi aggiuntivi, sono adottati mediante intesa che garantisca comunque la partecipazione degli enti locali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 bis del D.L. 138/2011.

4.      In caso di inerzia degli enti locali rispetto agli adempimenti di cui al presente articolo, ovvero di mancato raggiungimento dell’intesa di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi in conformità a quanto disposto dal comma 1 bis dell’articolo 3 bis del D.L. 138/2011.

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1.      La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 4 agosto 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso