Modifica alla legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 16 della L.R. 10/2017)

 

1.      L'articolo 16 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)), è sostituito dal seguente:

 

"Art. 16

(Politiche di sostegno alle attività artigiane e PMI abruzzesi)

 

1.      Nell’ambito degli interventi previsti per le politiche del lavoro, di cui alla Missione 15, Programma 04 del Bilancio finanziario 2017-2019, la Regione Abruzzo destina una quota finanziaria pari al 60 per cento delle risorse ivi iscritte a sostegno delle "Politiche di sostegno delle attività artigiane e PMI abruzzesi" per favorire l’accesso al credito delle imprese artigiane e delle PMI abruzzesi anche tramite gli strumenti di Artigiancassa (L. 949/52 e Fondo di Garanzia ex L. 1068) e l’assegnazione ai Confidi dei fondi del finanziamento comunitario POR-FESR 2007-2013 Attività I.2.4., con vincolo di incremento del fondo rischi per la concessione di garanzie.

2.      Le modalità di assegnazione ai Confidi e di utilizzo dei fondi, nel rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017 (Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzie collettivi dei Fidi) secondo il regime “de minimis”, sono disciplinate con specifici atti della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi effettivamente raggiunti ed in proporzione all’entità ed al numero delle garanzie concesse nel programma.".

 

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

 

1.      Dall’attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2.      Agli adempimenti disposti dalla legge si provvede nell’ambito delle risorse allocate alla Missione 15, Programma 04, dello stato di previsione della spesa del bilancio  regionale 2017-2019.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 1 agosto 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso