E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Sostituzione
dell’articolo 16 della L.R. 10/2017)
1. L'articolo 16 della legge regionale 27
gennaio 2017, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale
2017)), è sostituito dal seguente:
"Art. 16
(Politiche di
sostegno alle attività artigiane e PMI abruzzesi)
1. Nell’ambito degli interventi previsti per
le politiche del lavoro, di cui alla Missione 15, Programma 04 del Bilancio
finanziario 2017-2019, la Regione Abruzzo destina una quota finanziaria pari al
60 per cento delle risorse ivi iscritte a sostegno delle "Politiche di
sostegno delle attività artigiane e PMI abruzzesi" per favorire l’accesso
al credito delle imprese artigiane e delle PMI abruzzesi anche tramite gli
strumenti di Artigiancassa (L. 949/52 e Fondo di
Garanzia ex L. 1068) e l’assegnazione ai Confidi dei fondi del finanziamento
comunitario POR-FESR 2007-2013 Attività I.2.4., con vincolo di incremento del
fondo rischi per la concessione di garanzie.
2. Le modalità di assegnazione ai Confidi e
di utilizzo dei fondi, nel rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 3 gennaio 2017 (Misure volte a favorire i processi di crescita
dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di
garanzie collettivi dei Fidi) secondo il regime “de minimis”,
sono disciplinate con specifici atti della Giunta regionale, tenuto conto degli
obiettivi effettivamente raggiunti ed in proporzione all’entità ed al numero
delle garanzie concesse nel programma.".
Art. 2
(Disposizioni
finanziarie)
1. Dall’attuazione della presente legge non
discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. Agli adempimenti disposti dalla legge si
provvede nell’ambito delle risorse allocate alla Missione 15, Programma 04,
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.
Art. 3
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 1 agosto 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso