Art. 1
(Sostituzione
dell’articolo 12 della L.R. 66/2012)
1.
L’articolo
12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta,
commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) è
sostituito dal seguente:
"Art. 12
(Attività
promozionali)
1. La Giunta regionale, sulla base delle
proposte del competente Servizio della Direzione politiche agricole, degli Enti
locali, delle Università ed istituzioni scientifiche, di cui all'articolo 3,
delle Associazioni di cui all’articolo 13 promuove e sostiene iniziative
orientate alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e
qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione,
valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura.
2. Nell’ambito delle finalità di cui alla
presente legge, la Giunta regionale, previo parere favorevole della competente
Commissione consiliare, provvede entro il 31 marzo di ogni anno a predisporre
il programma annuale di finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 che
individua le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare
della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese
ammissibili e le modalità di concessione dei contributi; il programma può
essere integrato con Programmi operativi, per attivare specifici interventi,
nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. In sede di prima applicazione la Giunta
regionale provvede a predisporre il programma annuale di finanziamento di cui
al comma 2, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
4. La Giunta regionale può sostenere le
potenzialità turistiche, culturali e ambientali legate alla raccolta e
commercializzazione del tartufo attraverso l'attivazione di percorsi
gastronomici dedicati volti anche alla valorizzazione dei territori legati al
tartufo.".
Art. 2
(Inserimento
dell’articolo 12 bis nella L.R. 66/2012)
1. Dopo l’articolo 12 della L.R. 66/2012 è
inserito il seguente:
"Art. 12 bis
(Fiera
promozionale del tartufo)
1. Per le finalità di cui all’articolo 12, è
istituita la Fiera promozionale del tartufo.
2. La Giunta regionale, con cadenza annuale,
d’intesa con le Associazioni dei tartufai di cui all’articolo 13, stabilisce il
programma e le modalità organizzative della Fiera promozionale del tartufo.
Art. 3
(Sostituzione del
comma 4 dell’articolo 24 della L.R. 66/2012)
1. Il comma 4 dell’articolo 24 della L.R.
66/2012 è sostituito dal seguente:
"4. La
Regione Abruzzo, per l'espletamento delle attività connesse alla tutela e
valorizzazione dei tartufi di cui alla presente legge e delle attività di cui
all'articolo 3, destina una quota pari al 70 per cento delle entrate
effettivamente accertate nell'anno precedente a quello di riferimento allocate
al capitolo 11623.1 (titolo 1, tipologia 101, categoria 55) ed al capitolo
11623.2 (titolo 1, tipologia 101, categoria 48) del bilancio regionale. Di
detta quota una percentuale pari al 60 per cento è riservata alle iniziative
predisposte dalle Associazioni dei tartufai, una percentuale pari al 20 per
cento è destinata alla "Fiera promozionale del Tartufo" ed una
percentuale pari al 20 per cento è riservata alle ulteriori iniziative previste
dalla presente legge.".
Art. 4
(Abrogazione dell'articolo
25 della L.R. 66/2012)
1. L’articolo 25 della legge regionale
66/2012 è abrogato.
Art. 5
(Disposizioni
finanziarie)
1. Dall’attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 6
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 1 agosto 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso