E
ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Modifiche all'articolo 7 della L.R. 10/2017)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 7 (Disposizioni generali in materia di tasse
automobilistiche regionali) della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge
di Stabilità Regionale 2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il
comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in
materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituito dal seguente:
"3. Al pagamento delle tasse
automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine
utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti
con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso
iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed
autoscafi.".
b)
i
commi 4, 8, 9 e 12 dell'articolo 1 della L.R. 6/1999 sono abrogati.
c)
al
comma 14 dell’articolo 1 della L.R. 6/1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ovvero in tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di
titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale".
d)
il
comma 18 dell'articolo 1 della L.R. 6/1999 è sostituito dal seguente:
"18. Il fermo del veicolo disposto
dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno
l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.".
e)
il
comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 6/1999 è abrogato.
f)
al
comma 24 dell'articolo 1 della L.R. 6/1999, dopo le parole "tassa
automobilistica" sono inserite le seguenti: "per i soggetti indicati
al comma 21".
g)
al
comma 25 dell'articolo 1 della L.R. 6/1999, dopo le parole "e quelli
destinati" sono inserite le seguenti: ", per conto dei comuni o di
associazioni umanitarie,".
Art. 2
(Modifica all'articolo 10 della L.R. 77/1999)
1.
La
lettera h) del comma 1 ter dell'articolo 10 della legge regionale 14 settembre
1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo) è abrogata.".
Art. 3
(Inserimento dell'articolo 10 bis nella L.R.
77/1999)
1.
Dopo
l'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia
di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è inserito il
seguente:
"Art. 10 bis
(Struttura competente in materia di prevenzione
della corruzione e promozione della trasparenza della Giunta regionale)
1.
La
Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, individua la struttura
regionale competente in materia di prevenzione della corruzione e di promozione
della trasparenza, affidando le correlate funzioni alla relativa figura
apicale, senza ulteriori oneri finanziari per il bilancio regionale.".
Art. 4
(Disposizione transitoria)
1.
In
fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, la Giunta
regionale adotta l'atto di organizzazione previsto dall'articolo 10 bis, comma
1, della L.R. 77/1999 entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art.
5
(Disposizioni
finanziarie)
1.
La
presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della
Regione Abruzzo.
Art.
6
(Entrata
in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 Luglio 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
27 LUGLIO 2017,
N°39
"Modifiche
all'articolo 7 della L.R. 10/2017, modifiche alla L.R. 77/1999 e ulteriori
disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999,
N.77
Norme
in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.
Art. 10
Strutture organizzative permanenti.
1. Le
Strutture organizzative permanenti sono articolate in:
a) Direzione
generale della Regione;
b) Dipartimenti
della Giunta;
c) Direzioni
regionali del Consiglio;
d) Servizi;
e) Uffici.
1-bis. Le specifiche competenze
della Direzione generale della Regione e dei Dipartimenti della Giunta
regionale sono definite con atto di organizzazione della Giunta medesima.
L’emolumento massimo erogabile in favore del Direttore Generale non può essere
complessivamente superiore del 20 per cento di quello attribuito al Direttore
di Dipartimento di più elevata graduazione. Presso la Giunta regionale è
istituito il Gabinetto di Presidenza, il cui dirigente risponde direttamente al
Presidente della Regione e partecipa alle riunioni della Conferenza dei
Direttori; le specifiche competenze del Gabinetto di Presidenza sono definite
con atto di organizzazione. Presso il Gabinetto di Presidenza e presso
l’Avvocatura regionale possono essere attivate, con apposito atto
amministrativo, posizioni di alta professionalità.
1-ter. Nell’ambito dell’incarico
conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell’Organo di direzione
politica, nonché rilevate le specifiche competenze attribuite ai direttori di
Dipartimento, il direttore generale della Regione esercita, tra gli altri, i
seguenti compiti e funzioni:
a) collabora
con il Presidente, avvalendosi dei Dipartimenti e delle strutture regionali
competenti, per la elaborazione e la formulazione dei documenti di
programmazione regionale;
b cura
l’attuazione concludente del programma di governo, di piani e direttive
generali definite dall’organo di direzione politica;
c) formula
proposte ed esprime pareri al Presidente della Regione;
d) coordina
l’attività realizzativa dei direttori di Dipartimento, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia degli stessi e di avocazione per le competenze
stabilite;
e) presiede
la Conferenza dei direttori di Dipartimento;
f) cura
il monitoraggio sull’attuazione dei programmi e predispone report di sintesi
per il Presidente;
g) cura
i rapporti con gli Uffici dell’Unione Europea e degli Organismi internazionali
su specifiche direttive degli Organi di direzione politica;
h) [svolge
le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza della Giunta regionale.]
1-quater. Fatti salvi i poteri e le
funzioni propri del direttore generale della Regione, i direttori di
Dipartimento della Giunta svolgono le funzioni elencate nell’art. 23.
2. Le
Direzioni del Consiglio regionale e i Dipartimenti della Giunta regionale sono
unità organizzative complesse ed articolate, costituite per garantire
l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e
strumentali. Esse rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del
bilancio regionale. Le Direzioni del Consiglio non possono essere superiori a
due unità; i Dipartimenti della Giunta non possono essere superiori al numero
dei componenti gli organi dell’Esecutivo regionale e tengono conto dell’articolazione
del programma di governo della Regione.
3. I
Servizi sono unità organizzative complesse, comprese nell'ambito delle
Direzioni e dei Dipartimenti e sono individuati sulla base di specifiche
funzioni omogenee.
4. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 5, COMMA 5, L.R. 26
AGOSTO 2014, N. 35]
5. I
Servizi [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 5, COMMA 6, L.R.
26 AGOSTO 2014, N. 35] del Consiglio e della Giunta non possono
essere superiori rispettivamente a 11 ed a 120 unità.
6. Gli
Uffici sono unità organizzative semplici costituiti nell'ambito dei Servizi che
richiedono assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato per
lo svolgimento delle funzioni individuate nell'art. 8 del contratto per la
revisione del sistema di classificazione del personale delle Regioni e degli
Enti locali. Gli Uffici non possono essere complessivamente inferiori al doppio
dei Servizi. In caso di assenza o impedimento per un periodo superiore a trenta
giorni lavorativi continuativi, senza diritto al percepimento della retribuzione,
il titolare dell'Ufficio può essere provvisoriamente sostituito con altro
responsabile di Ufficio in servizio assegnato alla Direzione medesima o al
Dipartimento medesimo con provvedimento formale del Direttore, su proposta del
Dirigente di riferimento. Per il periodo della sostituzione, al Funzionario
incaricato compete una retribuzione di risultato pari, al massimo, al 50 per
cento dell'indennità di posizione organizzativa prevista per l'Ufficio, tenuto
conto dei risultati e della valutazione.
7. La
responsabilità delle Direzioni, dei Dipartimenti e dei Servizi [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 5, COMMA 8, L.R.
26 AGOSTO 2014, N. 35] è attribuita ai dirigenti. La responsabilità
degli Uffici è attribuita a dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto
relativo al personale del comparto Regioni - Autonomie locali.
LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2017, N.
10
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019
della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017).
Art.
7
(Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)
1. L'articolo
1 (Riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali) della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche
regionali) è sostituito dal seguente:
"Art.
1
(Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)
1. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica) a decorrere dal 1° gennaio 1999,
le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai
rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo
relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono interamente attribuite
alla Regione.
2. Ai
fini del presente articolo, per Registri si intendono il Pubblico registro
automobilistico (PRA), con riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i
registri di immatricolazione, con riferimento agli altri veicoli.
3. Al pagamento delle tasse automobilistiche
regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il
pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di
riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal
pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai
registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.
4. [Ai
fini dell'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o
fatto, costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al
comma 2 deve essere trascritto o annotato nei Registri. Le predette
registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno
efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto al
comma 5.]
5. La
perdita del possesso è annotata nei Registri mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data
della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica
cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.
6. Fatto
salvo quanto previsto al comma 5, ai soggetti sottoposti al pagamento della
tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo per furto,
previa annotazione nei Registri, ovvero per demolizione, certificata ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto il
diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso
del veicolo, purché l'evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della
scadenza del periodo d'imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento.
7. Il
rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi
decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.
8. [Non
è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà
qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento
dell'immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione ai Registri.]
9. [Non
è riconosciuto il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà
qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento
dell'immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione ai Registri.]
10. Agli
oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9, stimati per il 2017 in
euro 300.000,00, si fa fronte con apposito stanziamento da istituire con le
risorse allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 04 del bilancio 2017-2019.
11. Per
gli anni successivi al 2017, agli oneri di cui al comma 10 si provvede con
legge di bilancio.
12. [In
caso di mancata trascrizione o annotazione nei Registri degli atti o dei fatti
di cui al comma 4, i soggetti di cui al comma 3 restano tenuti al pagamento
delle tasse automobilistiche regionali.]
13. Con
riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la
possibilità di annotazione nei Registri, è consentito l'aggiornamento
dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall'articolo 94, commi
7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) e successive modifiche.
14. Gli
uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale, delle pretese
tributarie non prescritte, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o
annotazioni nei Registri, ovvero in
tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del
conseguente obbligo fiscale.
15. Non
costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa
automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura
speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al
commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al
concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la
trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico.
16. Ai
fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica
regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la
loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei
veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche
regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo
a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese
precedente a quello in cui avviene la rivendita.
17. Ai
fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica,
i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli
concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei
veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a
variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del
decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche, da uso di terzi a uso
proprio.
18. Il fermo del veicolo disposto dall'agente
della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno
l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
19. [Ai
sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e
successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2016, gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto
annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono
tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale. In
caso di patto di riservato dominio e/o usufrutto, l'utilizzatore è tenuto, in
regime di solidarietà con l'impresa concedente, al pagamento della tassa
automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata
del relativo contratto.]
20. La
competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni
caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria del veicolo.
21. I
soggetti di cui all'articolo 8 della legge 449/1997, all'articolo 50 della
legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) e all'articolo 30
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) hanno diritto
all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente
a un solo veicolo, inoltrando apposita istanza alla competente struttura
regionale. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso al momento della
presentazione dell'istanza, non ha efficacia retroattiva e può essere
trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto di cui
il medesimo sia fiscalmente a carico, previa nuova istanza alla Regione.
22. Ai
fini del riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale,
la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie
previste dalle leggi di cui al comma 21. Sono fatte salve le certificazioni già
acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Le
strutture regionali competenti in materia di sanità e di tassa automobilistica
regionale possono predisporre apposita modulistica, ad uso delle commissioni
mediche per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), finalizzata all'attestazione della sussistenza di una
delle patologie indicate dalle norme di cui al comma 21.
24. Il
diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti indicati al comma 21 non
può essere riconosciuto in caso di cointestazione del
veicolo.
25. Sono
esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli immatricolati come
"ambulanze di soccorso" e quelli destinati, per conto dei comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di
estinzione degli incendi.
26. Le
variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto
dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.".
****************
Riferimenti
normativi
Il testo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
86
(Fermo di beni mobili registrati)
1. Decorso
inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può
disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in
pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed
alla regione di residenza.
2. La
procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata
dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati
iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di
trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore
comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei
registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto
termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è
strumentale all'attività di impresa o della professione.
3. Chiunque
circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla
sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
4. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per
l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.