Modifiche all'articolo 7 della L.R. 10/2017, modifiche alla L.R. 77/1999 e ulteriori disposizioni.

 

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7 della L.R. 10/2017)

 

1.           Al comma 1 dell'articolo 7 (Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali) della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge di Stabilità Regionale 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a)           il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituito dal seguente:

"3. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.".

b)           i commi 4, 8, 9 e 12 dell'articolo 1 della L.R. 6/1999 sono abrogati.

c)           al comma 14 dell’articolo 1 della L.R. 6/1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero in tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale".

d)           il comma 18 dell'articolo 1 della L.R. 6/1999 è sostituito dal seguente:

"18. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.".

e)           il comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 6/1999 è abrogato.

f)            al comma 24 dell'articolo 1 della L.R. 6/1999, dopo le parole "tassa automobilistica" sono inserite le seguenti: "per i soggetti indicati al comma 21".

g)           al comma 25 dell'articolo 1 della L.R. 6/1999, dopo le parole "e quelli destinati" sono inserite le seguenti: ", per conto dei comuni o di associazioni umanitarie,".

 

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della L.R. 77/1999)

 

1.           La lettera h) del comma 1 ter dell'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è abrogata.".

 

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella L.R. 77/1999)

 

1.           Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è inserito il seguente:

 

"Art. 10 bis

(Struttura competente in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza della Giunta regionale)

 

1.           La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, individua la struttura regionale competente in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, affidando le correlate funzioni alla relativa figura apicale, senza ulteriori oneri finanziari per il bilancio regionale.".

 

Art. 4

(Disposizione transitoria)

 

1.           In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, la Giunta regionale adotta l'atto di organizzazione previsto dall'articolo 10 bis, comma 1, della L.R. 77/1999 entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

 

1.           La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 Luglio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

27 LUGLIO 2017, N°39

"Modifiche all'articolo 7 della L.R. 10/2017, modifiche alla L.R. 77/1999 e ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N.77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

 

Art. 10
Strutture organizzative permanenti.

 

1.      Le Strutture organizzative permanenti sono articolate in:

a)      Direzione generale della Regione;

b)      Dipartimenti della Giunta;

c)      Direzioni regionali del Consiglio;

d)      Servizi;

e)      Uffici.

1-bis. Le specifiche competenze della Direzione generale della Regione e dei Dipartimenti della Giunta regionale sono definite con atto di organizzazione della Giunta medesima. L’emolumento massimo erogabile in favore del Direttore Generale non può essere complessivamente superiore del 20 per cento di quello attribuito al Direttore di Dipartimento di più elevata graduazione. Presso la Giunta regionale è istituito il Gabinetto di Presidenza, il cui dirigente risponde direttamente al Presidente della Regione e partecipa alle riunioni della Conferenza dei Direttori; le specifiche competenze del Gabinetto di Presidenza sono definite con atto di organizzazione. Presso il Gabinetto di Presidenza e presso l’Avvocatura regionale possono essere attivate, con apposito atto amministrativo, posizioni di alta professionalità.

1-ter. Nell’ambito dell’incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell’Organo di direzione politica, nonché rilevate le specifiche competenze attribuite ai direttori di Dipartimento, il direttore generale della Regione esercita, tra gli altri, i seguenti compiti e funzioni:

a)      collabora con il Presidente, avvalendosi dei Dipartimenti e delle strutture regionali competenti, per la elaborazione e la formulazione dei documenti di programmazione regionale;

b        cura l’attuazione concludente del programma di governo, di piani e direttive generali definite dall’organo di direzione politica;

c)      formula proposte ed esprime pareri al Presidente della Regione;

d)      coordina l’attività realizzativa dei direttori di Dipartimento, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi e di avocazione per le competenze stabilite;

e)      presiede la Conferenza dei direttori di Dipartimento;

f)       cura il monitoraggio sull’attuazione dei programmi e predispone report di sintesi per il Presidente;

g)      cura i rapporti con gli Uffici dell’Unione Europea e degli Organismi internazionali su specifiche direttive degli Organi di direzione politica;

h)      [svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Giunta regionale.]

1-quater. Fatti salvi i poteri e le funzioni propri del direttore generale della Regione, i direttori di Dipartimento della Giunta svolgono le funzioni elencate nell’art. 23.

2.      Le Direzioni del Consiglio regionale e i Dipartimenti della Giunta regionale sono unità organizzative complesse ed articolate, costituite per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali. Esse rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale. Le Direzioni del Consiglio non possono essere superiori a due unità; i Dipartimenti della Giunta non possono essere superiori al numero dei componenti gli organi dell’Esecutivo regionale e tengono conto dell’articolazione del programma di governo della Regione.

3.      I Servizi sono unità organizzative complesse, comprese nell'ambito delle Direzioni e dei Dipartimenti e sono individuati sulla base di specifiche funzioni omogenee.

4.      [COMMA ABROGATO DALL'ART. 5, COMMA 5, L.R. 26 AGOSTO 2014, N. 35]

5.      I Servizi [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 5, COMMA 6, L.R. 26 AGOSTO 2014, N. 35] del Consiglio e della Giunta non possono essere superiori rispettivamente a 11 ed a 120 unità.

6.      Gli Uffici sono unità organizzative semplici costituiti nell'ambito dei Servizi che richiedono assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento delle funzioni individuate nell'art. 8 del contratto per la revisione del sistema di classificazione del personale delle Regioni e degli Enti locali. Gli Uffici non possono essere complessivamente inferiori al doppio dei Servizi. In caso di assenza o impedimento per un periodo superiore a trenta giorni lavorativi continuativi, senza diritto al percepimento della retribuzione, il titolare dell'Ufficio può essere provvisoriamente sostituito con altro responsabile di Ufficio in servizio assegnato alla Direzione medesima o al Dipartimento medesimo con provvedimento formale del Direttore, su proposta del Dirigente di riferimento. Per il periodo della sostituzione, al Funzionario incaricato compete una retribuzione di risultato pari, al massimo, al 50 per cento dell'indennità di posizione organizzativa prevista per l'Ufficio, tenuto conto dei risultati e della valutazione.

7.      La responsabilità delle Direzioni, dei Dipartimenti e dei Servizi [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 5, COMMA 8, L.R. 26 AGOSTO 2014, N. 35] è attribuita ai dirigenti. La responsabilità degli Uffici è attribuita a dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto relativo al personale del comparto Regioni - Autonomie locali.

 

LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2017, N. 10

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017).

 

Art. 7
(Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)

 

1.      L'articolo 1 (Riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali) della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituito dal seguente:

 

"Art. 1
(Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) a decorrere dal 1° gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono interamente attribuite alla Regione.

2.      Ai fini del presente articolo, per Registri si intendono il Pubblico registro automobilistico (PRA), con riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i registri di immatricolazione, con riferimento agli altri veicoli.

3.      Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.

4.      [Ai fini dell'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto, costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 2 deve essere trascritto o annotato nei Registri. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto al comma 5.]

5.      La perdita del possesso è annotata nei Registri mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.

6.      Fatto salvo quanto previsto al comma 5, ai soggetti sottoposti al pagamento della tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione nei Registri, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l'evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d'imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento.

7.      Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.

8.      [Non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell'immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione ai Registri.]

9.      [Non è riconosciuto il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell'immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione ai Registri.]

10.    Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9, stimati per il 2017 in euro 300.000,00, si fa fronte con apposito stanziamento da istituire con le risorse allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 04 del bilancio 2017-2019.

11.    Per gli anni successivi al 2017, agli oneri di cui al comma 10 si provvede con legge di bilancio.

12.    [In caso di mancata trascrizione o annotazione nei Registri degli atti o dei fatti di cui al comma 4, i soggetti di cui al comma 3 restano tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.]

13.    Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei Registri, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall'articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

14.    Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale, delle pretese tributarie non prescritte, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei Registri, ovvero in tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale.

15.    Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico.

16.    Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

17.    Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche, da uso di terzi a uso proprio.

18.    Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

19.    [Ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale. In caso di patto di riservato dominio e/o usufrutto, l'utilizzatore è tenuto, in regime di solidarietà con l'impresa concedente, al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto.]

20.    La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.

21.    I soggetti di cui all'articolo 8 della legge 449/1997, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) e all'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo, inoltrando apposita istanza alla competente struttura regionale. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza, non ha efficacia retroattiva e può essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, previa nuova istanza alla Regione.

22.    Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste dalle leggi di cui al comma 21. Sono fatte salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge.

23.    Le strutture regionali competenti in materia di sanità e di tassa automobilistica regionale possono predisporre apposita modulistica, ad uso delle commissioni mediche per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), finalizzata all'attestazione della sussistenza di una delle patologie indicate dalle norme di cui al comma 21.

24.    Il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti indicati al comma 21 non può essere riconosciuto in caso di cointestazione del veicolo.

25.    Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli immatricolati come "ambulanze di soccorso" e quelli destinati, per conto dei comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi.

26.    Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.".

 

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Riferimenti normativi

 

Il testo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 86
(Fermo di beni mobili registrati)

 

1.      Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2.      La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

3.      Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4.      Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.