E
ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Finalità)
1.
La
Regione, per la valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo, definito dall’articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201
(Regolamento recante l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale a
norma dell’articolo 698 del codice della navigazione) come aeroporto di
interesse nazionale, con la presente legge promuove un intervento finanziario a
favore della società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo SAGA S.p.A.
Art. 2
(Concessione contributo)
1.
Per
la finalità di cui all’articolo 1, e per il raggiungimento dell’equilibrio
economico finanziario della SAGA S.p.A., sulla base del piano industriale
2014-2020, come aggiornato con proiezioni economiche per il periodo 2017-2038,
è concesso alla medesima società, quale misura di finanziamento pubblico in
applicazione del principio di operatore in un’economia di mercato, un
contributo pari ad euro 4.094.696,00 a valere per il periodo 2017 – 2020 nel
rispetto di quanto stabilito dal paragrafo 3.4 della Comunicazione della
Commissione europea (2014/C 99/03).
2.
La
Giunta regionale, con atto da adottare entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, su iniziativa del Dipartimento competente in materia
di Trasporti, stabilisce le modalità di concessione del contributo alla società
di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A..
Art. 3
(Norma finanziaria)
1.
Il
contributo finanziario determinato per l’intero periodo transitorio 2017 – 2020
è di euro 4.094.696,00.
2.
Gli
oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, quantificati in euro
2.500.000,00 per l’esercizio 2017, trovano copertura nelle somme rinvenienti
dalle refluenze FIRA nel rispetto della DGR n.
359/2017 e ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della
legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 (Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per
l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi
regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e
l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori
disposizioni finanziarie) e sono oggetto delle seguenti variazioni da apportare
per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese di
cui alla legge di bilancio 2017- 2019:
a)
nello
stato di previsione delle entrate dell’esercizio 2017 è iscritta al Titolo 3,
tipologia 500, Cat. 99 la maggiore somma di euro
2.500.000,00;
b)
nello
stato di previsione delle spese per l’esercizio 2017 è iscritta nella Missione
10, Programma 04, Titolo 01 la somma di euro 2.500.000,00 da destinare
all’assegnazione del contributo alla SAGA S.p.A. di cui all’articolo 2.
3.
Ai
fini della copertura degli oneri derivanti dal contributo finanziario concesso
di cui al comma 1 per le successive annualità 2018, 2019 e 2020 quantificate in
euro 540.824,00 per l’anno 2018, in euro 536.046,00 per l’anno 2019, in euro
517.826,00per l’anno 2020, si provvederà mediante lo stanziamento determinato
dalle annuali leggi di bilancio nell’ambito della Missione 10 "Trasporti e
diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di
trasporto", Titolo 01.
4.
Le
maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere
impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate
di cui all’articolo stesso.
Art. 4
(Modifiche alle missioni e programmi punti 3.6.9 del
DEFR 2017/2019)
1.
Ai
fini del concorso della Regione Abruzzo al raggiungimento degli obiettivi
programmatici indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale per l’anno
2017/2019 (DEFR) approvato dal Consiglio regionale in data 27 dicembre 2016, ed
in particolare al punto 3.6.9. "Portualità, Logistica, Intermodalità
e Trasporto Aereo" con riferimento all’acquisizione, nel rispetto della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio
2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di un piano strategico
integrato di promozione e comunicazione da parte di compagnie aeree nazionali o
estere e/o propri concessionari di spazi pubblicitari, per la realizzazione di
una campagna comune di "advertising" finalizzata a valorizzare
turisticamente l’aeroporto d’Abruzzo e ad affermare, veicolare e
promo-commercializzare il "Brand Abruzzo" nei mercati di riferimento,
le missioni e i programmi di spesa sono modificati come da Allegato
"A" alla presente legge, negli importi ivi indicati in termini di
competenza e di cassa.
2.
Per
gli anni successivi è autorizzata la spesa nell’ambito della Missione 07,
Programma 01, Titolo 01 per l’importo di euro 2.500.000,00 per l’esercizio
2020, di euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2021 e di euro 1.250.000,00 per
l’esercizio 2022.
Art.
5
(Contributo
al Parco regionale Sirente-Velino per risarcimento
danni fauna selvatica)
1.
La
Regione Abruzzo conferisce, per l’anno 2017, un contributo di euro 215.000,00
in favore del Parco regionale Sirente-Velino
finalizzato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle
colture all’interno del perimetro dell’area protetta citata.
2.
Gli
oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 215.000,00 per
l’esercizio 2017, trovano copertura nelle somme rinvenienti dalle refluenze FIRA nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai
sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge regionale
21 maggio 2014, n. 33 (Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione
delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali
15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo
di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni
finanziarie).
3.
Al
bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Abruzzo sono apportate le
seguenti variazioni per competenza e cassa:
a)
nello
stato di previsione delle entrate dell’esercizio 2017 è iscritta al Titolo 3,
tipologia 500, Cat. 99, la maggiore somma di euro
215.000,00;
b)
nello
stato di previsione delle spese per l’esercizio 2017 è iscritta nella Missione
9, Programma 05, Titolo 01 la somma di euro 215.000,00, quale stanziamento di
nuova istituzione denominato "Contributo Parco regionale Sirente Velino per risarcimento danni fauna
selvatica", da destinare all’assegnazione del contributo di cui al comma
1.
4.
Le
maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere
impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate
di cui all’articolo stesso.
Art. 6
(Integrazione all’articolo 6 della L.R. 18/2001)
1.
Dopo
il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18
(Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione) è aggiunto il
seguente:
"4 bis. Il rapporto di lavoro del personale assunto a
tempo determinato e funzionalmente assegnato ai gruppi consiliari è di natura
privatistica in caso di assunzione diretta da parte del gruppo.".
Art. 7
(Norme sui comandi, distacchi e trasferimenti dei
dipendenti dei consorzi di bonifica)
1.
Al
fine di razionalizzazione degli organici e per motivate esigenze, i dipendenti
dei consorzi di bonifica possono essere trasferiti, su domanda, presso un altro
consorzio operante sul territorio regionale. La cessione del contratto di
lavoro in essere si perfeziona con il consenso dei due consorzi di bonifica e
del dipendente interessato al trasferimento. Il dipendente trasferito mantiene
la posizione giuridica ed economica in godimento presso l’ente di appartenenza.
2.
I
dipendenti dei consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale possono
essere distaccati o comandati a prestare servizio presso le strutture della
Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti strumentali della
regione di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto della Regione.
3.
Il
provvedimento di autorizzazione al distacco o comando è assunto dal direttore
del consorzio di bonifica presso il quale presta servizio il dipendente da
distaccare o da porre in comando, previa espressa e motivata richiesta
formulata dal dirigente apicale della struttura organizzativa presso la quale
il dipendente presterà il temporaneo servizio e del medesimo dipendente.
4.
Gli
oneri restano a carico del consorzio di bonifica in caso di distacco
autorizzato in ragione dell’interesse dello stesso consorzio; sono a carico
dell’amministrazione che richiede il comando tutti gli oneri relativi al
rapporto di lavoro del quale giuridicamente è titolare il consorzio, nonché
quelli ulteriori eventualmente spettanti in applicazione di vigenti contratti
collettivi di lavoro o disposizioni legislative.
5.
Sia
il distacco che il comando hanno durata prestabilita e sono revocabili in ogni
tempo su disposizione del consorzio di bonifica in caso di distacco o
dell’amministrazione che utilizza il dipendente in caso di comando. Alla
cessazione il dipendente del consorzio riassume le funzioni precedentemente
svolte o viene assegnato a diverso incarico in ragione delle esperienze
professionali maturate.
6.
Gli
oneri relativi al comando di personale dal consorzio di bonifica ad una delle
amministrazioni di cui al comma 2 rientrano nei limiti di cui all’articolo 9,
comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli ulteriori limiti
eventualmente disposti da normative nazionali e regionali.
7.
Dall’attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari. A
tal fine il personale trasferito, comandato o distaccato non può essere
rimpiazzato, temporaneamente o definitivamente. Nel caso di trasferimento, è
consentita la sostituzione solo con le risorse umane eventualmente previste
nell’ambito delle programmazioni per il reclutamento approvate nel rispetto e
nei limiti della normativa vincolistica vigente per tempo.
Art.
8
(Disposizioni
a sostegno delle attività del genio civile regionale e del servizio di
monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee)
1.
Al
fine di garantire la continuità delle attività di monitoraggio delle acque
superficiali e sotterranee, nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai sensi di
quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21
maggio 2014, n. 33 (Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle
sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000,
41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco
componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni
finanziarie), sono disposte le seguenti variazioni da apportare per competenza
e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge
di bilancio 2017- 2019:
a)
nello
stato di previsione delle entrate dell’esercizio 2017 è iscritta nel Titolo 3,
tipologia 500, Cat. 99 la maggiore somma di euro
400.000,00;
b)
nello
stato di previsione delle spese per l’esercizio 2017 è iscritta nella Missione
09, Programma 01, Titolo 01 "Attività di Monitoraggio acque superficiali e
sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto
idrologico" la somma di euro 400.000,00.
2.
Al
fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai Geni civili
regionali, sono disposte le seguenti variazioni da apportare per competenza e
cassa allo stato di previsione delle spese di cui alla legge di bilancio 2017-
2019:
a)
nello
stato di previsione delle spese dell’esercizio 2017 è iscritta nel Titolo 1,
Missione 11, Programma 01, capitolo 151306/1, la somma di euro 162.000,00;
b)
nello
stato di previsione delle spese dell’esercizio 2017 è apportata nel Titolo 2,
Missione 11, Programma 01, capitolo 152240/4, la diminuzione di euro
162.000,00.
3.
Le
maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere
impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate
di cui all’articolo stesso.
Art.
9
(Disposizioni
urgenti in favore dei Centri di ricerca del settore agricolo)
1.
Al
fine di rafforzare il processo di razionalizzazione e per favorire la
continuità delle attività dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo
esistenti, è concesso un contributo straordinario, a copertura prioritaria dei
costi di funzionamento, pari a euro 450.000,00 in ragione dello svolgimento di
attività non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della Comunicazione della
Commissione europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di svolgimento di attività
economiche e non economiche, i relativi costi, finanziamenti ed entrate sono
separati.
2.
Gli
oneri finanziari derivanti dal comma 1, nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai
sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge regionale
21 maggio 2014, n. 33 "Modifiche alla L.R. n. 47/1984 (Norme per
l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alla L.R.
15/2000, alla L.R. 41/2012, alla L.R. 8/2014, alla L.R. 23/2014, disposizioni
per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso
topico e ulteriori disposizioni finanziarie" , trovano copertura mediante
le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di
previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2017-
2019:
a)
nello
stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta nel Titolo 3,
tipologia 500, cat. 99, la maggiore somma di euro
450.000,00;
b)
nello
stato di previsione della spesa dell'esercizio 2017 è iscritta nella Missione
16, Programma 01, Titolo 1, la somma di euro 450.000,00.
3.
Le
maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere
impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate
di cui all’articolo stesso.
Art.
10
(Modifiche
e integrazioni alla L.R. 62/1983)
1.
Alla
legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in
materia di trasporti pubblici locali), sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a)
l’articolo
49, ai fini di quanto stabilito dall’articolo 20, comma 5, della L.R. 23
dicembre 1998 n. 152, è modificato come segue:
1) al
primo alinea, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b) bis il
congruo utile, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007, determinato
sul valore del servizio inteso quale prodotto tra il costo economico
standardizzato di cui alla precedete lettera a) e le percorrenze riconosciute
dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione degli atti di
concessione";
2) al
primo alinea la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l’ammontare
del contributo chilometrico annuo da erogare è determinato dalla Giunta
regionale sulla base della differenza tra i costi, i ricavi e il congruo utile
di cui alle precedenti lettere a), b), b bis)";
b)
all’articolo
56 dopo il terzo alinea è aggiunto il seguente: "Il conguaglio di cui
sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese
quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali del settore autoferrotranvieri".
2.
Gli
articoli 49 e 56 della L.R. 62/1983, come modificati dalla presente legge, si
applicano anche ai rapporti pendenti con le aziende concessionarie del
trasporto pubblico locale.
3.
Ai
fini della copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente
articolo, quantificati per l’anno 2017 in euro 7.400.000,00, si provvede
mediante la reiscrizione - nell’ambito della Missione
10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto
pubblico locale", Titolo 01 - delle economie vincolate e dei residui
passivi perenti sussistenti e riferibili al pagamento dei saldi relativi alla
contribuzione di esercizio del TPL di cui alla Missione 20, Programma 03,
Titolo 01.
4.
La
reiscrizione di cui al precedente comma 3 è
subordinata all’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale del
rendiconto 2016.
5.
Per
gli anni successivi al 2017, la copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione del presente articolo è garantita mediante lo stanziamento
determinato dalle annuali leggi di bilancio nell’ambito della Missione 10
"Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto
pubblico locale", Titolo 01.
Art. 11
(Modifica all’articolo 2 della L.R. 4/2011)
1.
All’articolo
2, comma 2, della legge regionale 21 febbraio 2011, n. 4 (Istituzione della
Giornata degli Abruzzesi nel Mondo) le parole "emigrati in altre Regioni
italiane" sono sostituite con le seguenti: "residenti in
Italia".
Art. 12
(Sospensione dei termini di cui all’articolo 3,
comma 1, della L.R. 32/2007 a seguito di inagibilità delle strutture oggetto di
interventi a seguito degli eventi sismici 2016 e 2017)
1.
Il
termine di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2007,
n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private), stabilito per il parere di compatibilità programmatoria
regionale, è sospeso nel caso in cui l’autorizzazione alla realizzazione delle
strutture abbia per oggetto un immobile dichiarato inagibile con ordinanza
comunale emessa a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno
interessato porzioni del territorio regionale.
2.
Tale
termine riprenderà a decorrere dalla data di revoca dell’ordinanza di cui al
comma 1.
Art. 13
(Misure per i comuni ricadenti all’interno dei
Parchi naturali nazionali)
1.
I
comuni della regione Abruzzo i cui territori, in tutto o in parte, ricadono
all’interno dei Parchi naturali nazionali, che hanno sottoscritto le intese,
nella fase di approvazione del Piano del Parco, limitatamente alle zone
"d", aree di promozione economica e sociale, non sono dovuti a
richiedere il nulla osta previsto per gli interventi da realizzare in dette
zone.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 Luglio 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
27 LUGLIO 2017,
N°38
"Interventi
in favore dell’aeroporto d’Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi
regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1983, N.
62
Disciplina
generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali.
Art.
49
(Obiettivo dei contributi di esercizio)
I
contributi di esercizio sono erogati con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio
economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono
annualmente determinati calcolando:
a) il
corso economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e
parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di
trasporto e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del
servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i
ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla
Regione. Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del
servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del
Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con
la Commissione consultiva interregionale, di cui all’art. 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281;
b-bis)
il congruo utile, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007,
determinato sul valore del servizio inteso quale prodotto tra il costo
economico standardizzato di cui alla precedente lettera a) e le percorrenze
riconosciute dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione degli
atti di concessione.
c) l’ammontare del contributo chilometrico
annuo da erogare è determinato dalla Giunta regionale sulla base della
differenza tra i costi, i ricavi e il congruo utile di cui alle precedenti lettere
a), b), b-bis).
L’importo
del contributo che mediante gli acconti erogati secondo l’art. 56 risulti
eccedere il contributo di cui al comma precedente è considerato quale acconto
sui contributi degli esercizi successivi, salva la facoltà della Giunta regionale
di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.
Art.
56
(Programmi)
I
programmi finanziari annuali di esercizio, predisposti ed approvati ai sensi
del precedente articolo 52 prevedono:
a) acconto
sui contributi di esercizio per l’anno successivo;
b) conguaglio
del contributo di esercizio per l’anno precedente.
A
partire dal 1° gennaio 2005 l’acconto è costituito dalla somma corrispondente
al 100% del deficit standard chilometrico preventivo calcolato per l’anno
precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell’anno precedente,
salvo sostanziali modifiche in aumento o in diminuzione nell’anno di
riferimento [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 6, COMMA 2, L.R.
22 FEBBRAIO 2012, N. 9].
L’acconto
di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte per lo stesso titolo prima
dell’entrata in vigore della presente legge.
Il conguaglio di cui sopra è
decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle
riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
del settore autoferrotranvieri.
LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18
Consiglio
regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione.
Art.
6
(Segreterie dei gruppi consiliari)
1. L'Ufficio
di Presidenza assicura il funzionamento dei gruppi consiliari assegnando a
ciascuno di essi, in ragione della rispettiva composizione numerica, i locali,
i mezzi strumentali e le risorse finanziarie.
2. La
struttura di supporto a ciascun gruppo, denominata segreteria del gruppo, è
equiparata ad ufficio, come individuato al comma 6, articolo 10 della L.R. 14
settembre 1999, n. 77.
3. La
responsabilità delle segreterie può essere attribuita a personale di categoria
"D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato
in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D";
l'incarico è conferito dalla Direzione competente per il personale, su
indicazione del Presidente del gruppo, nonché al personale di cui all’art. 5 comma
3.
4. Il
Presidente di ciascun gruppo [PAROLE SOPPRESSE
DALL'ART. 32, COMMA 3, LETTERA A), L.R. 20 NOVEMBRE 2013, N. 42] richiede
nominativamente il personale da assegnare alla struttura.
4-bis.
Il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato e funzionalmente
assegnato ai gruppi consiliari è di natura privatistica in caso di assunzione
diretta da parte del gruppo.
5. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 32, COMMA 3,
LETTERA B), L.R. 20 NOVEMBRE 2013, N. 42]
6. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 32, COMMA 3,
LETTERA B), L.R. 20 NOVEMBRE 2013, N. 42]
LEGGE
REGIONALE 21 FEBBRAIO 2011, N. 4
Istituzione
della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo.
Art.
2
(Conferimento dell'onorificenza di Ambasciatore d'Abruzzo nel mondo)
1. In
occasione della "Giornata degli Abruzzesi nel mondo" la Presidenza
del Consiglio Regionale d'Abruzzo, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo,
conferisce annualmente l'onorificenza di "Ambasciatore d'Abruzzo nel
mondo" a quelle persone di origine abruzzese che, per meriti accademici,
culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte
nei paesi stranieri, o nelle Regioni italiane diverse dall'Abruzzo, in cui sono
emigrate in passato o dove attualmente vivono stabilmente. Le indicazioni delle
persone proposte per il conferimento, sono effettuate dai Consiglieri
regionali.
2. I
Consiglieri regionali della Regione Abruzzo indicano i nominativi da proporre
per l'onorificenza. Tra tutti i nominativi proposti vengono designati, con le
modalità di cui al comma 1, due emigrati in paesi esteri e due residenti in Italia, nel rispetto della
parità di genere.
****************
Riferimenti
normativi
Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
9
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)
(OMISSIS)
28. A
decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta
per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa
per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti
formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I
limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con
riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai
cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi
di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla
sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali
e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in
sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60
per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali
possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica
e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di
attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni
previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con
l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di
settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto
previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di
vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11,
comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma
non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della
predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante
l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari
a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli
enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese
per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo
periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità
nel triennio 2007-2009.
(OMISSIS)
Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015,
n. 201 (Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse
nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione), vigente
alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 1
(Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale)
1. In
applicazione dei criteri fissati dall'articolo 698 del codice della
navigazione, sono individuati gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di
interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze
esclusive dello Stato, per ciascuno dei dieci bacini di traffico individuati
nella rete territoriale nazionale, come di seguito specificati e nel rispetto
delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6;
Bacini
di traffico Aeroporti di interesse nazionale
Nord Ovest Milano Malpensa,
Milano Linate, Torino, Bergamo, Genova, Brescia, Cuneo
Nord
Est Venezia,
Verona, Treviso, Trieste
Centro
Nord Bologna,
Pisa, Firenze, Rimini, Parma, Ancona
Centro
Italia Roma
Fiumicino, Ciampino, Perugia, Pescara
Campania Napoli, Salerno
Mediterraneo/Adriatico Bari,
Brindisi, Taranto
Calabria Lamezia Terme, Reggio Calabria,
Crotone
Sicilia
orientale Catania, Comiso
Sicilia
occidentale Palermo, Trapani, Pantelleria,
Lampedusa
Sardegna Cagliari, Olbia, Alghero
(OMISSIS)
Il testo degli articoli 55 e 56 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
55
(Le Agenzie regionali)
1. La
Regione, può istituire con legge Agenzie regionali per lo svolgimento di
compiti specifici.
2. Le
Agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di un
compito specifico e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e
responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle
Agenzie è preposto un dirigente nominato dalla Giunta.
Art.
56
L'istituzione di Enti e Aziende
1. La
Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge
Enti secondo i principi che regolano l'attività amministrativa.
2. Gli
Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia
imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il
rapporto di lavoro del personale.
3. La
Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende.
4. La
legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei
rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è
equiparato al personale regionale, salva diversa
disposizione di legge.
5. L'istituzione
di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di
proporzionalità, per lo
svolgimento di attività di interesse generale.
6. L'esercizio
di funzioni da parte di Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende
regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta,
in presenza di comprovate necessità.
Il testo dell'articolo 3 della legge regionale luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in
materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), vigente
alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
3
Autorizzazione alla realizzazione
1. La
realizzazione, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro
comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati
previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della
programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio,
atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto
obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un
anno solare.
2. Le
strutture avviate ed in fase di realizzazione che hanno già ottenuto, con la
normativa in essere, il parere di accoglibilità dalla
Regione sono esentate dal presentare le domande di autorizzazione alla
realizzazione.
3. Gli
studi odontoiatrici e delle professioni sanitarie non sono contemplati tra le
strutture da disciplinare con l’atto del fabbisogno.
4. Le
domande per l'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o
trasferimento della struttura sanitaria o sociosanitaria sono inoltrate dai rappresentanti
legali di parte pubblica o privata al Comune territorialmente competente,
congiuntamente alla richiesta di permesso di costruire.
5. Il
Comune, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, ne trasmette
copia alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente
competente. Nello stesso termine, nomina il responsabile del procedimento.
L'istruttoria della domanda di autorizzazione si conclude entro novanta giorni
dalla relativa presentazione previa acquisizione:
a) del
parere di compatibilità con gli atti di programmazione sanitaria regionale di
cui al comma 1;
b) del
parere di congruità del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici
impiantistici ed organizzativi contemplati nel vigente Manuale di Autorizzazione;
c) del
parere di congruità del progetto alla pianificazione urbanistica ed edilizia
del territorio.
Il parere di compatibilità di cui alla lettera a) è
rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale entro e non oltre
sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal Comune.
Il parere di congruità di cui alla lettera b) è rilasciato
dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente entro e
non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal Comune.
Il parere di congruità di cui alla lettera c) è rilasciato
dai competenti uffici comunali entro e non oltre sessanta giorni.
Il Comune, nei quindici giorni successivi dal termine
dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti, rilascia l'autorizzazione,
unitamente al permesso di costruire, e ne trasmette copia al Dipartimento di
Prevenzione della ASL e al competente Dipartimento della Giunta regionale.
6. Il
procedimento di cui al comma 5 trova applicazione anche in presenza di varianti
in corso d'opera comportanti, a parere del Dipartimento di Prevenzione della
ASL territorialmente competente, modifiche sostanziali dei parametri di
riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5. Le varianti non comportanti
modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui
al comma 5 sono autorizzate previo parere confermativo dal Dipartimento di
Prevenzione della ASL territorialmente competente.
Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 (Modifiche alla
L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia
sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014,
disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine
autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie), vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
11
(Recupero economie su interventi regionali anni pregressi)
1. La
Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni Regionali, procede al recupero
delle risorse erogate a favore di FIRA S.p.A. a titolo di soggetto attuatore di
interventi regionali.
2. Per
le finalità di cui al comma 1, le Direzioni Regionali, ognuna per quanto di
propria competenza, adottano le procedure finalizzate alla restituzione delle
economie di risorse conseguenti alla conclusione degli interventi da parte di
FIRA S.p.A. e all'acquisizione delle stesse al bilancio regionale.
3. Le
economie acquisite sulla base della presente disposizione sono imputate al
capitolo di entrata 03.05.001 - 35026.1 denominato "Introiti diversi,
rimborsi e recuperi vari" e sono destinate al finanziamento delle maggiori
spese previste nella variazione al bilancio dell'esercizio finanziario corrente
disposte con il presente articolo.
4. Le
maggiori spese sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente
all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al presente articolo.
Qualora le entrate riscosse risultino inferiori a quelle previste, la Giunta
regionale, previa proposta della Direzione regionale competente in materia
finanziaria, definisce le maggiori spese autorizzate finanziabili con le
entrate di cui al presente articolo.
5. Al
bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n 8 recante
"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio
pluriennale 2014 - 2016" sono apportate le variazioni, in termini di
competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto
A" allegato alla presente legge.