Interventi in favore dell’aeroporto d’Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni.

 

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.           La Regione, per la valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo, definito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 (Regolamento recante l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale a norma dell’articolo 698 del codice della navigazione) come aeroporto di interesse nazionale, con la presente legge promuove un intervento finanziario a favore della società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo SAGA S.p.A.

 

 

 

 

Art. 2

(Concessione contributo)

 

1.           Per la finalità di cui all’articolo 1, e per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della SAGA S.p.A., sulla base del piano industriale 2014-2020, come aggiornato con proiezioni economiche per il periodo 2017-2038, è concesso alla medesima società, quale misura di finanziamento pubblico in applicazione del principio di operatore in un’economia di mercato, un contributo pari ad euro 4.094.696,00 a valere per il periodo 2017 – 2020 nel rispetto di quanto stabilito dal paragrafo 3.4 della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 99/03).

2.           La Giunta regionale, con atto da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Dipartimento competente in materia di Trasporti, stabilisce le modalità di concessione del contributo alla società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A..

 

Art. 3

(Norma finanziaria)

 

1.           Il contributo finanziario determinato per l’intero periodo transitorio 2017 – 2020 è di euro 4.094.696,00.

2.           Gli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, quantificati in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2017, trovano copertura nelle somme rinvenienti dalle refluenze FIRA nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 (Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie) e sono oggetto delle seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2017- 2019:

a)            nello stato di previsione delle entrate dell’esercizio 2017 è iscritta al Titolo 3, tipologia 500, Cat. 99 la maggiore somma di euro 2.500.000,00;

b)           nello stato di previsione delle spese per l’esercizio 2017 è iscritta nella Missione 10, Programma 04, Titolo 01 la somma di euro 2.500.000,00 da destinare all’assegnazione del contributo alla SAGA S.p.A. di cui all’articolo 2.

3.           Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal contributo finanziario concesso di cui al comma 1 per le successive annualità 2018, 2019 e 2020 quantificate in euro 540.824,00 per l’anno 2018, in euro 536.046,00 per l’anno 2019, in euro 517.826,00per l’anno 2020, si provvederà mediante lo stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio nell’ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 01.

4.           Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all’articolo stesso.

 

Art. 4

(Modifiche alle missioni e programmi punti 3.6.9 del DEFR 2017/2019)

 

1.           Ai fini del concorso della Regione Abruzzo al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale per l’anno 2017/2019 (DEFR) approvato dal Consiglio regionale in data 27 dicembre 2016, ed in particolare al punto 3.6.9. "Portualità, Logistica, Intermodalità e Trasporto Aereo" con riferimento all’acquisizione, nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di un piano strategico integrato di promozione e comunicazione da parte di compagnie aeree nazionali o estere e/o propri concessionari di spazi pubblicitari, per la realizzazione di una campagna comune di "advertising" finalizzata a valorizzare turisticamente l’aeroporto d’Abruzzo e ad affermare, veicolare e promo-commercializzare il "Brand Abruzzo" nei mercati di riferimento, le missioni e i programmi di spesa sono modificati come da Allegato "A" alla presente legge, negli importi ivi indicati in termini di competenza e di cassa.

2.           Per gli anni successivi è autorizzata la spesa nell’ambito della Missione 07, Programma 01, Titolo 01 per l’importo di euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2020, di euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2021 e di euro 1.250.000,00 per l’esercizio 2022.

 

Art. 5

(Contributo al Parco regionale Sirente-Velino per risarcimento danni fauna selvatica)

 

1.           La Regione Abruzzo conferisce, per l’anno 2017, un contributo di euro 215.000,00 in favore del Parco regionale Sirente-Velino finalizzato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture all’interno del perimetro dell’area protetta citata.

2.           Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 215.000,00 per l’esercizio 2017, trovano copertura nelle somme rinvenienti dalle refluenze FIRA nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 (Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie).

3.           Al bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Abruzzo sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a)           nello stato di previsione delle entrate dell’esercizio 2017 è iscritta al Titolo 3, tipologia 500, Cat. 99, la maggiore somma di euro 215.000,00;

b)           nello stato di previsione delle spese per l’esercizio 2017 è iscritta nella Missione 9, Programma 05, Titolo 01 la somma di euro 215.000,00, quale stanziamento di nuova istituzione denominato "Contributo Parco regionale Sirente Velino per risarcimento danni fauna selvatica", da destinare all’assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4.           Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all’articolo stesso.

 

Art. 6

(Integrazione all’articolo 6 della L.R. 18/2001)

 

1.           Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione) è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato e funzionalmente assegnato ai gruppi consiliari è di natura privatistica in caso di assunzione diretta da parte del gruppo.".

 

Art. 7

(Norme sui comandi, distacchi e trasferimenti dei dipendenti dei consorzi di bonifica)

 

1.           Al fine di razionalizzazione degli organici e per motivate esigenze, i dipendenti dei consorzi di bonifica possono essere trasferiti, su domanda, presso un altro consorzio operante sul territorio regionale. La cessione del contratto di lavoro in essere si perfeziona con il consenso dei due consorzi di bonifica e del dipendente interessato al trasferimento. Il dipendente trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento presso l’ente di appartenenza.

2.           I dipendenti dei consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale possono essere distaccati o comandati a prestare servizio presso le strutture della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti strumentali della regione di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto della Regione.

3.           Il provvedimento di autorizzazione al distacco o comando è assunto dal direttore del consorzio di bonifica presso il quale presta servizio il dipendente da distaccare o da porre in comando, previa espressa e motivata richiesta formulata dal dirigente apicale della struttura organizzativa presso la quale il dipendente presterà il temporaneo servizio e del medesimo dipendente.

4.           Gli oneri restano a carico del consorzio di bonifica in caso di distacco autorizzato in ragione dell’interesse dello stesso consorzio; sono a carico dell’amministrazione che richiede il comando tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro del quale giuridicamente è titolare il consorzio, nonché quelli ulteriori eventualmente spettanti in applicazione di vigenti contratti collettivi di lavoro o disposizioni legislative.

5.           Sia il distacco che il comando hanno durata prestabilita e sono revocabili in ogni tempo su disposizione del consorzio di bonifica in caso di distacco o dell’amministrazione che utilizza il dipendente in caso di comando. Alla cessazione il dipendente del consorzio riassume le funzioni precedentemente svolte o viene assegnato a diverso incarico in ragione delle esperienze professionali maturate.

6.           Gli oneri relativi al comando di personale dal consorzio di bonifica ad una delle amministrazioni di cui al comma 2 rientrano nei limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli ulteriori limiti eventualmente disposti da normative nazionali e regionali.

7.           Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari. A tal fine il personale trasferito, comandato o distaccato non può essere rimpiazzato, temporaneamente o definitivamente. Nel caso di trasferimento, è consentita la sostituzione solo con le risorse umane eventualmente previste nell’ambito delle programmazioni per il reclutamento approvate nel rispetto e nei limiti della normativa vincolistica vigente per tempo.

 

Art. 8

(Disposizioni a sostegno delle attività del genio civile regionale e del servizio di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee)

 

1.           Al fine di garantire la continuità delle attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 (Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie), sono disposte le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2017- 2019:

a)           nello stato di previsione delle entrate dell’esercizio 2017 è iscritta nel Titolo 3, tipologia 500, Cat. 99 la maggiore somma di euro 400.000,00;

b)           nello stato di previsione delle spese per l’esercizio 2017 è iscritta nella Missione 09, Programma 01, Titolo 01 "Attività di Monitoraggio acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrologico"  la somma di euro 400.000,00.

2.           Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai Geni civili regionali, sono disposte le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle spese di cui alla legge di bilancio 2017- 2019:

a)           nello stato di previsione delle spese dell’esercizio 2017 è iscritta nel Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo 151306/1, la somma di euro 162.000,00;

b)           nello stato di previsione delle spese dell’esercizio 2017 è apportata nel Titolo 2, Missione 11, Programma 01, capitolo 152240/4, la diminuzione di euro 162.000,00.

3.           Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all’articolo stesso.

 

Art. 9

(Disposizioni urgenti in favore dei Centri di ricerca del settore agricolo)

 

1.           Al fine di rafforzare il processo di razionalizzazione e per favorire la continuità delle attività dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti, è concesso un contributo straordinario, a copertura prioritaria dei costi di funzionamento, pari a euro 450.000,00 in ragione dello svolgimento di attività non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di svolgimento di attività economiche e non economiche, i relativi costi, finanziamenti ed entrate sono separati.

2.           Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1, nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 "Modifiche alla L.R. n. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alla L.R. 15/2000, alla L.R. 41/2012, alla L.R. 8/2014, alla L.R. 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie" , trovano copertura mediante le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2017- 2019:

a)           nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 99, la maggiore somma di euro 450.000,00;

b)           nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2017 è iscritta nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1, la somma di euro 450.000,00.

3.           Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all’articolo stesso.

 

Art. 10

(Modifiche e integrazioni alla L.R. 62/1983)

 

1.           Alla legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)           l’articolo 49, ai fini di quanto stabilito dall’articolo 20, comma 5, della L.R. 23 dicembre 1998 n. 152, è modificato come segue:

1)      al primo alinea, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b) bis il congruo utile, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007, determinato sul valore del servizio inteso quale prodotto tra il costo economico standardizzato di cui alla precedete lettera a) e le percorrenze riconosciute dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione degli atti di concessione";

2)      al primo alinea la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l’ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare è determinato dalla Giunta regionale sulla base della differenza tra i costi, i ricavi e il congruo utile di cui alle precedenti lettere a), b), b bis)";

b)           all’articolo 56 dopo il terzo alinea è aggiunto il seguente: "Il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri".

2.           Gli articoli 49 e 56 della L.R. 62/1983, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai rapporti pendenti con le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale.

3.           Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati per l’anno 2017 in euro 7.400.000,00, si provvede mediante la reiscrizione - nell’ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 01 - delle economie vincolate e dei residui passivi perenti sussistenti e riferibili al pagamento dei saldi relativi alla contribuzione di esercizio del TPL di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 01.

4.           La reiscrizione di cui al precedente comma 3 è subordinata all’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto 2016.

5.           Per gli anni successivi al 2017, la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo è garantita mediante lo stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio nell’ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 01.

 

Art. 11

(Modifica all’articolo 2 della L.R. 4/2011)

 

1.           All’articolo 2, comma 2, della legge regionale 21 febbraio 2011, n. 4 (Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo) le parole "emigrati in altre Regioni italiane" sono sostituite con le seguenti: "residenti in Italia".

 

Art. 12

(Sospensione dei termini di cui all’articolo 3, comma 1, della L.R. 32/2007 a seguito di inagibilità delle strutture oggetto di interventi a seguito degli eventi sismici 2016 e 2017)

 

1.           Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), stabilito per il parere di compatibilità programmatoria regionale, è sospeso nel caso in cui l’autorizzazione alla realizzazione delle strutture abbia per oggetto un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale emessa a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato porzioni del territorio regionale.

2.           Tale termine riprenderà a decorrere dalla data di revoca dell’ordinanza di cui al comma 1.

 

Art. 13

(Misure per i comuni ricadenti all’interno dei Parchi naturali nazionali)

 

1.           I comuni della regione Abruzzo i cui territori, in tutto o in parte, ricadono all’interno dei Parchi naturali nazionali, che hanno sottoscritto le intese, nella fase di approvazione del Piano del Parco, limitatamente alle zone "d", aree di promozione economica e sociale, non sono dovuti a richiedere il nulla osta previsto per gli interventi da realizzare in dette zone.

 

Art. 14

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 Luglio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

27 LUGLIO 2017, N°38

"Interventi in favore dell’aeroporto d’Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1983, N. 62

Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali.

 

Art. 49
(Obiettivo dei contributi di esercizio)

 

I contributi di esercizio sono erogati con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando:

a)      il corso economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

b)      i ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione. Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, di cui all’art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b-bis) il congruo utile, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007, determinato sul valore del servizio inteso quale prodotto tra il costo economico standardizzato di cui alla precedente lettera a) e le percorrenze riconosciute dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione degli atti di concessione.

c)      l’ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare è determinato dalla Giunta regionale sulla base della differenza tra i costi, i ricavi e il congruo utile di cui alle precedenti lettere a), b), b-bis).

L’importo del contributo che mediante gli acconti erogati secondo l’art. 56 risulti eccedere il contributo di cui al comma precedente è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi, salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.

 

Art. 56
(Programmi)

 

I programmi finanziari annuali di esercizio, predisposti ed approvati ai sensi del precedente articolo 52 prevedono:

a)      acconto sui contributi di esercizio per l’anno successivo;

b)      conguaglio del contributo di esercizio per l’anno precedente.

A partire dal 1° gennaio 2005 l’acconto è costituito dalla somma corrispondente al 100% del deficit standard chilometrico preventivo calcolato per l’anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell’anno precedente, salvo sostanziali modifiche in aumento o in diminuzione nell’anno di riferimento [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 6, COMMA 2, L.R. 22 FEBBRAIO 2012, N. 9].

L’acconto di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte per lo stesso titolo prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri.

 

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione.

 

Art. 6
(Segreterie dei gruppi consiliari)

 

1.      L'Ufficio di Presidenza assicura il funzionamento dei gruppi consiliari assegnando a ciascuno di essi, in ragione della rispettiva composizione numerica, i locali, i mezzi strumentali e le risorse finanziarie.

2.      La struttura di supporto a ciascun gruppo, denominata segreteria del gruppo, è equiparata ad ufficio, come individuato al comma 6, articolo 10 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77.

3.      La responsabilità delle segreterie può essere attribuita a personale di categoria "D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D"; l'incarico è conferito dalla Direzione competente per il personale, su indicazione del Presidente del gruppo, nonché al personale di cui all’art. 5 comma 3.

4.      Il Presidente di ciascun gruppo [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 32, COMMA 3, LETTERA A), L.R. 20 NOVEMBRE 2013, N. 42] richiede nominativamente il personale da assegnare alla struttura.

4-bis. Il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato e funzionalmente assegnato ai gruppi consiliari è di natura privatistica in caso di assunzione diretta da parte del gruppo.

5.      [COMMA ABROGATO DALL'ART. 32, COMMA 3, LETTERA B), L.R. 20 NOVEMBRE 2013, N. 42]

6.      [COMMA ABROGATO DALL'ART. 32, COMMA 3, LETTERA B), L.R. 20 NOVEMBRE 2013, N. 42]

 

LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2011, N. 4

Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo.

 

Art. 2
(Conferimento dell'onorificenza di Ambasciatore d'Abruzzo nel mondo)

 

1.      In occasione della "Giornata degli Abruzzesi nel mondo" la Presidenza del Consiglio Regionale d'Abruzzo, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, conferisce annualmente l'onorificenza di "Ambasciatore d'Abruzzo nel mondo" a quelle persone di origine abruzzese che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte nei paesi stranieri, o nelle Regioni italiane diverse dall'Abruzzo, in cui sono emigrate in passato o dove attualmente vivono stabilmente. Le indicazioni delle persone proposte per il conferimento, sono effettuate dai Consiglieri regionali.

2.      I Consiglieri regionali della Regione Abruzzo indicano i nominativi da proporre per l'onorificenza. Tra tutti i nominativi proposti vengono designati, con le modalità di cui al comma 1, due emigrati in paesi esteri e due residenti in Italia, nel rispetto della parità di genere.

 

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Riferimenti normativi

 

Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 9
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

 

(OMISSIS)

28.    A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

(OMISSIS)

 

Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 (Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 1
(Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale)

 

1.      In applicazione dei criteri fissati dall'articolo 698 del codice della navigazione, sono individuati gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, per ciascuno dei dieci bacini di traffico individuati nella rete territoriale nazionale, come di seguito specificati e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6;

         


Bacini di traffico                               Aeroporti di interesse nazionale

Nord Ovest                                                    Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Bergamo, Genova, Brescia, Cuneo

Nord Est                                             Venezia, Verona, Treviso, Trieste

Centro Nord                                       Bologna, Pisa, Firenze, Rimini, Parma, Ancona

Centro Italia                                       Roma Fiumicino, Ciampino, Perugia, Pescara

Campania                                           Napoli, Salerno

Mediterraneo/Adriatico                     Bari, Brindisi, Taranto

Calabria                                             Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone

Sicilia orientale                                 Catania, Comiso

Sicilia occidentale                             Palermo, Trapani, Pantelleria, Lampedusa

Sardegna                                            Cagliari, Olbia, Alghero

(OMISSIS)

 


 

 

Il testo degli articoli 55 e 56 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 55
(Le Agenzie regionali)

 

1.      La Regione, può istituire con legge Agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.

2.      Le Agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di un compito specifico e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

3.      Alle Agenzie è preposto un dirigente nominato dalla Giunta.

 

Art. 56
L'istituzione di Enti e Aziende

 

1.      La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge Enti secondo i principi che regolano l'attività amministrativa.

2.      Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.

3.      La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende.

4.      La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è

 

 

 

equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge.

5.      L'istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo

svolgimento di attività di interesse generale.

6.      L'esercizio di funzioni da parte di Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità.

 

Il testo dell'articolo 3 della legge regionale luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 3
Autorizzazione alla realizzazione

 

1.      La realizzazione, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare.

2.      Le strutture avviate ed in fase di realizzazione che hanno già ottenuto, con la normativa in essere, il parere di accoglibilità dalla Regione sono esentate dal presentare le domande di autorizzazione alla realizzazione.

3.      Gli studi odontoiatrici e delle professioni sanitarie non sono contemplati tra le strutture da disciplinare con l’atto del fabbisogno.

4.      Le domande per l'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o sociosanitaria sono inoltrate dai rappresentanti legali di parte pubblica o privata al Comune territorialmente competente, congiuntamente alla richiesta di permesso di costruire.

5.      Il Comune, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, ne trasmette copia alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. Nello stesso termine, nomina il responsabile del procedimento. L'istruttoria della domanda di autorizzazione si conclude entro novanta giorni dalla relativa presentazione previa acquisizione:

a)      del parere di compatibilità con gli atti di programmazione sanitaria regionale di cui al comma 1;

b)      del parere di congruità del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici impiantistici ed organizzativi contemplati nel vigente Manuale di Autorizzazione;

c)      del parere di congruità del progetto alla pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Il parere di compatibilità di cui alla lettera a) è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal Comune.

Il parere di congruità di cui alla lettera b) è rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente entro e non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal Comune.

Il parere di congruità di cui alla lettera c) è rilasciato dai competenti uffici comunali entro e non oltre sessanta giorni.

Il Comune, nei quindici giorni successivi dal termine dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti, rilascia l'autorizzazione, unitamente al permesso di costruire, e ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL e al competente Dipartimento della Giunta regionale.

6.      Il procedimento di cui al comma 5 trova applicazione anche in presenza di varianti in corso d'opera comportanti, a parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5. Le varianti non comportanti modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5 sono autorizzate previo parere confermativo dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.

 

Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 (Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 11
(Recupero economie su interventi regionali anni pregressi)

 

1.      La Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni Regionali, procede al recupero delle risorse erogate a favore di FIRA S.p.A. a titolo di soggetto attuatore di interventi regionali.

2.      Per le finalità di cui al comma 1, le Direzioni Regionali, ognuna per quanto di propria competenza, adottano le procedure finalizzate alla restituzione delle economie di risorse conseguenti alla conclusione degli interventi da parte di FIRA S.p.A. e all'acquisizione delle stesse al bilancio regionale.

3.      Le economie acquisite sulla base della presente disposizione sono imputate al capitolo di entrata 03.05.001 - 35026.1 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" e sono destinate al finanziamento delle maggiori spese previste nella variazione al bilancio dell'esercizio finanziario corrente disposte con il presente articolo.

4.      Le maggiori spese sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al presente articolo. Qualora le entrate riscosse risultino inferiori a quelle previste, la Giunta regionale, previa proposta della Direzione regionale competente in materia finanziaria, definisce le maggiori spese autorizzate finanziabili con le entrate di cui al presente articolo.

5.      Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n 8 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.