LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI
-
il Regolamento (CE) n. 1083 del
Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999;
-
il Programma Operativo 2007-2013
della Regione Abruzzo – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività
Regionale e Occupazione (di seguito “PO FSE Abruzzo 2007- 2013”), approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5495 del 08-XI- 2007, così come
modificato dalla Decisione della Commissione Europea C(2013)9486 final del 17/12/2013 e successivamente dalla Decisione
della Commissione n. C(2015) 8497 final del
26.11.2015”;
-
la deliberazione G.R. del 27/09/2010,
n. 744 recante: “PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e
Occupazione” – Piano operativo 2009-2010-2011: Approvazione”;
-
la deliberazione G.R. del 15/11/2010,
n. 846 recante: “PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo CRO – Piano Operativo
2009-2010-2011 – Istituzione di strumenti di ingegneria finanziaria finalizzati
a migliorare l’accesso al credito di “microimprese” per realizzare nuovi
investimenti e di persone svantaggiate per incentivare il lavoro autonomo.
“Fondo Microcredito FSE”;
-
l’Accordo
di finanziamento tra la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Direzione
Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali e
Abruzzo Sviluppo S.p.A. - Rep. 05 del Registro Cronologico 22/11/2010 -
sottoscritto in data 22 novembre 2010 e registrato presso l’Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Pescara in data 30 novembre 2010, Serie 3,
n. 11325, e successive integrazioni;
-
il Regolamento di Gestione del “Fondo
Microcredito FSE”, approvato con Determinazione
Direttoriale n. DL/38 del 20.06.2011, che costituisce il Tavolo Tecnico di
Coordinamento (TTC) con compiti di supporto all’implementazione degli strumenti
di ingegneria finanziaria, composto da rappresentanti della Regione Abruzzo e
di Abruzzo Sviluppo S.p.A.;
DATO ATTO che la
Commissione Europea, a seguito degli approfondimenti effettuati con i propri
Servizi competenti in base alla documentazione trasmessa da questa Direzione
con nota prot. n. RA/1024-DL/P del 17 gennaio 2011,
ha comunicato, con nota Ares(2011)669906 del 22/06/2011 che “Abruzzo Sviluppo
S.p.A., nella sua configurazione ed operatività attuale, può essere considerata
come Organismo “in-house” rispetto alla Regione
Abruzzo”;
CONSIDERATO che con la citata
DGR n. 846/2010:
-
è stato istituito il “Fondo Microcredito FSE” per le finalità di cui al Progetto
Speciale Multiasse “Sviluppo del microcredito
a sostegno della crescita e dell’occupazione”, di cui alla richiamata DGR n.
744/2010, rivolto a sostenere sia le microimprese che le persone svantaggiate
(disoccupati, inattivi, immigrati, destinatari di sussidi, etc.) che desiderino
passare al lavoro autonomo;
-
è
stata costituita la dotazione iniziale del “Fondo Microcredito
FSE” con la somma complessiva di € 9.032.251,00 autorizzando l’Autorità di
Gestione del PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo CRO, previo parere favorevole
dell’Assessore preposto alle “Politiche attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali”, ad incrementare, attraverso atto monocratico,
ove ne ravvisasse l’opportunità, tale dotazione con ulteriori risorse del PO
FSE Abruzzo 2007-2013, anche rinvenienti dalle economie generatesi nel corso
dell’attuazione degli interventi relativi alle annualità precedenti, purché
compatibili per il conseguimento degli obiettivi e delle priorità individuati
nell’Asse II – Occupabilità e nell’Asse III –
Inclusione Sociale;
-
è stato stabilito che la proprietà
del citato “Fondo Microcredito FSE” è della Regione
Abruzzo e che la gestione dello stesso è affidata ad Abruzzo Sviluppo S.p.A.,
in qualità di società “in house” dell’Amministrazione
regionale a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento;
-
è stato stabilito che le risorse del
“Fondo Microcredito FSE” vengono utilizzate anche per
coprire i costi di gestione del Fondo, così come definito dall’art. 6
dell’Accordo di finanziamento tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.p.A.
e per gli Operatori Territoriali presenti nell’Albo costituito con procedura di
evidenza pubblica;
DATO ATTO che la dotazione
del fondo è stata successivamente incrementata con ulteriori risorse del PO FSE
Abruzzo 2007-2013 per un ammontare finale complessivo di € 46.116.836,00;
CONSIDERATO che l’art. 78,
paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio del 11 luglio 2006
prevede:
“7.
Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i
fondi di cui all’articolo 44 sono utilizzati per finanziare:
a.
progetti di sviluppo
urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano;
b.
strumenti di ingegneria
finanziaria a favore delle piccole e medie imprese;
c.
nel caso di fondi o altri programmi di
incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili,
o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie
rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.
Le
risorse restituite all’operazione a partire da investimenti avviati dai fondi
di cui all’articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono
state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati
membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e
medie imprese o per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili
negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.”
DATO ATTO
-
che, con verbale del Tavolo Tecnico di
Coordinamento del 13/03/2015, è stata condivisa ed approvata dalla Regione
Abruzzo e da Abruzzo Sviluppo S.p.A. l’Exit Policy del PO FSE Abruzzo 2007/2013
dal Fondo;
-
che l’art. 5 di detta exit policy
rubricato “Politica di disinvestimento della contribuzione del Programma
Operativo dal Fondo Microcredito FSE e norme di
liquidazione del fondo” prevede che “Alla chiusura del PO FSE 2007-2013 le
risorse del Fondo saranno comunque utilizzate nell’ambito di azioni rivolte al
medesimo obiettivo di sviluppo del territorio regionale. Le direttive
specifiche sulla politica di disinvestimento saranno fissate dall’Autorità di
Gestione, in raccordo con Abruzzo Sviluppo S.p.A. con l’obiettivo di
ricostituire il Fondo medesimo di proprietà della Regione Abruzzo – secondo le
direttive CE precedentemente menzionate – e gestito da Abruzzo Sviluppo
S.p.A.”;
-
che, alla data del 31 marzo 2017, sono
cessati il termine prorogato di validità del sopra richiamato Accordo di
Finanziamento e la contribuzione del PO FSE Abruzzo 2007/2013, Ob. CRO, al “Fondo Microcredito
FSE”;
PRESO ATTO
-
che, come previsto dall’art. 5
dell’exit policy, nella riunione del 28.03.2017, il Tavolo Tecnico di
Coordinamento, ha definito le politiche di disinvestimento della contribuzione
del Programma Operativo dal Fondo Microcredito FSE
che sono contenute in uno specifico documento;
-
che,
con Determinazione Direttoriale n. DPG/11 del 31/03/2017, l’Autorità di
Gestione del PO FSE Abruzzo 2007/2013 ha approvato il predetto documento
denominato “Politica di disinvestimento della contribuzione del Programma
Operativo dal Fondo Microcredito FSE e norme di
liquidazione del fondo” conformemente alla raccomandazione contenuta nel
rapporto definitivo di audit sui controlli svolti sugli strumenti di ingegneria
finanziaria in fase di chiusura della programmazione 2007/2013, trasmesso con
nota del Dirigente del Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo
Contabile prot. n. 81756/17 del 28.03.2017;
-
che, alla data del 14.03.2017, il
saldo contabile del “Fondo Microcredito FSE” ammonta
ad € 11.871.784,45, così come comunicato da Abruzzo Sviluppo S.P.A. con nota in
pari data prot. n. 2017/MDM/FSE202 in sede di
presentazione del rapporto finale di esecuzione;
-
che, alla data del 31.03.2017, il
saldo contabile del “Fondo Microcredito FSE” ammonta
ad € 12.045.563,70, così come comunicato da Abruzzo Sviluppo S.P.A. con nota in
pari data prot. n.
2017/MDM/668 del 14.04.2017 secondo quanto stabilito dalla richiamate
disposizioni di liquidazione;
CONSIDERATO che si rende
necessario assicurare la continuità dell’operatività relativa alla gestione del
“Fondo Microcredito FSE” e delle attività connesse ai
prestiti erogati ai destinatari;
RITENUTO inoltre, in
considerazione della perdurante difficoltà di accesso al credito delle imprese,
di effettuare un monitoraggio qualititativo delle
imprese (oltre 3.400) beneficiarie del “Fondo Microcredito
FSE”, per conoscerne i fabbisogni emergenti ed individuarne le eventuali forme
ulteriori di sostegno finanziabili nell’ambito delle risorse restituite al
Fondo tra le azioni di sviluppo del territorio regionale da attuare ai sensi
del richiamato art. 78, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
TENUTO CONTO
-
che, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, l’affidamento in house è consentito in presenza delle seguenti condizioni:
a.
l’esercizio del controllo
analogo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice sulla persona giuridica;
b.
oltre l’ottanta per cento delle attività
della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento di compiti
ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice;
c.
nella persona giuridica controllata non
vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, salvo le eccezioni
previste dalla legislazione;
-
che, ai sensi dell’art. 192, comma 2,
del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, ai fini
dell’affidamento in house di un contratto
l’amministrazione aggiudicatrice effettua preventivamente la valutazione sulla
congruità economica dell’offerta dei soggetti in house,
avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso
al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di
efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale
impiego delle risorse pubbliche;
-
che Abruzzo Sviluppo S.P.A. è a totale
partecipazione regionale, sottoposta a controllo analogo sulla base delle
disposizioni della legge regionale n. 11/1995 e delle norme del suo vigente
statuto, come peraltro riconosciuto dalla Commissione Europea con la richiamata
nota Ares (2011)669906 del 22/06/2011, e effettua compiti affidati dalla
Regione Abruzzo in misura superiore all’ottanta per cento delle sue attività,
realizzate in via esclusiva ai sensi dell’art. 4 dello Statuto;
-
che la D.G.R. n. 109 del 14/03/2017
recante “Approvazione Disciplinare per il Controllo Analogo sulle Scoietà in house della Regione
Abruzzo” è stata notificata ad Abruzzo Sviluppo S.P.A. con nota prot. n. 100830/17 del 13.04.2017, anche al fine di
adeguamento dello statuto nel previsto termine di tre mesi;
-
che
la continuità operativa da parte di un soggetto gestore in possesso, per
l’attività di gestione di strumenti di ingegneria finanziaria, di risorse
professionali dotate di precipua competenza e di pluriennale esperienza in
materia, di risorse tecniche sviluppate per tale specifica necessità e di
collaudate modalità organizzative, giustifica il mancato ricorso al mercato e
risponde ai criteri richiesti dal citato art. 192, comma 2, in termine di
benefici per la collettività, di efficienza e di qualità del servizio;
VALUTATO che l’affidamento
in house ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. risulta
economicamente congruo tenuto conto che, secondo quanto previsto nei piani
finanziari e nel piano di lavoro, presentati dalla Società ed allegati allo
schema di convenzione approvato con il presente atto:
-
sono applicati i medesimi costi unitari
giornalieri del personale esterno previsti dalla D.G.R. n. 1032 del 15.12.2015
e dalla D.G.R. n. 196 del 30.03.2016 per la remunerazione delle risorse umane
impiegate nei servizi di assistenza tecnica ai POR FESR e FSE 2014/2020 che la
Società attualmente rende a favore della Regione Abruzzo;
-
tali costi unitari sono, nel complesso,
inferiori a quelli riconosciuti da Abruzzo Sviluppo per la gestione del “Fondo Microcredito FSE” nel periodo 2010-2016;
-
l’impegno di risorse umane
previsto (in termine di professionalità e di giornate/uomo), anche in raffronto
con le necessità di impiego emerse nella gestione del “Fondo Microcredito FSE”, appare correttamente dimensionato nel
piano di lavoro per le attività da svolgere;
-
non è previsto alcun compenso oltre al
rimborso delle spese (personale e costi di gestione) effettivamente sostenute
da Abruzzo Sviluppo S.P.A.;
TENUTO CONTO che l’ammontare
dei costi di gestione indicato nel piano finanziario è stato determinato da
Abruzzo Sviluppo S.P.A. in una quota pari a circa il 33 per cento del totale
degli attuali costi fissi di struttura a fronte di un’incidenza, in termini di
fatturato e costi, di circa il 60 per cento delle attività di gestione del Microcredito rispetto alle complessive attività svolte
dalla Società;
PRESO ATTO che, a seguito
delle revoche effettuate nel corso della gestione del “Fondo Microcredito FSE”, il Soggetto gestore ha recuperato
finanziamenti erogati per l’importo complessivo di € 4.770.579,00 come indicato
nel richiamato rapporto definitivo di audit, trasmesso con la citata nota prot. n. 81756/17 del 28.03.2017;
CONSIDERATO
-
che dette somme, anticipate con
risorse regionali e non ammissibili a rimborso a valere sul PO FSE Abruzzo
2007/2013, Ob. CRO, rientrano nella disponibilità
della Regione Abruzzo e possono essere utilizzate anche per azioni non
ricomprese nell’art. 78, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 1083 del
Consiglio del 11 luglio 2016;
-
che, per la medesima ragione,
rientrano nella disponibilità dell’Amministrazione regionale sia la somma di €.
74.300,38 restituita da Abruzzo Sviluppo SpA al
“Fondo Microcredito FSE” quale differenza della somma
incassata a titolo di rimborso dei costi di gestione e le spese di gestione
effettivamente rendicontate, che l’importo di €°1.508,70, quale eccedenza della
quota di interessi attivi maturati sul conto corrente dedicato al Fondo nel
primo trimestre 2017 non impiegata per l’erogazione di finanziamenti, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 78, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 1083/2016, ;
-
che, pertanto, ammontano ad €.
4.846.388,08 le risorse complessivamente rientranti nella disponibilità della
Regione Abruzzo;
TENUTO CONTO
-
che, successivamente all’approvazione
del POR FSE Abruzzo 2014/2020 da parte della Commissione UE con Decisione n.
C(2014) 10099 del 17.12.2014, l’art. 15 del D.L. 19.06.2015, n. 78, convertito
con modifiche nella Legge 06.08.2015, n. 125, ha stabilito che:
·
“1.
Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi
e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in
Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai
fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di
fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal
Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti
di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti
dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.”;
·
“2.
Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi
coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di
Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e
obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche
attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.”;
-
che l’Accordo Quadro tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche
attive per il lavoro del 30 luglio 2015, ha previsto che il Governo e le
Regioni si impegnano a:
·
“garantire, congiuntamente, per tutta la fase di transizione
verso un diverso assetto delle competenze, la continuità di funzionamento dei
Centri per l’Impiego, considerandoli l’infrastruttura pubblica indispensabile
per lo sviluppo delle politiche attive. […]”;
·
“definire congiuntamente un Piano Generale di raccordo delle
azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi Operativi
Nazionale e Regionali della programmazione UE 2014/2020, al fine di potenziarne
l’efficacia e le sinergie”;
·
“definire, in una cornice di indirizzo unitario, l’attuazione
puntuale dei contenuti del presente accordo-quadro mediante la stipula di
specifiche convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
ciascuna Regione […]”;
-
che il Decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in
particolare l’articolo 11, comma 1, prevede che:
·
“1.
Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi
coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di
Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e
obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma […]”;
-
che il riordino della disciplina in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive introdotta dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha anche attribuito alle
regioni i centri per l’impiego prevedendo la costituzione di propri uffici
territoriali;
-
che, sulla base delle sopravvenute
esigenze finanziarie derivanti dalle necessità di attuazione delle predette
disposizioni legislative, le risorse previste dal POR FSE Abruzzo 2014/2020
finalizzate al raggiungimento dell’Obiettivo specifico 8.7 “Migliorare
l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro” e pari a circa due milioni di
euro per l’intero periodo di programmazione, risultano oggettivamente
insufficienti e impongono alla Regione il reperimento di fondi aggiuntivi;
RAVVISATA pertanto la
necessità di destinare la suddetta disponibilità finanziaria, pari ad
€°4.846.388,08, alla realizzazione del piano di rafforzamento dei servizi per
l’impiego, al monitoraggio qualititativo delle
imprese beneficiarie del “Fondo Microcredito FSE” e
al rimborso a favore delle Province abruzzesi delle spese sostenute a valere
sui finanziamenti previsti dalle DD.GG.RR. nn. 1085/2015 e 941/2016, consentendo nel contempo
una più efficace riprogrammazione delle risorse del POR Abruzzo FSE 2014/2020,
che detti provvedimenti giuntali avevano destinato alla copertura di esigenze contigenti di continuità dei servizi per l’impiego e delle
politiche attive del lavoro, nelle more del subentro della Regione nella
titolarità delle funzioni in materia, secondo quanto previsto dal citato
decreto legislativo n. 150/2015;
RITENUTO
-
di demandare all’Autorità di Gestione
del POR FSE Abruzzo, 2014/2020, anche sulla base di proposte del Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università, la riprogrammazione delle risorse di cui alle DD.GG.RR. nn. 1085/2015 e 941/2016, nel
rispetto delle priorità d’investimento vii) e dell’obiettivo specifico 8.7
dell’Asse 1. Occupazione ;
-
di autorizzare il Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università alla stipula della convenzione e all’adozione degli atti di
competenza necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
-
altresì necessario tener
conto del know how
acquisito da Abruzzo Sviluppo per il successivo affidamento delle attività che
saranno definite dalla Regione Abruzzo finalizzato all’utilizzo di risorse
restituite al “Fondo Microcredito FSE” ai sensi del
citato art 78, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nel rispetto dei
presupposti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Direttore del “Dipartimento Sviluppo Economico,
Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università” in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente
provvedimento;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente
trascritte ed approvate:
1. di
prendere atto della cessazione, alla data del 31 marzo 2017, del termine di
validità dell’Accordo di Finanziamento tra la Regione Abruzzo e Abruzzo
Sviluppo S.p.A. sottoscritto in data 22 novembre 2010, e della contribuzione
del PO FSE Abruzzo 2007/2013, Ob. CRO, al “Fondo Microcredito FSE”, di proprietà regionale.
2. di
prendere atto delle disposizioni di cui al documento denominato “Politica
di disinvestimento della contribuzione del Programma Operativo dal Fondo Microcredito FSE e norme di liquidazione del fondo”,
approvato con Determinazione del Direttore del Dipartimento “Sviluppo
Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, n. DPG/11
del 31/03/2017.
3. di
affidare ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., società in house
della Regione Abruzzo, la gestione del “Fondo Microcredito
FSE” per la continuità dell’operatività e delle attività connesse ai prestiti
erogati ai destinatari e il monitoraggio qualitativo delle imprese beneficiarie
del medesimo fondo.
4. di
approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione
Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.p.A. per l’affidamento della gestione e delle
altre attività di cui al precedente punto del dispositivo, allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
5. di
dare atto che, alla data del 1 aprile 2017, le risorse del “Fondo Microcredito FSE”, comprendenti i finanziamenti erogati ai
beneficiari, non oggetto di revoca, ammontano ad € 33.295.700,73, compresi gli
interessi maturati sul Fondo e riutilizzati al 31.03.2017 pari ad €.1.369.708,94.
6. di
stabilire che le somme incassate derivanti da rimborsi da prestiti, da
restituzioni derivanti da revoche e/o recuperi, da interessi attivi maturati
sulle giacenze e da quant’altro comunque dovuto al “Fondo Microcredito
FSE” saranno trasferite da Abruzzo Sviluppo SpA, con
cadenza trimestrale, al conto corrente dedicato di cui alle disposizioni del
richiamato documento allegato alla D.D. n. DPG/11 del 31/03/2017, acceso da
Abruzzo Sviluppo S.p.A. a beneficio della Regione Abruzzo, unica proprietaria
dei fondi depositati.
7. di
stabilire che l’utilizzo delle predette risorse sarà successivamente definito
dalla Regione Abruzzo, anche alla luce degli esiti del monitoraggio qualititativo svolto da Abruzzo Sviluppo S.p.A.,
nell’ambito di azioni rivolte al medesimo obiettivo di sviluppo del territorio
regionale, come stabilito dall’art. 78 (7) del regolamento n. 1083/2006 e
dall’art. 5 dell’exit policy richiamata in narrativa.
8. di
stabilire che anche la gestione delle azioni che saranno definite dalla
Regione Abruzzo per l’utilizzo di risorse del “Fondo Microcredito
FSE” di cui al precedente punto 6 sarà affidata ad Abruzzo Sviluppo S.p.A.
secondo modalità, termini e costi da definire in successivi atti, nel rispetto
dei presupposti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
9. di
stabilire che le risorse pari ad €°4.846.388,08, rientrate nella
disponibilità della Regione Abruzzo e non soggette ai vincoli di utilizzo sopra
indicati, sono destinate alla realizzazione del piano di rafforzamento dei
servizi per l’impiego, al monitoraggio qualititativo
delle imprese beneficiarie del “Fondo Microcredito
FSE” e al rimborso a favore delle Province abruzzesi delle spese sostenute a
valere sui finanziamenti previsti dalle DD.GG.RR. nn. 1085/2015 e 941/2016.
10. di
demandare all’Autorità di Gestione, anche sulla base di proposte del
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università, la riprogrammazione delle risorse del POR
Abruzzo FSE 2014/2020 destinate dalle deliberazioni di cui al precedente punto,
nel rispetto delle priorità d’investimento vii) e dell’obiettivo specifico 8.7
dell’Asse 1. Occupazione.
11. di
autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del
Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università alla stipulazione della convenzione e
all’adozione di tutti gli atti di competenza necessari a dare attuazione al
presente provvedimento.
12. di
trasmettere il presente provvedimento alla società Abruzzo Sviluppo S.p.A.;
13. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.A.T. e sul
sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it.