IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni
e con decorrenza dall‘09.05.2017 per uso di nuovo collegamento Pozzi ELF Torino
Di Sangro DN 200 (8”) 70 bar “a favore della SNAM RETE GAS – Procuratore della
Società Ing. Roberto Sangeneti – Bari Vico Capurso 3,
a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di ml. 16,35 e ml 112 circa della zona
del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta
sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 65 (Fg. 15 part. 4001 e 4012), la suddetta concessione
rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai
sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2
Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa,
ammonta ad euro €. 123,95;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato
alla nota dello STA medesimo n.
RA/00127433/17 del 12.05.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede
della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’attenzione del
privato concessionario che l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere (art. 21 – 22).
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti
archeologici ( art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/00127433/17 del
12.05.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM
22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale
del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo