IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e la voltura della concessione precaria
per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2016 per uso
colture erbacee e di diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in
brecciato “a favore della Sig.ra DUMITRI Elena nata a Veleni De Munte (RRR) il
13.02.1960 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Piano Finocchio 27, a corpo e non
a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5),
della superficie di mq. 1.200 circa delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia
in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni
con i numeri 77, 78 e 79, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’ammontare del canone annuo
dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M.
2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 137,45;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo EST di
Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento
unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA
medesimo n. RA/0087345/17 del 03.04.2017, per l’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo EST di Teramo, in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta direttamente
soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere (art. 21 – 22).
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo EST di Teramo n. RA/0087345/17 del 03.04.2017 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo