IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27, nonché
il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99 e
successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che con Determinazione Direttoriale n. DPD/198
del 25/05/2017 il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e
della Pesca ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale
affrancazione di terre civiche site nel Comune di Paglieta (CH);
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 16 del 28/03/2017 allegato alla Determinazione Direttoriale sopra
richiamata, dal quale si evincono le ditte che hanno richiesto la
legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone
annuo da corrispondere al Comune di Paglieta (CH), oltre alle 10 annualità
pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 16 del 28/03/2017 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99
ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;
RITENUTO che sussistono le
condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle
ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 16 del 28/03/2017;
DATO ATTO che il Direttore
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché
sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso con contestuale
affrancazione le terre civiche site nel Comune di Paglieta (CH) a favore di n.
1 ditta, indicata nell’allegato “A” elenco n. 16 del 28/03/2017, formato da n.1
facciata allegata alla Determinazione Direttoriale DPD/198 del 25/05/2017, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
è fatto obbligo al Comune di Paglieta di riscuotere
tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A”,
elenco n. 16 del 28/03/2017, nonché di accordare contestualmente
l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3.
il comune è autorizzato ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno
fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di
affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n.3/98;
5.
la validità ed efficacia del presente decreto di
legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte
dei beneficiari, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento
delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di
giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente
decreto ai beneficiari senza che siano state completate le procedure di pagamento
del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i
competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente (per
il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera
disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il
richiedente la legittimazione;
6.
al comune è fatto obbligo, trascorso il termine di
180 giorni di cui al precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo,
e per essa al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca –Ufficio
Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, formale
comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni
imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione
dei beni di uso civico in beni privati;
7.
di autorizzare il Direttore del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con proprie
determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione
di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare
particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti
e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.
8.
di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.
Il
presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento
della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte
di esso.
Il
presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale
davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta
comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo
dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della
comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
Segue
Allegato