IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27,
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. n.27
del 16/03/2016 con il quale si sono legittimate nel possesso con contestuale
affrancazione le terre civiche site nel Comune di Orsogna (CH) a favore di n. 5
ditte indicate nell’Allegato “A” elenco n.14 rettificato il 25/02/2016 e
formato da n.2 facciate;
DATO ATTO che con
Determinazione Direttoriale n. DPD/213 del 01/06/2017 il Direttore del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha rettificato la
Determina Dirigenziale n. DPD028/65 del 25/02/2016 allegata al D.P.G.R. sopra
richiamato;
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 14 rettificato il 30/05/2017, allegato alla Determinazione
Direttoriale sopra richiamata, dal quale si evince la ditta iscritta al n.
d’ordine 2 che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i
dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Orsogna
(CH), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico della sola ditta iscritta al n. d’ordine 2,
indicata nell’allegato “A” elenco n. 14 rettificato il 30/05/2017 sopra
richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99
ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;
RITENUTO che sussistono le
condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della
sola ditta iscritta al n. d’ordine 2, di cui al più volte citato allegato “A”
elenco n. 14 rettificato il 30/05/2017;
DATO ATTO che il Direttore
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché
sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1.
di rettificare parzialmente il D.P.G.R. n.27 del
16/03/2016 legittimando nel possesso con contestuale affrancazione le terre
civiche site nel Comune di Orsogna (CH) a favore di n. 1 ditta iscritta al n.
d’ordine 2, indicata nell’allegato “A” elenco n. 14 rettificato il 30/05/2017,
formato da n.2 facciate e allegato alla Determinazione Direttoriale DPD/213 del
01/06/2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
è fatto obbligo al Comune di Orsogna di riscuotere
tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A”,
elenco n. 14 rettificato il 30/05/2017, nonché di accordare contestualmente
l’affrancazione del canone di cui trattasi a favore della sola ditta iscritta
al n. d’ordine 2;
3.
il comune è autorizzato ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno
fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di
affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n.3/98;
5.
la validità ed efficacia del presente decreto di
legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte
dei beneficiari, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento
delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di
giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente
decreto ai beneficiari senza che siano state completate le procedure di
pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione
presso i competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà
automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno
nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro
il richiedente la legittimazione;
6.
al comune è fatto obbligo, trascorso il termine di
180 giorni di cui al precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo,
e per essa al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca –
Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, formale
comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni
imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione
dei beni di uso civico in beni privati;
7.
di ritenere valide tutte le altre disposizioni previste dal D.P.G.R n° 27 del
16.03.2016;
8.
di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.
Il
presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca - Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del
Sottobosco, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della
conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il
presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di
avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al
Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della
comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
Segue
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