Sisma Centro Italia. Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Approvazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE

 

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, un terremoto di elevata magnitudo ha distrutto alcuni paesi del Centro Italia, ricadenti nei territori delle Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche;

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

 

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 555 del 2016, è stato istituito il Centro Operativo Regionale (COR), Struttura di raccordo con la DI.COMA.C e di Coordinamento di tutte le attività da porre in essere in tema di soccorso, assistenza e superamento dell’emergenza nei territori abruzzesi colpiti dal sisma, coordinato dal Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche ambientali;

 

DATO ATTO che:

-                   con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, è stato esteso lo stato di emergenza adottato di cui alla deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 che hanno colpito i territori delle Regioni: Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

-                   con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, è stato esteso lo stato di emergenza di cui alla deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 che hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni, a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 23 del 26 gennaio 2017, con cui, per i motivi in essa contenuti, si è provveduto a nominare il Dott. Antonio Iovino Coordinatore del Centro Operativo Regionale in sostituzione dell’Ing. Emidio Primavera;

 

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Febbraio 2017, è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni, a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 per ulteriori sei mesi;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo (Vasco Errani), ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

 

RITENUTO che con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391 del 1° settembre 2016, sono stati definiti gli: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” ed, in particolare stabilite all’art. 3, le “Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici”, come di seguito:

“Omissis ... Art. 3

1.           I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152  fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all’uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

2.           Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell’Autorità giudiziaria.

3.           Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all’origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

4.           Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

5.           Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994.

6.           Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.

7.           Le Regioni interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza, sono individuate, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili per l’attuazione delle misure di cui al presente articolo, anche avvalendosi dei comuni. ... omissis”;

 

EVIDENZIATO che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, sono stati definiti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” e sono state stabilite all’art. 11 le: “Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici” ed all’art. 12 le “Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici”;

 

DATO ATTO che con Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 dell’11/09/2016 sono state dettate specifiche indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 3 della sopra citata OCPDC n. 391/2016;

 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

 

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" convertito con modificazioni con la Legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in particolare l’art. 7;

 

VISTO il comma 2 dell’art. 28 della su richiamata Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che demanda ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in qualità di Vice commissari per la ricostruzione l’approvazione dei Piani per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione di cui alla L. 229/2016;

 

VISTO in particolare il comma 3 dell’art. 28 della su richiamata Legge 15 dicembre 2016, n. 229 che stabilisce che il “Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione” (di seguito: “Piano”), è redatto allo scopo di:

a)           fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;

b)          individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c)           assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;

d)          operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;

e)           limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

 

RITENUTO che il Piano si applica, in analogia a quanto disposto dall’articolo 1 del D.L. 189/2016, come convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i., nei territori dei Comuni della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016 ed elencati negli Allegati 1, 2 del suddetto Decreto e allegato 2 bis alla L. 45/2017 ed ai materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i., nonché ai materiali derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi;

 

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio UE2008/98/CE “Direttiva relative ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Ceee2006/12/Ce”;

 

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare l’art. 179 “Criteri di priorità nella Gestione dei rifiuti”, comma1, che: “Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti .. omissis”;

 

CONSIDERATO che l’art. 206, comma 1 del D.Lgs.152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. – Parte Quarta “Accordi, contratti di programma, incentivi”, prevede: “omissis .. le autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o private ed associazioni di categoria, ... omissis ... per la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti .. omissis”;

 

VISTA la legge 27.03.1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". (G.U. n. 87 del 13 aprile 1992);

 

VISTO il D.P.R. 08.08.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto". (G.U. n. 251 del 26 ottobre 1994);

 

VISTO il D.M. 06.09.1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto". (G.U. n. 220 del 20 settembre 1994);

 

VISTO il D.M. 14.05.1996 "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5 comma 1 lettera f) della Legge 27/03/92 n. 257";

 

VISTA la L.R. n. 45 del 19/12/2007, “Norme per la Gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata sul B.U.R.A n.10 Straordinario del 21.12.2007;

 

VISTA la L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dal rischio amianto" (B.U.R.A. Ordinario n. 44 del 26.08.2009);

 

RITENUTO che necessita di controllare e gestire l’intera filiera dei manufatti contenenti amianto, partendo dal rilevamento dello stesso sino alla bonifica ed al completo recupero, con l’emanazione di “procedure operative” da parte dei servizi regionali competenti;

 

VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), come modificato con D.Lgs. 19/04/2017 n. 56;

 

CONSIDERATO che per gli oneri economici derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, si provvede con le risorse di cui alla contabilità speciale n. 6021 aperta ai sensi dell’OCDPC n. 388/2016;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 2-bis) del DL n. 8/2017, convertito in legge 07/04/2017, n. 45, entro 60 gg dall’approvazione della legge di conversione del medesimo, il Presidente della Regione interessata, provvede all’approvazione del “Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione”;

 

RITENUTO di approvare il documento denominato: “Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione”, di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento predisposto dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche dell’Ambiente, nonché responsabile della funzione del COR F.6;

 

RITENUTO di incaricare il Centro Operativo regionale di Protezione Civile che si avvale dei competenti servizi regionali all’attuazione delle disposizioni del Piano in collaborazione con gli Enti interessati;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche dell’Ambiente, nonché responsabile della funzione del COR F.6 Gestione macerie, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità formale ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

DATO ATTO che il Dirigente Coordinatore del COR ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

DATO ATTO che il Direttore del DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità formale degli atti;

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

 

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato,

 

DECRETA

 

1.           di approvare il “Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione”, di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.           di incaricare il Centro Operativo regionale di Protezione Civile che si avvale dei competenti servizi regionali all’attuazione delle disposizioni del Piano in collaborazione con i Ministeri ed i Servizi regionali interessati, gli EE.LL. e territoriali, i VV.FF., l’ARTA Abruzzo;

3.           di disporre che il presente Decreto sia inviato, a cura della Funzione del COR F.6 Gestione Macerie a tutti gli Enti e soggetti interessati per opportuna conoscenza;

4.           di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensiva dell’Allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo – SISMA 2016 e sul sito del COR (cor.regione.abruzzo.it).

 

IL PRESIDENTE

VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato