IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE
PREMESSO che in data 24 agosto
2016, un terremoto di elevata
magnitudo ha distrutto alcuni paesi del Centro Italia, ricadenti nei territori
delle Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche;
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato
di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto
2016;
CONSIDERATO che con
Deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 555 del 2016, è stato istituito
il Centro Operativo Regionale (COR), Struttura di raccordo con la DI.COMA.C e
di Coordinamento di tutte le attività da porre in essere in tema di soccorso,
assistenza e superamento dell’emergenza nei territori abruzzesi colpiti dal
sisma, coordinato dal Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio
e Politiche ambientali;
DATO ATTO che:
-
con Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 31 ottobre 2016, è stato esteso lo stato di emergenza adottato di
cui alla deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli eventi sismici
del 30 ottobre 2016 che hanno colpito i territori delle Regioni: Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo;
-
con Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 20 gennaio 2017, è stato esteso lo stato di emergenza di cui alla
deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli eventi sismici del 18
gennaio 2017 che hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che
hanno interessato i territori delle medesime Regioni, a partire dalla seconda
decade dello stesso mese;
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 23 del 26 gennaio 2017, con cui, per i motivi
in essa contenuti, si è provveduto a nominare il Dott. Antonio Iovino Coordinatore del Centro Operativo Regionale in
sostituzione dell’Ing. Emidio Primavera;
DATO ATTO che con
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Febbraio 2017, è stato
prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici
che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in
data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché degli
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle
medesime Regioni, a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 per
ulteriori sei mesi;
VISTO
il
Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è
stato nominato il Commissario Straordinario del Governo (Vasco Errani), ai
sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del
24 agosto 2016;
RITENUTO che con
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391 del 1°
settembre 2016, sono stati definiti gli: “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” ed,
in particolare stabilite all’art. 3,
le “Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal
crollo parziale o totale degli edifici”, come di seguito:
“Omissis
... Art. 3
1.
I
materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e
privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti,
quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici
pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da
altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono
classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di
raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che
saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all’articolo
184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile
effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di
assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza
dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all’uopo
autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso siti di deposito temporaneo è
autorizzato, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare
ad operazioni di recupero/smaltimento.
2.
Alle
iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei
provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell’Autorità
giudiziaria.
3.
Non
costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico,
artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i
mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno
lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e
separati all’origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei
beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano
anche il luogo di destinazione.
4.
Il
trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai
siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori
interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni
pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di
trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli
articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e
integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo
svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in
consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano,
con oneri a proprio carico.
5.
Non
rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale
da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere
preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994.
6.
Le
ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell’ambito delle rispettive
competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese
nel presente articolo.
7.
Le
Regioni interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza, sono individuate,
per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti
responsabili per l’attuazione delle misure di cui al presente articolo, anche
avvalendosi dei comuni. ... omissis”;
EVIDENZIATO che con Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016,
sono stati definiti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” e sono state
stabilite all’art. 11 le: “Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del
materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli
edifici” ed all’art. 12 le “Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici”;
DATO ATTO che con Circolare del Dip.to Protezione Civile
UC/TERAG 16/0046100 dell’11/09/2016 sono state dettate specifiche indicazioni
operative per l’attuazione dell’art. 3 della sopra citata OCPDC n. 391/2016;
VISTO il decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
VISTO il decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" convertito
con modificazioni con la Legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in particolare l’art. 7;
VISTO il comma 2 dell’art. 28 della su
richiamata Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che demanda ai Presidenti delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in qualità di Vice commissari per la
ricostruzione l’approvazione dei Piani per la gestione delle macerie e dei
rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione di cui alla L. 229/2016;
VISTO in particolare il comma 3 dell’art. 28 della su
richiamata Legge 15 dicembre 2016, n. 229 che stabilisce che il “Piano per la
gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione”
(di seguito: “Piano”), è redatto allo scopo di:
a)
fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle
macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
b)
individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da
porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di
completamento degli interventi;
c)
assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la
possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici
crollati;
d)
operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle
diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico
dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi
di intervento;
e)
limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere
utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la
ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto
come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.
RITENUTO che il Piano si
applica, in analogia a quanto disposto dall’articolo 1 del D.L. 189/2016, come
convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i., nei
territori dei Comuni della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24/08/2016 ed elencati negli Allegati 1, 2 del
suddetto Decreto e allegato 2 bis alla L. 45/2017 ed ai materiali derivanti dal
crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi
sismici di cui all’articolo 1 del D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni
dalla L. 229/2016 e s.m.i., nonché ai materiali
derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici
pericolanti disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici e da altri
soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi;
VISTA la Direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio UE2008/98/CE “Direttiva relative ai rifiuti
– Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Ceee2006/12/Ce”;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia
ambientale" e s.m.i., ed in particolare l’art.
179 “Criteri di priorità nella Gestione dei rifiuti”, comma1, che: “Le pubbliche
amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle proprie competenze, iniziative
dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della
produzione e della nocività dei rifiuti .. omissis”;
CONSIDERATO che l’art. 206,
comma 1 del D.Lgs.152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
– Parte Quarta “Accordi, contratti di programma, incentivi”, prevede: “omissis .. le autorità competenti possono
stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di
settore, soggetti pubblici o private ed associazioni di categoria, ... omissis
... per la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di
riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti .. omissis”;
VISTA la legge
27.03.1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto". (G.U. n. 87 del 13 aprile 1992);
VISTO il D.P.R.
08.08.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto". (G.U. n. 251 del 26 ottobre
1994);
VISTO il D.M. 06.09.1994
"Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e
dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla
cessazione dell'impiego dell'amianto". (G.U. n. 220 del 20 settembre
1994);
VISTO il D.M. 14.05.1996
"Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi
quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5 comma 1 lettera f)
della Legge 27/03/92 n. 257";
VISTA la L.R. n. 45 del
19/12/2007, “Norme per la Gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.,
pubblicata sul B.U.R.A n.10 Straordinario del 21.12.2007;
VISTA la L.R.
04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente,
decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dal rischio amianto" (B.U.R.A. Ordinario n. 44 del 26.08.2009);
RITENUTO che necessita di
controllare e gestire l’intera filiera dei manufatti contenenti amianto,
partendo dal rilevamento dello stesso sino alla bonifica ed al completo
recupero, con l’emanazione di “procedure operative” da parte dei servizi
regionali competenti;
VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), come
modificato con D.Lgs. 19/04/2017 n. 56;
CONSIDERATO che per gli oneri
economici derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, si provvede con
le risorse di cui alla contabilità speciale n. 6021 aperta ai sensi dell’OCDPC
n. 388/2016;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 2-bis) del DL
n. 8/2017, convertito in legge 07/04/2017, n. 45, entro 60 gg
dall’approvazione della legge di conversione del medesimo, il Presidente della
Regione interessata, provvede all’approvazione del “Piano per la gestione delle
macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e
ricostruzione”;
RITENUTO di approvare il
documento denominato: “Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti
derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione”, di cui
all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
predisposto dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche dell’Ambiente, nonché
responsabile della funzione del COR F.6;
RITENUTO di incaricare il
Centro Operativo regionale di Protezione Civile che si avvale dei competenti
servizi regionali all’attuazione delle disposizioni del Piano in collaborazione
con gli Enti interessati;
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche dell’Ambiente, nonché responsabile della funzione del COR
F.6 Gestione macerie, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
legittimità formale ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente
provvedimento;
DATO ATTO che il Dirigente
Coordinatore del COR ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
DATO ATTO che il Direttore
del DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità
formale degli atti;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);
VISTA
la
legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
Per
tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato,
DECRETA
1.
di approvare il “Piano per la gestione
delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e
ricostruzione”, di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.
di incaricare il Centro Operativo
regionale di Protezione Civile che si avvale dei competenti servizi regionali
all’attuazione delle disposizioni del Piano in collaborazione con i Ministeri
ed i Servizi regionali interessati, gli EE.LL. e territoriali, i VV.FF., l’ARTA
Abruzzo;
3.
di disporre che il presente Decreto sia
inviato, a cura della Funzione del COR F.6 Gestione Macerie a tutti gli Enti e
soggetti interessati per opportuna conoscenza;
4.
di disporre
la pubblicazione del presente provvedimento, comprensiva dell’Allegato, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della
Regione Abruzzo – SISMA 2016 e sul sito del COR (cor.regione.abruzzo.it).
IL PRESIDENTE
VICE COMMISSARIO
PER LA RICOSTRUZIONE
Dott.
Luciano D’Alfonso