Organizzazione delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) - art.19, L. 157/1992. Approvazione ed adozione.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 19 della L. 11 febbraio 1992, n.157, ed in particolare il comma 2 il quale prevede che le Regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico e per la selezione biologica provvedono al controllo delle specie faunistiche, anche nelle zone vietate alla caccia, attraverso l’utilizzo di tecniche selettive;

 

VISTO il regolamento regionale 27 maggio 2014, n.4/REG e s.m.i., recante - L.R. 28 gennaio 2004, n.10 - Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati - e s.m. e i., che definisce principi di programmazione e modalità attuative per la gestione della fauna ungulata nella regione Abruzzo;

 

VISTI i Piani di Gestione quinquennale del cinghiale approvati dalle rispettive Province abruzzesi le quali, tra le altre cose prevedono la destinazione differenziata del territorio ed in particolare la zonizzazione delle aree a vocazione nulla per la specie, il cui obiettivo di gestione è l’esclusione della stessa mediante specifiche azioni di controllo selettivo;

 

RITENUTO che l’adozione di una programmazione unica regionale delle azioni di controllo consenta di superare la attuate frammentarietà degli interventi messi in atto nei singoli territori, garantendo l’applicazione di una strategia d’azione univoca e congruente sia con le caratteristiche ambientali e sia con le finalità sociali e produttive dei singoli territori;

 

RITENUTO di dover utilizzare, nell’attuazione delle azioni di controllo, le suddette Pianificazioni, con particolare riferimento alla suddivisione del territorio in Aree a diversa vocazione per la specie;

 

VISTE le ripetute sollecitazioni ad intervenire con urgenti provvedimenti di competenza regionale, atti a fronteggiare la gravissima situazione dei danni arrecati alle colture agricole sull’intero territorio regionale da parte dei cinghiali, sollecitazioni rivolte in particolare dalle Associazioni Agricole;

 

VISTI gli orientamenti e le indicazioni tecnico-scientifiche forniti dall’ISPRA, che univocamente indicano il cinghiale tra le specie faunistiche emergenti in grado di provocare ingenti danni alle colture agricole, oltreché influire negativamente sugli incrementi riproduttivi di diverse specie faunistiche, e che individuano nelle azioni di controllo utili interventi per il contenimento delle popolazioni e la riduzione degli impatti sulle biocenosi naturali e sull’agrosistema;

 

VISTI in particolare i Documenti tecnici dell’ISPRA n.14/2001, n.24/2003 ed i Quaderni Conservazione Natura del medesimo Istituto n.2/2001 e n.34/2010, i quali, tra le altre cose, indicano le tecniche della postazione fissa e della girata come le tecniche selettive da utilizzare prioritariamente nelle operazioni di controllo al cinghiale, in quanto uniscono caratteristiche di efficacia e ridotto disturbo sulle componenti faunistiche;

 

VISTO l’allegato “A” al presente Deliberato recante “Organizzazione delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) nei territori della regione Abruzzo sottoposti alla gestione programmata della caccia ad esclusione delle aree Natura 2000 della ZPE del PNALM e delle Aree Patom” che, predisposto dal Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo della Regione Abruzzo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 

DATO ATTO degli ingenti danni provocati dal cinghiale all’agrosistema della Regione come riportati dal predetto documento tecnico in serie storica di lungo periodo (ventennale) e di breve periodo (biennio 2015/2016), dalla cui analisi si evince una allarmante costante crescita del valore annuo ;

 

VISTI gli elaborati cartografici contenuti nel documento, con particolare riferimento alle carte provinciali del rischio dei danni per l’annualità in corso 2017, attraverso le quali vengono individuate le aree maggiormente a rischio in cui vanno concentrate le azioni di controllo;

 

DATO ATTO che l’organizzazione delle azioni di controllo previste dal Documento è stata elaborata sulla scorta delle esperienze pregresse maturate nel corso degli anni dalla applicazione delle precedenti programmazioni provinciali, secondo un processo adattativo suggerito dall’ISPRA;

 

TENUTO CONTO che il coordinamento delle attività previste è  affidato alla Polizia Provinciale in avvalimento della Regione, la quale opera sulla base degli indirizzi del competente Servizio Presidi Tecnici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo;

 

PRESO ATTO che i contenuti del documento tecnico in approvazione, con particolar riferimento alle modalità operative contenute nel Capo “B”, sono stati condivisi con la Polizia Provinciale in avvalimento  nella riunione tecnica svoltasi presso la sede del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo in data 20 marzo 2017;

 

RITENUTO opportuno, per ragioni di urgenza degli interventi, rinviare a distinto atto l’organizzazione di peculiari interventi di controllo compatibili con la tipologia dei siti nelle aree Natura 2000, nella Zona di protezione esterna del Parco Nazionale Abruzzo-Lazio-Molise e nelle Aree Patom;

 

CONSIDERATO che nelle singole province abruzzesi vige la seguente  situazione delle azioni di controllo al cinghiale:

-              L’Aquila - risulta ancora vigente un Piano di controllo adottato dalla Provincia, che opera anche dentro i siti SIC e ZPS, che avrà scadenza il 15 maggio 2017;

-              Pescara - è vigente un piano di controllo con scadenza 31 dicembre 2017, ma non in adozione per mancanza della Polizia Provinciale;

-              Chieti - è vigente un Piano di controllo nelle sole aree di tutela ai sensi della L.157/92  (ZRC e Aree Cinofile) con scadenza 31 giugno 2017;

-              Teramo - è vigente un Piano di controllo nelle sole aree di tutela ai sensi della L.157/92  (ZRC e Aree Cinofile) con scadenza 31 giugno 2017, non adottato dalla Polizia Provinciale;

 

RITENUTO a tal riguardo, che le azioni di controllo previste dalla presente Deliberazione debbano essere adottate nella provincia de L’Aquila alla scadenza del vigente Piano, vale a dire dal 16 maggio 2017, mentre nelle restanti province le stesse debbano essere da subito intraprese;

 

VISTA la nota prot n. RA/0053816 del 2 marzo 2017 con la quale il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo inviava all’ISPRA il predetto documento richiedendo contestualmente, ai sensi dell’art. 19 L. 157/1992, il previsto parere;

 

VISTO il parere ISPRA, inviato con nota ISPRA prot n.15769/T-A23 del 30 marzo 2017, nel quale si subordina l’espressione di parere favorevole al recepimento di alcune prescrizioni in particolare relative all’esclusione della tecnica della braccata, all’esclusione dell’utilizzo di due cani in girata e all’adozione di un sistema di monitoraggio dei prelievi a ulteriore tutela dell’Orso bruno;

 

VISTA la successiva nota prot n. RA/0092266 del 6 aprile 2017 con la quale il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo invia all’ISPRA un nuovo documento che recepisce le prescrizioni dell’ISPRA contenute nel predetto parere;

 

VISTO il secondo parere dell’ISPRA, inviato con nota prot n.17835/T-A23 del 10 aprile 2017, ns. prot. n.102375/17 del 11 marzo 2017, nel quale si esprime il parere favorevole al documento inviato alla luce del recepimento delle prescrizioni indicate dallo stesso Istituto;

 

VISTA la nota prot n. RA/0053816 del 2 marzo 2017 con la quale il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo richiedeva agli ATC abruzzesi, ai sensi dell’art. 19 L. 157/1992 e dell’art. 44 L.R. 10/2004, la segnalazione in tempi congrui e comunque entro 10 gg. dal ricevimento, dei nominativi dei cacciatori iscritti o ammessi di cui potranno avvalersi a titolo di volontariato i soggetti attuatori del Piano;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo, facente funzioni di Dirigente del Servizio competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce, ed al tempo stesso attesta che il medesimo provvedimento è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi;

 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni di cui in narrativa

 

1.           di approvare il documento recante “Organizzazione delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) nei territori della regione Abruzzo sottoposti alla gestione programmata della caccia ad esclusione delle aree Natura 2000 della ZPE del PNALM e delle Aree Patom” che contenuto nell’allegato “A” al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.      di pubblicare il presente Provvedimento sul B.U.R.A.T. (Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Abruzzo) e sul web della Regione Abruzzo – Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

Allegati:

A)         Organizzazione delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) nei territori della regione Abruzzo sottoposti alla gestione programmata della caccia ad esclusione delle aree Natura 2000 della ZPE del PNALM e delle Aree Patom.

 

Segue Allegato