IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono
integralmente riportate e trascritte,
1. di
prendere atto dei rapporti di prova e del parere conclusivo dell’ARTA
Abruzzo, trasmesso con nota prot.n. 2363 del 30/12/2016, acquisita dal SGR al
prot.n. RA/131384-16 del 30/12/2016, nel quale si dichiara che: “Omissis… si
ritengono raggiunti gli obiettivi di bonifica. … Omissis”, visti i seguenti
Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
-
Allegato
1 - nota ARTA Abruzzo prot.n. 2067 del 13/12/2012;
-
Allegato
2 - nota ARTA Abruzzo prot.n. 613 del 18/04/2013;
-
Allegato
3 - nota ARTA Abruzzo prot.n. 2363 del 30/12/2016;
2. di
dare atto che a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
nel sito di discarica in località “Civitella” in agro del Comune di Torrebruna
(CH), non è presente contaminazione e che tale conclusione circa l’assenza di
contaminazione delle matrici ambientali è confermata dai risultati delle
analisi compiute dagli Enti competenti (Comune, ARTA Abruzzo,
.. etc.);
3. di
escludere a seguito delle procedure tecnico-amministrative attuate,
dall’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
- art. 242 ed ai sensi dell’art. 8, commi 11) e 12) dell’Allegato 2 alla L.R.
45/07 e s.m.i., il sito della discarica pubblica
dismessa ubicato in località “Civitella” in agro del Comune di Torrebruna (CH),
Scheda ARTA VS220021;
4. di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e s.m.i. (TUEL);
5. di
redigere il presente atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica,
ai sensi di legge, al Comune di Torrebruna (CH);
6. di
comunicare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Politiche Europee - Struttura di Missione per le
procedure d’infrazione alla normativa UE, al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e
l’Inquinamento, al Presidente della Giunta regionale, al Sottosegretario alla
Presidenza della Giunta regionale, al Direttore Generale della Giunta
regionale, al Direttore del Dipartimento OO.PP. - Governo del Territorio e
Politiche Ambientali, all’ARTA - Direzione Generale;
7. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente
all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e
Bonifiche.
Ai
sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro
la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla
notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n.
1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR
24/11/1971, n. 1199).
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini