Spedizioni di Rifiuti – Regolamento (CE) 1013/06 e D.M. 370/98 – Approvazione report anni 2011 2015.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che:

        Si definisce spedizione transfrontaliera di rifiuti un qualsiasi trasporto di rifiuti, sia esso destinato al recupero o allo smaltimento, nel quale avvenga un’importazione, un’esportazione o un transito presso un altro paese e che il trasporto dei rifiuti nelle loro diverse forme fisiche (polvere, solido, vischioso, sciropposo, fangoso, liquido, gassoso o altro) può essere effettuato su strada, per ferrovia, per via aerea o marittima.

        Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, emanato per allineare la normativa europea in materia alle disposizioni della convenzione di Basilea (in merito al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento) e a quelle dell'OCSE (sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero). Esso mira a rafforzare, semplificare e precisare le attuali procedure per la sorveglianza del movimento transfrontaliero dei rifiuti, e va a disciplinare i trasporti di rifiuti sia nell’ambito della Comunità Europea che verso i Paesi non aderenti alla Comunità.

        Sono dispensate dalla notifica e dall’autorizzazione preventive scritte, essendo prescritto solo l’utilizzo di un apposito documento di accompagnamento, le spedizioni con destinazione a recupero di rifiuti rientranti nel cosiddetto “Elenco verde” (Allegato III al Regolamento);

        Il provvedimento comunitario 1013/2006, integrato dal Regolamento (CE) 413/2010 e dal Regolamento (CE) 664/2011, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

RICHIAMATI

        il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale e s.m.i”, che, all’art. 194 affida alle Regioni le competenze relative alle attività di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Lo stesso D.Lgs. 152/06 nell’art.183 definisce:

-            rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

-            “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I alla Parte IV del medesimo decreto.

        il D.M. 3 settembre 1998, n. 370 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di presentazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”, che - in particolare - all’art. 1 stabilisce che la Regione di partenza del trasporto transfrontaliero dei rifiuti verifichi la corrispondenza della garanzia Prestata agli schemi contrattuali previsti ed agli importi di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del D.M. 370/1998, e svolga le relative attività di sorveglianza;

 

DATO ATTO che la:

        Giunta Regionale con la deliberazione n. 805 del 12 aprile 2000 concernente il “D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e il D.M. 3 settembre 1998, n°370” ha determinato le procedure per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, nel rispetto degli all. 1, 2, 3 e 4 del citato D.M. 370/98, stabilendo - tra l’altro - che la Regione si avvalga delle Province per le attività di controllo su tutte le attività di gestione, d’intermediazioni e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni;

        Regione Abruzzo opera per mezzo del Servizio Gestione dei Rifiuti le sue funzioni in merito alle autorizzazioni, alla sorveglianza e al controllo in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, supportato dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (NOE) e dall’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA).

 

VISTO il Reg. (CE) 14 luglio 2006, n. 1013 “Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità Europea”, che ha sostituito il Reg. (CE) 259/1993- in particolare - l’art. 2 che stabilisce che le autorità competenti per la zona di partenza di spedizione, siano designate dagli Stati membri ai sensi dell’art. 53;

 

VISTO il report (all.1) redatto dall’Ufficio Piani e Programmi analizzando i dati delle richieste di notifica, le fideiussioni e le schede trasporto pervenute presso il Servizio Gestione dei Rifiuti nel periodo 2011-2015.

 

TENUTO CONTO che:

        Dallo studio effettuato emerge che i principali paesi per l’Abruzzo ove i rifiuti vengono conferiti risultano essere la Germania, la Grecia e la Bulgaria, a testimonianza di come la regione sfrutti sia il trasporto via terra che quello via mare. Dalle province di Pescara e Chieti partono il 94,4% delle spedizioni transfrontaliere regionali, che sono principalmente destinate ad operazioni di recupero.

        Il trend relativo alle quantità spedite per anno, ricavato dalle serie storiche agli atti, risulta piuttosto stabile in tutto il periodo in esame, ad eccezione dell’anno 2013 dove si è registrato un picco sensibile con un quantitativo di spedizioni pari quasi al doppio dell’anno precedente.  Complessivamente dal 2011 al 2015 la quantità di rifiuti trasportati tramite spedizioni transfrontaliere è diminuita del 7% e solo nel 2013 sono stati spediti il 27,45% del totale dei rifiuti del quinquennio in esame.

 

RITENUTO di condividere il contenuto in esso riportato  ai fini di ulteriori verifiche  da porre in essere sulla base delle discrasie emerse in sede di analisi della documentazione  esaminata;

 

VISTO l’ordine di Servizio n. RA/266681 del 22.10.2015, con la quale il Dirigente del Servizio ha disposto che le attività relative al “regime Autorizzatario ai sensi del Regolamento UE n. n. 1013/2006 (trasporti transfrontalieri di rifiuti)” sia posto in essere dall’Ufficio Piani e Programmi;

 

VISTI Il Reg. (CE) 1013/06; il D.M. 370/98; il D.lgs. 152/06 e s.m.i.; D.M.22.12.2016

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

 

1.      prendere atto del report redatto dall’Ufficio Piani e Programmi e di condividerne il contenuto in esso riportato  ai fini di ulteriori verifiche  da porre in essere sulla base delle discrasie emerse in sede di analisi della documentazione  esaminata (all.1);

2.      disporre la pubblicazione integrale del presente atto, completo degli Allegati di cui al punto 1) del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web del Servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifiche.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

 

Segue Allegato