D.Lgs: 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 109 - D.M. 15.07.2016, n. 173. Approdo per piccola pesca e turismo ubicato nel Comune di Francavilla al Mare (CH) - Autorizzazione alla movimentazione sommersa di sedimenti marini per un quantitativo ≤ 8.000 mc da effettuarsi all’interno dell’approdo (Fase 1).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

 

1.           di autorizzare il Comune di Francavilla al Mare alla movimentazione sommersa di sedimenti per un quantitativo ≤ 8.000 mc da effettuarsi all’interno del bacino portuale (Fase 1), così come rappresentato nell’Elaborato di progetto denominato “Planimetria aree di dragaggio”, del gennaio 2017;

2.           di riservarsi con un ulteriore provvedimento autorizzatorio l’approvazione della successiva movimentazione di sedimenti marini necessaria al ripristino della funzionalità del porto, mediante approfondimento dei fondali dell’area portuale (Fase 2), ai fini della conclusione del procedimento di cui all’art. 109 del D.Lgs. 152/2006, ribadendo al Comune di Francavilla al Mare l’invio della documentazione integrativa richiesta in sede di CdS del 19.12.2016, come nel seguito riportato:

        individuazione e caratterizzazione delle eventuali aree idonee al ripascimento sommerso, tenendo conto delle valutazioni richiamate nel verbale del 19.12.2016, sulla possibilità di considerare le aree del tratto di arenile di circa ml 600 che si estende dalla banchina sud verso il pontile;

        caratterizzazione del sito ABR01D quale sito idoneo all’immersione dei sedimenti a mare;

e quanto ancora previsto dal D.M. 173/2016 per le aree di deposizione e le attività previste dallo stesso;

3.           di prescrivere al Comune di Francavilla al Mare:

-            l’esecuzione di un ripascimento, con cadenza annuale, da effettuarsi a cura e spese del Comune di Francavilla, per il tratto di arenile di circa ml 600 a partire dalla banchina sud verso il pontile e per un volume non inferiore a 30.000 metri cubi totali, riconducibili a non meno di 50 metri cubi per metro, in modo da mantenere l’attuale posizione della linea di battigia;

-            la pulizia dell’alveo del Fiume Alento, nel tratto del ponte della statale fino al mare, al fine di facilitare il deflusso delle acque di eventuali piene, anche in caso di sopraelevazione del livello medio del mare per effetto dell’azione combinata di maree e mareggiate;

-            sulla base delle informazioni di cui alla Scheda di inquadramento dell’area (Capitolo 1), Paragrafo 2.6.1 del “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini” di cui al D.M. 173/2016, qualora i siti di dragaggio e/o di immersione oltre le 3 mn e/o di ripascimento siano situati nei pressi di aree destinate all’acquacoltura o alla balneazione, in queste ultime deve essere garantito il rispetto dei requisiti di qualità previsti nella normativa vigente per il comparto acque (decreto legislativo 152/2006; Reg. CE 854/2004; Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute);

-            di segnalare l’eventuale utilizzo di materiale o sostanze legate alle operazioni di escavo necessarie alla realizzazione della banchina, nel caso queste possano in qualche modo modificare la composizione chimico-fisica dei sedimenti già caratterizzati;

-            il rispetto della prescrizione relativa al ripascimento del tratto di arenile sopra descritto, esaminando l’evoluzione della linea di costa per l’individuazione delle zone più erose nel tratto dall’approdo al pontile, come indicato nella prescrizione del Giudizio CCR-VIA n. 2611 del 22.12.2015 del Comitato VIA, già contenuta nel Giudizio n. 850 del 13.02.2007;

4.           di stabilire il termine delle attività autorizzate al 31 maggio 2017 e comunque non oltre l’apertura della stagione balneare, salvo eventuali motivate proroghe;

5.           di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

6.           di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata la pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge e/o di normative tecniche;

7.           di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, di cui una copia viene notificata ai sensi di legge al Comune di Francavilla al Mare (CH);

8.           di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL);

9.           di disporre l’invio del presente provvedimento al Comune di Francavilla al Mare, alla Capitaneria di Porto di Ortona, all’ARTA - Direzione Centrale, all’ARTA - Distretto Provinciale di Pescara, al Dipartimento Regionale Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Servizio Porti, Aeroporti, Trasporto merci e Logistica, al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Opere Marittime e Acque Marine e alla Provincia di Chieti;

10.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini