IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,
1.
di autorizzare il Comune di
Francavilla al Mare alla movimentazione sommersa di sedimenti per un
quantitativo ≤ 8.000 mc da effettuarsi all’interno del bacino portuale
(Fase 1), così come rappresentato nell’Elaborato di progetto denominato
“Planimetria aree di dragaggio”, del gennaio 2017;
2.
di riservarsi con un
ulteriore provvedimento autorizzatorio l’approvazione
della successiva movimentazione di sedimenti marini necessaria al ripristino
della funzionalità del porto, mediante approfondimento dei fondali dell’area
portuale (Fase 2), ai fini della conclusione del procedimento di cui all’art.
109 del D.Lgs. 152/2006, ribadendo al Comune di
Francavilla al Mare l’invio della documentazione integrativa richiesta in sede
di CdS del 19.12.2016, come nel seguito riportato:
• individuazione e caratterizzazione delle
eventuali aree idonee al ripascimento sommerso, tenendo conto delle valutazioni
richiamate nel verbale del 19.12.2016, sulla possibilità di considerare le aree
del tratto di arenile di circa ml 600 che si estende dalla banchina sud verso
il pontile;
• caratterizzazione del sito ABR01D quale
sito idoneo all’immersione dei sedimenti a mare;
e
quanto ancora previsto dal D.M. 173/2016 per le aree di deposizione e le
attività previste dallo stesso;
3.
di prescrivere al Comune di
Francavilla al Mare:
-
l’esecuzione
di un ripascimento, con cadenza annuale, da effettuarsi a cura e spese del
Comune di Francavilla, per il tratto di arenile di circa ml 600 a partire dalla
banchina sud verso il pontile e per un volume non inferiore a 30.000 metri cubi
totali, riconducibili a non meno di 50 metri cubi per metro, in modo da
mantenere l’attuale posizione della linea di battigia;
-
la
pulizia dell’alveo del Fiume Alento, nel tratto del
ponte della statale fino al mare, al fine di facilitare il deflusso delle acque
di eventuali piene, anche in caso di sopraelevazione del livello medio del mare
per effetto dell’azione combinata di maree e mareggiate;
-
sulla base delle informazioni di
cui alla Scheda di inquadramento dell’area (Capitolo 1), Paragrafo 2.6.1 del
“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione
all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini” di cui al
D.M. 173/2016, qualora i siti di dragaggio e/o di immersione oltre le 3 mn e/o di ripascimento siano situati nei pressi di aree
destinate all’acquacoltura o alla balneazione, in queste ultime deve essere
garantito il rispetto dei requisiti di qualità previsti nella normativa vigente
per il comparto acque (decreto legislativo 152/2006; Reg. CE 854/2004; Decreto
Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della
Salute);
-
di
segnalare l’eventuale utilizzo di materiale o sostanze legate alle operazioni
di escavo necessarie alla realizzazione della banchina, nel caso queste possano
in qualche modo modificare la composizione chimico-fisica dei sedimenti già
caratterizzati;
-
il
rispetto della prescrizione relativa al ripascimento del tratto di arenile
sopra descritto, esaminando l’evoluzione della linea di costa per
l’individuazione delle zone più erose nel tratto dall’approdo al pontile, come
indicato nella prescrizione del Giudizio CCR-VIA n. 2611 del 22.12.2015 del
Comitato VIA, già contenuta nel Giudizio n. 850 del 13.02.2007;
4.
di stabilire il termine
delle attività autorizzate al 31 maggio 2017 e comunque non oltre l’apertura
della stagione balneare, salvo eventuali motivate proroghe;
5.
di fare salvi eventuali ed
ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di
competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive
vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
6.
di dare atto che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata la
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge
e/o di normative tecniche;
7.
di redigere il presente
provvedimento in n. 1 originale, di cui una copia viene notificata ai sensi di
legge al Comune di Francavilla al Mare (CH);
8.
di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
(TUEL);
9.
di disporre l’invio del
presente provvedimento al Comune di Francavilla al Mare, alla Capitaneria di
Porto di Ortona, all’ARTA - Direzione Centrale, all’ARTA - Distretto Provinciale
di Pescara, al Dipartimento Regionale Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica -
Servizio Porti, Aeroporti, Trasporto merci e Logistica, al Dipartimento Opere
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Opere
Marittime e Acque Marine e alla Provincia di Chieti;
10.
di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al
dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e per
esteso, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge
07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini