D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. -  DGR n. 1133 del 31.12.2015. Conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi da quelli di produzione. Proroga sino al 31.12.2017.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con L.R. 19/12/2006, n. 45 e s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. sono in corso le procedure di aggiornamento ed adeguamento del medesimo alle disposizioni di settore, comunitarie e nazionali;

 

PRESO ATTO della nota prot.n. 303 del 02.12.2016, acquisita dal SGR al protocollo in data 05.12.2016 al n. RA/112496, pervenuta da MO.TE. Montagne Teramane S.p.a., con la quale si segnala l’esigenza di un eventuale rinnovo per l’anno 2017 della possibilità, per alcuni Comuni del comprensorio, di conferire rifiuti urbani indifferenziati in impianti ubicati in ambiti territoriali diversi da quelli di produzione;

 

PRESO ATTO della nota prot.n. 4701 del 02.12.2016, acquisita al protocollo regionale in data 02.12.2016, al n. RA/170122, pervenuta da ACIAM Spa con sede in Avezzano (AQ), con la quale si chiede l’emanazione di una apposita D.G.R. che consenta il conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti ubicati in ambiti territoriali diversi da quelli di produzione, stante il permanere delle condizioni di carenza, di esaurimento delle capacità e insufficiente disponibilità di impianti di smaltimento/trattamento afferenti alla programmazione pubblica;

 

RITENUTO che permangono alcune esigenze, sul territorio regionale, di conferimenti di rifiuti urbani prodotti in bacini provinciali non serviti da sufficienti strutture impiantistiche di trattamento/smaltimento, ovvero assenti, nel caso di taluni territori;

 

RICHIAMATA la DGR n. 1133 del 31.12.2015, avente per oggetto “Deroga temporale ai conferimenti di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o in ambiti territoriali diversi da quelli di produzione, per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2016.”, il cui contenuto si intende integralmente riportato nel presente provvedimento;

 

CONSIDERATO che sono in corso attività ed interventi nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzati in particolare a:

-            attuare il programma del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) - Area Ambiente e Territorio (cd. PAR FSC );

-            realizzare la programmazione di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., per la piena realizzazione ed attivazione del  sistema impiantistico regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani;

-            sviluppare iniziative per diffondere e potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;

-            sviluppare iniziative per massimizzare il recupero di materiali dai rifiuti urbani indifferenziati residui, prima della loro destinazione finale;

-            attuare il Programma regionale Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. “Programma RUB”) di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

-            sviluppare la promozione delle attività di autocompostaggio, di comunità e in loco, nonché la produzione di “ammendanti compostati e misti” con Marchio di Qualità “Compost Abruzzo”, al fine di migliorare la fertilità dei suoli e ridurre la produzione di emissioni climalteranti”;

 

VISTA la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti direttive di settore;

 

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

 

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., e in particolare la Parte II^, come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e la Parte IV^, in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

 

VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

 

VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito in Legge 11.08.2014, n. 116, con il quale sono state introdotte modifiche alle vigenti modalità di classificazione rifiuti;

 

RICHIAMATA la Decisione 2014/955/UE che ha modificato l’Elenco (o Catalogo) Europeo dei Rifiuti (C.E.R.), entrata in vigore il 01 giugno 2015;

 

VISTO il D.M. 27.09.2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”;

 

RICHIAMATA la Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 avente per oggetto: “Ammissibilità in discarica dei rifiuti tritovagliati - Superamento circolare del 30 giugno 2009”;

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, e s.m.i., pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia, nonché le conseguenti Direttive regionali da essa discendenti o comunque collegate, in materia di gestione integrata dei rifiuti di origine urbana;

 

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

 

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento interessati;

 

CONSIDERATO che risulta necessaria una rinnovata e più stringente collaborazione tra le diverse Province, Consorzi comprensoriali e Società costituite tra i Comuni interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, collaborazione istituzionale già in atto negli anni precedenti, al fine di affrontare le criticità ambientali presenti in alcune aree del territorio regionale, dandosi atto  che, per il permanere delle condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e stante l’impossibilità, ad oggi,  di raggiungere specifici accordi interprovinciali, si rende  necessario attivare le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., anche al fine di realizzare l’autosufficienza regionale prevista nel corso del prossimo 2019, come illustrato nel predetto aggiornamento del P.R.G.R. in corso di approvazione;

 

RITENUTO che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana (indifferenziati e/o trattati) in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Provincia e/o ambiti territoriali diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1.      comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, tariffe applicate, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2.      allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.);

 

VISTA la DGR 28.04.2016, n. 254 avente per oggetto: ”D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13/09/2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

 

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di affrontare le indifferibili criticità territoriali rilevate, autorizzare una proroga di 12 mesi (sino al 31.12.2017), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., dei termini temporali di cui alla DGR n. 1133 del 31.12.2016, per il conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi da quelli di produzione;

 

RICHIAMATA la DGR 27/06/2011, n. 430 che, per effetto delle relative disposizioni di cui alla L.R. n. 45/07 e s.m.i., in caso di accertate necessità, consente il ricorso diretto alla utilizzazione del 5% delle volumetrie di discarica complessivamente autorizzate, per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi di origine urbana, al fine di far fronte ad urgenti ed improrogabili necessità di comprensori in stato di non autosufficienza;

 

RITENUTO che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è rappresentato dalla raccolta e dal trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali criticità di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi pubblici, nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico;

 

RITENUTO che i Comuni, i Consorzi Intercomunali, le  Società costituite da Comuni nonché i gestori degli impianti e dei servizi pubblici di igiene urbana, per quanto di loro competenza, debbano provvedere  al  potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo”, trasmettendo gli esiti dei  risultati raggiunti alla competente Amministrazione provinciale, monitorando in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi indicati  all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.; debbano provvedere altresì alla verifica della necessità di attivare o implementare puntuali campagne di  campagne di sensibilizzazione nei confronti degli utenti, per la corretta gestione dei rifiuti urbani,  comunicandone semestralmente i risultati al competente Servizio regionale;

 

CONSIDERATO, inoltre, che sono attualmente in essere le attività sostitutive in capo al Commissario Unico Regionale dell’AGIR (Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti), ai sensi dell’art. 3 L.R. 36/2013, finalizzate alla costituzione dell’ATO unico regionale; 

 

RICHIAMATI tutti gli obblighi ed i divieti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., nonché quanto stabilito con il presente provvedimento;

 

PRECISATO che presso gli impianti interessati devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e di sicurezza della collettività e dei singoli;

 

RITENUTO pertanto, per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul territorio, prorogare le disposizioni di cui alla DGR n. 1133 del 31.12.2015 con il presente provvedimento, senza soluzione di continuità;

 

RICHIAMATA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi, dallo stesso, conseguenze negative sul piano ambientale;

 

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;

 

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha reso l’attestazione di cui alla D.G.R. n. 35 del 29.01.2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

 

UDITA la relazione del Presidente della Regione d’Abruzzo;

 

RICHIAMATE le seguenti normative:

-        il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-        la Legge n. 241/90 e s.m.i. ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-        il D. Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

-        il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;

-        il D.Lgs. 36/03 e s.m.i., “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

-        la L.R. 45/07 e s.m.i., “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”;

-        la L.R. 17/06 e s.m.i., “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”;

-        la L.R. 36/2013, “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 ( Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”;

-        la L.R. 31/2010 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.      di autorizzare al fine di affrontare le situazioni di criticità delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani presenti in alcune aree del territorio regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, la proroga sino al 31.12.2017, senza soluzione di continuità, dei termini temporali fissati con la  DGR n. 1133 del 31.12.2015,  per il  conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

2.      di prescrivere ai soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ATO diversi, le seguenti disposizioni:

-             comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti di conferimento, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, tariffe applicate  ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

-             allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (es. convenzione, contratto);

3.      di richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, riuso e riciclo dei rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. e direttive regionali applicative;

4.      di demandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

-             la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

-             l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate, rimandando al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del vigente sistema tariffario a cui conformarsi;

5.      di richiamare al rispetto le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati, nonché le ulteriori direttive regionali vigenti in materia gestione dei rifiuti;

6.      di prescrivere ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:

-             il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007, trasmettendo gli esiti dei  risultati raggiunti all’ORR del Servizio Gestione Rifiuti e monitorando in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui  all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-             l’attivazione di campagne di sensibilizzazione degli utenti, per la corretta gestione dei rifiuti urbani,  comunicandone i risultati al competente Servizio regionale, con cadenza semestrale;

7.      di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA, ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA - Direzione centrale di Pescara, con invito alla stessa ad informare delle disposizioni di cui al presente atto i Distretti provinciali territorialmente competenti;

8.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.