LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione
Abruzzo si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)
approvato con L.R. 19/12/2006, n. 45 e s.m.i. e che,
ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
sono in corso le procedure di aggiornamento ed adeguamento del medesimo alle
disposizioni di settore, comunitarie e nazionali;
PRESO ATTO della nota
prot.n. 303 del 02.12.2016, acquisita dal SGR al protocollo in data 05.12.2016
al n. RA/112496, pervenuta da MO.TE. Montagne Teramane S.p.a., con la quale si
segnala l’esigenza di un eventuale rinnovo per l’anno 2017 della possibilità,
per alcuni Comuni del comprensorio, di conferire rifiuti urbani indifferenziati
in impianti ubicati in ambiti territoriali diversi da quelli di produzione;
PRESO ATTO della nota
prot.n. 4701 del 02.12.2016, acquisita al protocollo regionale in data
02.12.2016, al n. RA/170122, pervenuta da ACIAM Spa con sede in Avezzano (AQ),
con la quale si chiede l’emanazione di una apposita D.G.R. che consenta il
conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti ubicati in ambiti
territoriali diversi da quelli di produzione, stante il permanere delle
condizioni di carenza, di esaurimento delle capacità e insufficiente
disponibilità di impianti di smaltimento/trattamento afferenti alla
programmazione pubblica;
RITENUTO che permangono
alcune esigenze, sul territorio regionale, di conferimenti di rifiuti urbani
prodotti in bacini provinciali non serviti da sufficienti strutture
impiantistiche di trattamento/smaltimento, ovvero assenti, nel caso di taluni
territori;
RICHIAMATA la DGR n. 1133
del 31.12.2015, avente per oggetto “Deroga temporale ai conferimenti di rifiuti
di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in
Province e/o in ambiti territoriali diversi da quelli di produzione, per il
periodo 01.01.2016 - 31.12.2016.”, il cui contenuto si intende integralmente
riportato nel presente provvedimento;
CONSIDERATO che sono in
corso attività ed interventi nel settore della gestione integrata dei rifiuti
urbani, finalizzati in particolare a:
-
attuare
il programma del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) - Area Ambiente e Territorio
(cd. PAR FSC );
-
realizzare
la programmazione di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i.,
per la piena realizzazione ed attivazione del
sistema impiantistico regionale di gestione integrata dei rifiuti
urbani;
-
sviluppare
iniziative per diffondere e potenziare sul territorio regionale le raccolte
differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli
domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi
di rifiuti conferiti in discarica;
-
sviluppare
iniziative per massimizzare il recupero di materiali dai rifiuti urbani
indifferenziati residui, prima della loro destinazione finale;
-
attuare
il Programma regionale Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. “Programma RUB”) di
cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006,
n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R.
23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del
programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione
delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al
recupero”;
-
sviluppare
la promozione delle attività di autocompostaggio, di
comunità e in loco, nonché la produzione di “ammendanti compostati e misti” con
Marchio di Qualità “Compost Abruzzo”, al fine di migliorare la fertilità dei
suoli e ridurre la produzione di emissioni climalteranti”;
VISTA la direttiva
2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa
ai rifiuti, che abroga alcune precedenti direttive di settore;
VISTA la Direttiva
2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in
materia ambientale” e s.m.i., e in particolare la
Parte II^, come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n.
128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile
2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della
Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento” e la Parte IV^, in materia di: “Norme in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione
della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il D.L.
24.06.2014, n. 91, convertito in Legge 11.08.2014, n. 116, con il quale sono
state introdotte modifiche alle vigenti modalità di classificazione rifiuti;
RICHIAMATA la Decisione
2014/955/UE che ha modificato l’Elenco (o Catalogo) Europeo dei Rifiuti
(C.E.R.), entrata in vigore il 01 giugno 2015;
VISTO il D.M.
27.09.2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica –
Abrogazione DM 3 agosto 2005”;
RICHIAMATA la Circolare
del MATTM del 6 agosto 2013 avente per oggetto: “Ammissibilità in discarica dei
rifiuti tritovagliati - Superamento circolare del 30
giugno 2009”;
VISTA la L.R.
19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, e s.m.i., pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del
21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia,
nonché le conseguenti Direttive regionali da essa discendenti o comunque
collegate, in materia di gestione integrata dei rifiuti di origine urbana;
VISTA la L.R.
21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007,
n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, pubblicata sul B.U.R.A.
n. 40 Ordinario del 06.11.2013;
VISTA la L.R.
16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, recante le
disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per
i rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento interessati;
CONSIDERATO che risulta
necessaria una rinnovata e più stringente collaborazione tra le diverse
Province, Consorzi comprensoriali e Società costituite tra i Comuni
interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o
trattamento dei rifiuti di origine urbana, collaborazione istituzionale già in
atto negli anni precedenti, al fine di affrontare le criticità ambientali
presenti in alcune aree del territorio regionale, dandosi atto che, per il permanere delle condizioni di cui
all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e
stante l’impossibilità, ad oggi, di
raggiungere specifici accordi interprovinciali, si rende necessario attivare le disposizioni previste
dall’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., anche al fine di realizzare l’autosufficienza
regionale prevista nel corso del prossimo 2019, come illustrato nel predetto
aggiornamento del P.R.G.R. in corso di approvazione;
RITENUTO che i soggetti
interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana (indifferenziati e/o
trattati) in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Provincia e/o
ambiti territoriali diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:
1. comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio
Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di
smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il
periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, tariffe applicate, ..etc. ed
ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche
emerse e le soluzioni proposte;
2. allegare alla comunicazione di cui al
punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato,
attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione,
contratto, .. etc.);
VISTA la DGR
28.04.2016, n. 254 avente per oggetto: ”D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12/2007, n. 45
e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle
garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei
rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati.
Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007
- DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”;
RICHIAMATA la DGR n. 693
del 13/09/2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. -
art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di
conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;
CONSIDERATO che si rende
necessario, al fine di affrontare le indifferibili criticità territoriali
rilevate, autorizzare una proroga di 12 mesi (sino al 31.12.2017), ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., dei termini temporali di cui alla DGR n. 1133 del
31.12.2016, per il conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di
smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO) diversi da quelli di produzione;
RICHIAMATA la DGR
27/06/2011, n. 430 che, per effetto delle relative disposizioni di cui alla
L.R. n. 45/07 e s.m.i., in caso di accertate
necessità, consente il ricorso diretto alla utilizzazione del 5% delle
volumetrie di discarica complessivamente autorizzate, per lo smaltimento di
rifiuti speciali non pericolosi di origine urbana, al fine di far fronte ad
urgenti ed improrogabili necessità di comprensori in stato di non
autosufficienza;
RITENUTO che il presente
provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la continuità delle
attività di un servizio pubblico essenziale, come è rappresentato dalla
raccolta e dal trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti di origine urbana e
ad evitare eventuali criticità di ordine igienico-sanitario, che potrebbero
insorgere in caso di interruzione dei servizi pubblici, nonché per evitare
eventuali problematiche di ordine pubblico;
RITENUTO che i Comuni, i
Consorzi Intercomunali, le Società
costituite da Comuni nonché i gestori degli impianti e dei servizi pubblici di
igiene urbana, per quanto di loro competenza, debbano provvedere al
potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine di
rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R.
45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo”, trasmettendo gli esiti
dei risultati raggiunti alla competente
Amministrazione provinciale, monitorando in particolare le iniziative e le
misure adottate per il conseguimento degli obiettivi indicati all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.; debbano provvedere altresì alla verifica della
necessità di attivare o implementare puntuali campagne di campagne di sensibilizzazione nei confronti
degli utenti, per la corretta gestione dei rifiuti urbani, comunicandone semestralmente i risultati al
competente Servizio regionale;
CONSIDERATO, inoltre, che
sono attualmente in essere le attività sostitutive in capo al Commissario Unico
Regionale dell’AGIR (Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti), ai sensi
dell’art. 3 L.R. 36/2013, finalizzate alla costituzione dell’ATO unico
regionale;
RICHIAMATI tutti gli
obblighi ed i divieti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.,
nonché quanto stabilito con il presente provvedimento;
PRECISATO che presso gli
impianti interessati devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di
salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e di sicurezza della
collettività e dei singoli;
RITENUTO pertanto, per
l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione
e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul territorio,
prorogare le disposizioni di cui alla DGR n. 1133 del 31.12.2015 con il
presente provvedimento, senza soluzione di continuità;
RICHIAMATA la legge n.
241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
PRESO ATTO che il Dirigente
del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in
ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente
atto e non rilevandosi, dallo stesso, conseguenze negative sul piano
ambientale;
DATO ATTO che il Direttore
regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;
DATO ATTO che il Direttore
regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali ha reso l’attestazione di cui alla D.G.R. n. 35 del 29.01.2016,
debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;
UDITA la relazione
del Presidente della Regione d’Abruzzo;
RICHIAMATE le seguenti
normative:
- il D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., “Testo unico sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.
”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs.
33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
- il D.Lgs.
152/06 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs.
36/03 e s.m.i., “Attuazione della Direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- la L.R. 45/07 e s.m.i.,
“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”;
- la L.R. 17/06 e s.m.i.,
“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi”;
- la L.R. 36/2013, “Attribuzione delle
funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
modifiche alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 ( Norme per la gestione integrata
dei rifiuti)”;
- la L.R. 31/2010 “Norme regionali
contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale)”;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
1. di
autorizzare al fine di affrontare le situazioni di criticità delle attività
di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani presenti in alcune aree del
territorio regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.
v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed
indifferibili necessità, la proroga sino al 31.12.2017, senza soluzione di
continuità, dei termini temporali fissati con la DGR n. 1133 del 31.12.2015, per il
conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento
e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)
diversi;
2. di
prescrivere ai soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine
urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ATO
diversi, le seguenti disposizioni:
-
comunicare
alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province
territorialmente competenti, gli impianti di conferimento, specificando le
motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, tariffe
applicate ed ogni altra informazione
utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;
-
allegare
alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore
dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i
rifiuti (es. convenzione, contratto);
3. di
richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e
scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e
tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie
per garantire il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, riuso e
riciclo dei rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i.
e direttive regionali applicative;
4. di
demandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:
-
la
definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta,
raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo
conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;
-
l’attuazione
di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione
delle attività interessate, rimandando al Servizio Gestione Rifiuti ogni
eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del
vigente sistema tariffario a cui conformarsi;
5. di
richiamare al rispetto le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del
11.10.2010 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti
movimentati, nonché le ulteriori direttive regionali vigenti in materia
gestione dei rifiuti;
6. di prescrivere
ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti
e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:
-
il
potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine di
rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R.
45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167
del 24.02.2007, trasmettendo gli esiti dei
risultati raggiunti all’ORR del Servizio Gestione Rifiuti e monitorando
in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli
obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
-
l’attivazione
di campagne di sensibilizzazione degli utenti, per la corretta gestione dei
rifiuti urbani, comunicandone i
risultati al competente Servizio regionale, con cadenza semestrale;
7. di
trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti,
L’Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei
Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA, ai Gestori degli
impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA - Direzione
centrale di Pescara, con invito alla stessa ad informare delle disposizioni di
cui al presente atto i Distretti provinciali territorialmente competenti;
8. di
pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e
Bonifiche.