LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante: “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., ed in particolare la Parte II,
Titolo III-bis “L’Autorizzazione integrata Ambientale”;
VISTA la Direttiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010,
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento), ed in particolare il Capo I “Disposizioni comuni” ed il
capo II” Disposizioni per le attività elencate nell’allegato 1”;
VISTA la Direttiva
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003,
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva
90/313/CEE del Consiglio, recepita con D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 195, che prevede che negli Stati dell’Unione le autorità
pubbliche debbano rendere disponibili le informazioni ambientali e adottino le
misure necessarie affinché, in caso di minaccia imminente per la salute umana o
per l'ambiente, tutte le informazioni in loro possesso vengano comunicate immediatamente
al pubblico;
RICHIAMATO il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante: “Attuazione della
Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento)”; che ha introdotto importanti
modificazioni e integrazioni al D.Lgs. 152/06, in
particolare, alla Parte Seconda relativamente all’autorizzazione integrata
ambientale (AIA); tra queste, l’articolo 29-decies, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 prevede che le attività ispettive ordinarie
e straordinarie presso le installazioni soggette all’autorizzazione integrata
ambientale sono definite a livello regionale in un Piano d'ispezione
ambientale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);
RICHIAMATO il Decreto
Interministeriale 24 aprile 2008 recante: ”Modalità, anche contabili, e tariffe
da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
VISTA la L.R. 19
dicembre 2007, n. 45 recante: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29
luglio 1998, n. 64 recante: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente (A.R.T.A.)” e s.m.i.;
RICHIAMATE le seguenti
Deliberazioni di Giunta Regionale:
-
DGR
n. 461 del 3 maggio 2006 recante: “D.Lgs. 59/05
concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione
e riduzione integrale dell’inquinamento”;
-
DGR
n. 308 del 24 giugno 2009 recante: “DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche
contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli
previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di
adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art.9 del DM 24 aprile
2008”;
-
DGR
n. 738 del 7 novembre 2011 recante: “Autorizzazione Integrata Ambientale –
Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA.
Modifica DGR n. 1208 del 4.12.2008”;
-
DGR
n. 340 del 5 maggio 2015 recante: “Formulazione del nuovo assetto organizzativo
del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali
– Precisazioni delle competenze e dei programmi da realizzare”, parzialmente
riformulato con D.G.R. n. 574 del 08.09.2016;
-
DGR
n. 469 del 24 giugno 2015 recante: “Individuazione dell'autorità competente ai
sensi della parte IIA del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
e smi, in materia di rilascio delle autorizzazioni
integrate ambientali - Modifica delle disposizioni di cui alla DGR n.
310/29.06.2009”;
RICHIAMATE le seguenti
Deliberazioni del Consiglio Regionale:
-
DCR
n. 79/4 del 25 settembre 2007, con la quale è stato approvato il Piano
Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria;
-
DCR
n. 51/9 del 08 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il Piano Regionale
di Tutela delle Acque;
-
DCR
n. 51/10 del 08 gennaio 2016, con la quale è stato approvato l’avvio delle attività
di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
PRESO ATTO della
Determinazione Dirigenziale n. 13/9 del 13 gennaio 2015 dei Servizi: Politica
Energetica, Qualità dell’Aria e SINA e Gestione Rifiuti recante: “D.Lgs. n. 152/2006 D.Lgs 46/2014
Circolare Ministeriale prot. 22295 del 27/10/2014
avente ad oggetto Linee di indirizzo sulle modalità applicative della
disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento,
recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 46. Proroga scadenza Autorizzazioni Integrate Ambientali”;
RICHIAMATO l’art. 29-decies
(Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,
che prevede:
-
al
comma 11-bis, le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies,
comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione
ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione
o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto
nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e
caratterizzato dai seguenti elementi:
a.
un'analisi
generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b.
la
identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
c.
un
registro delle installazioni coperte dal piano;
d.
le
procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali
ordinarie;
e.
le
procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve
tempo possibile e, se necessario, prima
del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce
ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
f.
se
necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità
d'ispezione;
-
al
comma 11-ter, il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le
installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le
installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni
per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza
delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto
delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una
valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui
rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:
a.
gli
impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e
sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della
sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
b.
il
livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c.
la
partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione
e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009. (202);
VISTA la
Raccomandazione 331/2001, parte IV, p.to 1. “Ispezioni ambientali”, che dispone
che il contenuto dei Piani d’ispezione ambientale debba essere reso accessibile
al pubblico;
PRESO ATTO delle Linee
Guida sui Criteri Minimi per le Ispezioni Ambientali (CMIA) del 30.06.2014,
approvate dal Consiglio Federale delle Agenzie Ambientali;
RICHIAMATO il comma 2
dell’art. 29-decies del D.Lgs 152/06 che prevede, tra
l’altro, che i dati relativi ai controlli delle emissioni trasmessi dai gestori
devono essere messi a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati
dall’Autorità Competente per il deposito dei documenti ovvero mediante
pubblicazione sul proprio sito internet;
PRESO ATTO dell’Intesa
sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35 della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed
Autonomie Locali (ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281);
RICHIAMATO il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recante: “Attuazione della
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose” ed in particolare il comma 10 dell’art. 27
del D.lgs. n. 105/2015 “Ispezioni”, che stabilisce che, ove possibile, le
ispezioni ai fini del Decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai
sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per
verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle
prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al
comma 3, lettera h);
CONSIDERATO che,
nell’ambito del Sistema delle Agenzie è stato elaborato il Sistema per il
Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC), basato sulla identificazione
di parametri assegnati ad ogni stabilimento e raggruppati in insiemi logici che
tengono conto del rischio aziendale intrinseco, potenziale e reale, e della
vulnerabilità del territorio e che per ogni installazione soggetta ad
Autorizzazione Integrata Ambientale viene così determinato un indice di rischio
complessivo dell’azienda sulla base del quale è possibile effettuare una
graduazione degli interventi di controllo;
CONSIDERATO che l’analisi
degli aspetti ambientali ritenuti maggiormente rappresentativi consistenti
nella qualità dell’aria, delle acque superficiali e nella vulnerabilità
ambientale, l’identificazione della zona geografica coperta dal Piano Regionale
delle Ispezioni ed il registro delle istallazioni si riferisce all’intero
territorio regionale;
DATO ATTO che il Servizio
Gestione dei Rifiuti ed il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e
SINA, sede dei procedimenti istruttori e competenti al rilascio dei
provvedimenti autorizzativi ai sensi della D.G.R. n. 469/2015, hanno
predisposto il “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le
installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui
all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 29-decies, commi 11-bis ed 11-ter, tenuto conto della metodologia
alla base della quale è stato elaborato il suddetto sistema SSPC;
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 46/2014, ha ampliato il numero e la tipologia di
attività soggette ad A.I.A. e che la conclusione dei relativi procedimenti
autorizzativi è ancora in itinere da parte dei suddetti Servizi competenti;
RITENUTO necessario
definire un periodo transitorio, valutabile in un anno, a partire
dall’approvazione del presente provvedimento, finalizzato alla sperimentazione
delle modalità proposte nel Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali, nelle
more della conclusione dei procedimenti autorizzativi riferiti alle
istallazioni interessate e di procedere per l’annualità 2016 con la programmazione
delle visite ispettive secondo i criteri di priorità sinora adottati da ARTA
Abruzzo, individuati in:
-
periodo
di tempo intercorso dalla precedente visita ispettiva;
-
potenziali
impatti ritenuti più rilevanti sotto il profilo ambientale;
-
presenza
di esposti o richieste di intervento da parte di EE.LL.;
-
non
conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive;
tenuto
conto, comunque, di quanto disposto dal richiamato comma 11-ter dell’art.
29-decies;
RICHIAMATA la nota prot. n. 8339 del 24.06.2016, con la quale l’ARTA Abruzzo
ha comunicato l’elenco delle aziende su cui sono state già avviate le attività
di controllo sulla base dei Piani dei Controlli contenuti nelle A.I.A. e della
programmazione delle attività dell’Agenzia, comunicando altresì, che nelle more
della definizione della pianificazione regionale avrebbe proceduto con le
attività in itinere fino a conclusione delle stesse;
PRESO ATTO della successiva
nota prot. n. 12966 del 27.09.2016, con la quale la
medesima Agenzia ha trasmesso l’elenco delle Aziende per le quali sono state
completate, o sono in fase di completamento, le attività ispettive di cui alla
precedente nota del 24.06.2016, comunicando, altresì, l’avvio dell’attività
ispettiva sulla base della programmazione ARTA per l’annualità 2016, nelle more
della predisposizione del documento di pianificazione regionale e al fine di
non interrompere l’attività ispettiva sulle principali aziende;
RITENUTO pertanto, di:
-
approvare
il “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette
ad Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui all’Allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29-decies, commi
11-bis ed 11-ter;
-
trasmettere
il suddetto Piano Regionale al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, al fine di acquisire il parere di cui al comma 11-bis e
recepire eventuali osservazioni in merito;
-
demandare
al Servizio Gestione dei Rifiuti ed al Servizio Politica Energetica, Qualità
dell’Aria e SINA, competenti in materia di rilascio di Autorizzazione Integrata
Ambientale ai sensi della D.G.R. n. 469/2015, la definizione della
programmazione delle attività ispettive per l’annualità 2016, concordando con
ARTA Abruzzo l’eventuale necessità di integrare l’elenco delle aziende di cui
alla nota prot.n. 8339 del 24.06.2016;
-
dare
mandato ad ARTA Abruzzo, in accordo con i Servizi competenti in materia di
rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, senza oneri aggiuntivi e
nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali obbligatorie, di predisporre
ed aggiornare il programma delle ispezioni ambientali, con le modalità di cui
all’Allegato e di darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
-
di
incaricare i Servizi competenti in materia di rilascio di Autorizzazione
Integrata Ambientale dell’approvazione del programma medesimo;
RITENUTO inoltre, che:
-
a
decorrere dalla data di approvazione del programma delle ispezioni suddetto con
le modalità di cui all’Allegato da parte dell’Autorità competente, le ispezioni
siano effettuate secondo le frequenze stabilite dallo stesso anche ove
diversamente disposto nelle singole Autorizzazioni Integrate Ambientali;
-
nelle
more dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 33, comma
3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, gli oneri dei
controlli effettuati sulla base del Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali
(Allegato), sono posti a carico dei gestori secondo il regime tariffario
dettato dal Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, così come adeguato dalla
D.G.R. n. 308 del 24.06.2009;
-
sia
rinviato ad un successivo provvedimento (DGR), l’aggiornamento degli aspetti
tariffari per le attività istruttorie, di monitoraggio e controllo;
RITENUTO di incaricare i
Servizi: Gestione dei Rifiuti e Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA,
dell’attuazione del presente atto attraverso l’emanazione dei provvedimenti di
competenza, in particolare per:
-
il
monitoraggio e revisione del “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso
le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale”, secondo le
modalità previste nello stesso;
-
la
definizione del personale ispettivo da impiegare per le finalità previste dal
comma 3 dell’art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione
integrata ambientale);
RICHIAMATA la DGR n. 35
del 29.01.2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio
finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b)
L.R. 19.1.2016, n. 6”;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dai Dirigenti del Servizio Gestione Rifiuti e dal Dirigente
del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente
provvedimento;
DATO ATTO che il Direttore
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico -
amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e
gli obiettivi assegnati al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio
e Politiche Ambientali;
DATO ATTO che il Direttore
ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29.01.2016, debitamente
firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);
VISTA la legge
07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
UDITA la relazione
del Presidente della Giunta regionale;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e
trascritto:
1. di
approvare ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis ed 11-ter, il “Piano
Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad
Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui all’Allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di
incaricare il Servizio Gestione dei Rifiuti ed il Servizio Politica
Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, competenti in materia di rilascio di
Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della D.G.R. n. 469/2015,
dell’attuazione del presente atto tramite l’emanazione dei provvedimenti di
propria competenza, in particolare per:
-
il
monitoraggio e revisione del “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso
le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale”, secondo le
modalità previste nello stesso;
-
la
definizione del personale ispettivo da impiegare per le finalità previste dal
comma 3 dell’Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione
integrata ambientale);
-
la
definizione della programmazione delle attività ispettive per l’annualità 2016,
concordando con ARTA Abruzzo l’eventuale necessità di integrare l’elenco delle
aziende di cui alla nota prot.n. 12966 del 27.09.2016;
3. di
incaricare l’ARTA Abruzzo, in accordo con i Servizi competenti in materia
di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, senza oneri aggiuntivi
nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali obbligatorie, la
predisposizione e l’aggiornamento del programma delle ispezioni ambientali per
le successive annualità, con le modalità di cui all’Allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e di darne pubblicazione sul proprio
sito istituzionale;
4. di
incaricare i Servizi Competenti in materia di rilascio di Autorizzazione
Integrata Ambientale dell’approvazione dell’aggiornamento del programma delle
ispezioni ambientali per le successive annualità;
5. di
stabilire che nelle more della conclusione dei procedimenti autorizzativi
ancora in itinere da parte dei competenti Servizi regionali a seguito
dell’emanazione del D.Lgs. 46/2014 e per un periodo
transitorio di un anno, a partire dall’approvazione del presente provvedimento,
finalizzato alla sperimentazione delle modalità proposte nel Piano Regionale
delle Ispezioni Ambientali, le visite ispettive, per l’annualità 2016, siano
condotte secondo i criteri di priorità sinora adottati da ARTA Abruzzo
individuati in:
-
periodo
di tempo intercorso dalla precedente visita ispettiva;
-
potenziali
impatti ritenuti più rilevanti sotto il profilo ambientale;
-
presenza
di esposti o richieste di intervento da parte di EE.LL.;
-
non
conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive tenuto conto, comunque,
di quanto disposto dal richiamato comma 11-ter dell’art. 29-decies;
6. di
stabilire altresì, che:
-
a
decorrere dalla data di approvazione del programma delle ispezioni suddetto con
le modalità di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da parte dei Servizi Competenti in materia di rilascio di
Autorizzazione Integrata Ambientale, le ispezioni siano effettuate secondo le
frequenze stabilite dallo stesso anche ove diversamente disposto nelle singole
Autorizzazioni Integrate Ambientali;
-
nelle
more dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 33, comma
3-bis, del D.Lgs. 152/06, gli oneri dei controlli
effettuati sulla base del “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le
installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui
all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono posti
a carico dei gestori secondo il regime tariffario dettato dal Decreto
Interministeriale 24 aprile 2008, così come adeguato dalla DGR n. 308 del
24.06.2009;
-
la
realizzazione delle ispezioni in parola da parte dell’A.R.T.A. non daranno
luogo a nuovi oneri diretti per la Regione Abruzzo;
-
è
rinviato ad un successivo provvedimento (DGR), l’aggiornamento degli aspetti
tariffari per le attività istruttorie, di monitoraggio e controllo;
7. di
trasmettere il “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le installazioni
soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui all’Allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di acquisire il parere di cui
al comma 11-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e recepire eventuali osservazioni in merito;
8. di
trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, all’ISPRA ed all’ARTA Abruzzo -
Direzione Generale;
9. di
disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della
Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.