D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis ed 11-ter. Approvazione.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante: “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare la Parte II, Titolo III-bis “L’Autorizzazione integrata Ambientale”;

 

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ed in particolare il Capo I “Disposizioni comuni” ed il capo II” Disposizioni per le attività elencate nell’allegato 1”;

 

VISTA la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, recepita con D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, che prevede che negli Stati dell’Unione le autorità pubbliche debbano rendere disponibili le informazioni ambientali e adottino le misure necessarie affinché, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, tutte le informazioni in loro possesso vengano comunicate immediatamente al pubblico;

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante: “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”; che ha introdotto importanti modificazioni e integrazioni al D.Lgs. 152/06, in particolare, alla Parte Seconda relativamente all’autorizzazione integrata ambientale (AIA); tra queste, l’articolo 29-decies, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 prevede che le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette all’autorizzazione integrata ambientale sono definite a livello regionale in un Piano d'ispezione ambientale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);

 

RICHIAMATO il Decreto Interministeriale 24 aprile 2008 recante: ”Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

 

VISTA la L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 recante: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;

 

VISTA la L.R. 29 luglio 1998, n. 64 recante: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” e s.m.i.;

 

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

-            DGR n. 461 del 3 maggio 2006 recante: “D.Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento”;

-            DGR n. 308 del 24 giugno 2009 recante: “DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art.9 del DM 24 aprile 2008”;

-            DGR n. 738 del 7 novembre 2011 recante: “Autorizzazione Integrata Ambientale – Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA. Modifica DGR n. 1208 del 4.12.2008”;

-            DGR n. 340 del 5 maggio 2015 recante: “Formulazione del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Precisazioni delle competenze e dei programmi da realizzare”, parzialmente riformulato con D.G.R. n. 574 del 08.09.2016;

-            DGR n. 469 del 24 giugno 2015 recante: “Individuazione dell'autorità competente ai sensi della parte IIA del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali - Modifica delle disposizioni di cui alla DGR n. 310/29.06.2009”;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni del Consiglio Regionale:

-            DCR n. 79/4 del 25 settembre 2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria;

-            DCR n. 51/9 del 08 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;

-            DCR n. 51/10 del 08 gennaio 2016, con la quale è stato approvato l’avvio delle attività di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque; 

 

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 13/9 del 13 gennaio 2015 dei Servizi: Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA e Gestione Rifiuti recante: “D.Lgs. n. 152/2006 D.Lgs 46/2014 Circolare Ministeriale prot. 22295 del 27/10/2014 avente ad oggetto Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Proroga scadenza Autorizzazioni Integrate Ambientali”;

 

RICHIAMATO l’art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che prevede:

-            al comma 11-bis, le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

a.            un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

b.           la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;

c.            un registro delle installazioni coperte dal piano;

d.           le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

e.            le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e,   se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;

f.            se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione;

-            al comma 11-ter, il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

a.            gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;

b.           il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c.            la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009. (202);

 

VISTA la Raccomandazione 331/2001, parte IV, p.to 1. “Ispezioni ambientali”, che dispone che il contenuto dei Piani d’ispezione ambientale debba essere reso accessibile al pubblico;

 

PRESO ATTO delle Linee Guida sui Criteri Minimi per le Ispezioni Ambientali (CMIA) del 30.06.2014, approvate dal Consiglio Federale delle Agenzie Ambientali;

 

RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 29-decies del D.Lgs 152/06 che prevede, tra l’altro, che i dati relativi ai controlli delle emissioni trasmessi dai gestori devono essere messi a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati dall’Autorità Competente per il deposito dei documenti ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet;

 

PRESO ATTO dell’Intesa sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali (ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281);

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recante: “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” ed in particolare il comma 10 dell’art. 27 del D.lgs. n. 105/2015 “Ispezioni”, che stabilisce che, ove possibile, le ispezioni ai fini del Decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h); 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito del Sistema delle Agenzie è stato elaborato il Sistema per il Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC), basato sulla identificazione di parametri assegnati ad ogni stabilimento e raggruppati in insiemi logici che tengono conto del rischio aziendale intrinseco, potenziale e reale, e della vulnerabilità del territorio e che per ogni installazione soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale viene così determinato un indice di rischio complessivo dell’azienda sulla base del quale è possibile effettuare una graduazione degli interventi di controllo;

 

CONSIDERATO che l’analisi degli aspetti ambientali ritenuti maggiormente rappresentativi consistenti nella qualità dell’aria, delle acque superficiali e nella vulnerabilità ambientale, l’identificazione della zona geografica coperta dal Piano Regionale delle Ispezioni ed il registro delle istallazioni si riferisce all’intero territorio regionale;

 

DATO ATTO che il Servizio Gestione dei Rifiuti ed il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, sede dei procedimenti istruttori e competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi della D.G.R. n. 469/2015, hanno predisposto il “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis ed 11-ter, tenuto conto della metodologia alla base della quale è stato elaborato il suddetto sistema SSPC;

 

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 46/2014, ha ampliato il numero e la tipologia di attività soggette ad A.I.A. e che la conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi è ancora in itinere da parte dei suddetti Servizi competenti;

 

RITENUTO necessario definire un periodo transitorio, valutabile in un anno, a partire dall’approvazione del presente provvedimento, finalizzato alla sperimentazione delle modalità proposte nel Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali, nelle more della conclusione dei procedimenti autorizzativi riferiti alle istallazioni interessate e di procedere per l’annualità 2016 con la programmazione delle visite ispettive secondo i criteri di priorità sinora adottati da ARTA Abruzzo, individuati in:

-            periodo di tempo intercorso dalla precedente visita ispettiva;

-            potenziali impatti ritenuti più rilevanti sotto il profilo ambientale;

-            presenza di esposti o richieste di intervento da parte di EE.LL.;

-            non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive;

tenuto conto, comunque, di quanto disposto dal richiamato comma 11-ter dell’art. 29-decies;

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 8339 del 24.06.2016, con la quale l’ARTA Abruzzo ha comunicato l’elenco delle aziende su cui sono state già avviate le attività di controllo sulla base dei Piani dei Controlli contenuti nelle A.I.A. e della programmazione delle attività dell’Agenzia, comunicando altresì, che nelle more della definizione della pianificazione regionale avrebbe proceduto con le attività in itinere fino a conclusione delle stesse;

 

PRESO ATTO della successiva nota prot. n. 12966 del 27.09.2016, con la quale la medesima Agenzia ha trasmesso l’elenco delle Aziende per le quali sono state completate, o sono in fase di completamento, le attività ispettive di cui alla precedente nota del 24.06.2016, comunicando, altresì, l’avvio dell’attività ispettiva sulla base della programmazione ARTA per l’annualità 2016, nelle more della predisposizione del documento di pianificazione regionale e al fine di non interrompere l’attività ispettiva sulle principali aziende;

 

RITENUTO pertanto, di:

-            approvare il “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis ed 11-ter;

-            trasmettere il suddetto Piano Regionale al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di acquisire il parere di cui al comma 11-bis e recepire eventuali osservazioni in merito;

-            demandare al Servizio Gestione dei Rifiuti ed al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, competenti in materia di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della D.G.R. n. 469/2015, la definizione della programmazione delle attività ispettive per l’annualità 2016, concordando con ARTA Abruzzo l’eventuale necessità di integrare l’elenco delle aziende di cui alla nota prot.n. 8339 del 24.06.2016;

-            dare mandato ad ARTA Abruzzo, in accordo con i Servizi competenti in materia di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, senza oneri aggiuntivi e nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali obbligatorie, di predisporre ed aggiornare il programma delle ispezioni ambientali, con le modalità di cui all’Allegato e di darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

-            di incaricare i Servizi competenti in materia di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale dell’approvazione del programma medesimo;

 

RITENUTO inoltre, che:

-            a decorrere dalla data di approvazione del programma delle ispezioni suddetto con le modalità di cui all’Allegato da parte dell’Autorità competente, le ispezioni siano effettuate secondo le frequenze stabilite dallo stesso anche ove diversamente disposto nelle singole Autorizzazioni Integrate Ambientali;

-            nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, gli oneri dei controlli effettuati sulla base del Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali (Allegato), sono posti a carico dei gestori secondo il regime tariffario dettato dal Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, così come adeguato dalla D.G.R. n. 308 del 24.06.2009; 

-            sia rinviato ad un successivo provvedimento (DGR), l’aggiornamento degli aspetti tariffari per le attività istruttorie, di monitoraggio e controllo;

 

RITENUTO di incaricare i Servizi: Gestione dei Rifiuti e Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, dell’attuazione del presente atto attraverso l’emanazione dei provvedimenti di competenza, in particolare per:

-            il monitoraggio e revisione del “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale”, secondo le modalità previste nello stesso;

-            la definizione del personale ispettivo da impiegare per le finalità previste dal comma 3 dell’art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale);

 

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29.01.2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”;

 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dai Dirigenti del Servizio Gestione Rifiuti e dal Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento;

 

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;

 

DATO ATTO che il Direttore ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29.01.2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e trascritto:

 

1.      di approvare ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis ed 11-ter, il “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di incaricare il Servizio Gestione dei Rifiuti ed il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, competenti in materia di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della D.G.R. n. 469/2015, dell’attuazione del presente atto tramite l’emanazione dei provvedimenti di propria competenza, in particolare per:

-             il monitoraggio e revisione del “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale”, secondo le modalità previste nello stesso;

-             la definizione del personale ispettivo da impiegare per le finalità previste dal comma 3 dell’Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale);

-             la definizione della programmazione delle attività ispettive per l’annualità 2016, concordando con ARTA Abruzzo l’eventuale necessità di integrare l’elenco delle aziende di cui alla nota prot.n. 12966 del 27.09.2016;

3.      di incaricare l’ARTA Abruzzo, in accordo con i Servizi competenti in materia di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, senza oneri aggiuntivi nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali obbligatorie, la predisposizione e l’aggiornamento del programma delle ispezioni ambientali per le successive annualità, con le modalità di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

4.      di incaricare i Servizi Competenti in materia di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale dell’approvazione dell’aggiornamento del programma delle ispezioni ambientali per le successive annualità;

5.      di stabilire che nelle more della conclusione dei procedimenti autorizzativi ancora in itinere da parte dei competenti Servizi regionali a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 46/2014 e per un periodo transitorio di un anno, a partire dall’approvazione del presente provvedimento, finalizzato alla sperimentazione delle modalità proposte nel Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali, le visite ispettive, per l’annualità 2016, siano condotte secondo i criteri di priorità sinora adottati da ARTA Abruzzo individuati in:

-             periodo di tempo intercorso dalla precedente visita ispettiva;

-             potenziali impatti ritenuti più rilevanti sotto il profilo ambientale;

-             presenza di esposti o richieste di intervento da parte di EE.LL.;

-             non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive tenuto conto, comunque, di quanto disposto dal richiamato comma 11-ter dell’art. 29-decies;

6.      di stabilire altresì, che:

-             a decorrere dalla data di approvazione del programma delle ispezioni suddetto con le modalità di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da parte dei Servizi Competenti in materia di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, le ispezioni siano effettuate secondo le frequenze stabilite dallo stesso anche ove diversamente disposto nelle singole Autorizzazioni Integrate Ambientali;

-             nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/06, gli oneri dei controlli effettuati sulla base del “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono posti a carico dei gestori secondo il regime tariffario dettato dal Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, così come adeguato dalla DGR n. 308 del 24.06.2009; 

-             la realizzazione delle ispezioni in parola da parte dell’A.R.T.A. non daranno luogo a nuovi oneri diretti per la Regione Abruzzo;

-             è rinviato ad un successivo provvedimento (DGR), l’aggiornamento degli aspetti tariffari per le attività istruttorie, di monitoraggio e controllo;

7.      di trasmettere il “Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di acquisire il parere di cui al comma 11-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e recepire eventuali osservazioni in merito;

8.      di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all’ISPRA ed all’ARTA Abruzzo - Direzione Generale;

9.      di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

 

Segue Allegato