L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - L.R. 21/10/2013, n. 36 – art. 3. comma 1, lett. b) - Proposta di commissariamento del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento R.U. “Piomba - Fino” di Atri (TE).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la L.R. n. 36 del 21 ottobre 2013 introduce una nuova governance della gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, mediante l’organizzazione territoriale in un unico Ambito Territoriale Ottimale regionale, denominato "ATO Abruzzo" e l’istituzione di una Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani, denominata “AGIR”, Ente rappresentativo di tutti i Comuni dell’ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;

 

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

 

VISTO il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, … omissis”;

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

 

VISTA la L. n. 148/2011, art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”;

 

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che prevede all’art. 19 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”, in particolare il primo comma, lett. d) “Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5), a tenore del quale: “[…] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore […]”;

 

CONSIDERATO che:

-            la Regione Abruzzo, nel contesto delle suddette disposizioni dettate nel settore della gestione integrata dei rifiuti, con L.R. 21.10.2013, n. 36 e s.m.i, recante:  “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” - B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013 – intende introdurre una nuova governance della gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, mediante l’organizzazione territoriale in un unico Ambito Territoriale Ottimale regionale, denominato "ATO Abruzzo" e l’istituzione di una Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani, denominata “AGIR”, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell’ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;

-            al fine dell’istituzione dell’AGIR, l’art. 3, comma 1, della L.R. n.36/2013 e s.m.i, recante: “Commissario Unico Straordinario”, prevede la nomina di Commissario Unico Straordinario,”[…] Scelto tra i dirigenti e funzionari regionali, di enti e di società partecipate dalla Regione Abruzzo in servizio al momento del conferimento della nomina, in possesso di adeguata professionalità, che opera in base alle modalità ed agli indirizzi definiti con atto della Giunta regionale […]”, ai fini dello svolgimento delle funzioni  previste dalla stessa norma in vista della costituzione dell’AGIR;

 

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

 

TENUTO CONTO del fatto che la L.R. n. 36/2013:

-        all’art. 17, comma 2, dispone che “Le funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali ex L.R. 08.09.1988, n. 74 cessano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, comunque, dalla data di costituzione dell’AGIR”;

-        all’art. 3, comma 1, lett. b), prevede, tra le funzioni attribuite al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. “La proposta al Presidente della Giunta regionale del commissariamento dei consorzi obbligatori comprensoriali istituiti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 […]”,

 

RICHIAMATE:

-        la nota d’indirizzi, prot.n. RA/61852 del 04.03.2014, con la quale il Commissario Unico Straordinario richiamava all’attenzione di Consorzi e Società di gestione il disposto del suddetto art. 17, comma 2, della L.R. n. 36/2013, evidenziando il profilo della cessazione delle funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali istituiti ai sensi della L.R. n. 74/88;

-        la nota prot.n. RA/240378 del 15.09.2014, con cui è stata avviata un’indagine conoscitiva sull’attuale assetto dei soggetti preposti alla gestione integrati dei rifiuti urbani e assimilati, volte ad avere la più ampia cognizione dell’odierno quadro delle gestioni nel territorio abruzzese;

 

VISTO l’elenco definitivo dei soggetti idonei alla nomina a commissari dei consorzi di gestione dei rifiuti, approvato con Determinazione n. DPC/026/57 del 15 ottobre 2015 ed ampliato con Determinazione DPC/026/163 del 15 luglio 2016, rettificata con Determinazione DPC026/182 del 4 agosto 2016, all’esito delle procedure comparative di cui alle DGR n. 651 del 28.07.2015 e DGR n. 375 del 13 giugno 2016;

 

CONSIDERATO che, nel novero dei Consorzi Comprensoriali per la gestione dei rifiuti urbani costituiti ai sensi della ex L.R. 74/1988, per i quali sono state effettuate le verifiche da parte del SGR, rientra il Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE);

 

VISTA la relazione trasmessa dal Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE), con nota prot. n.114 dell’8 febbraio 2016,  acquisita dal SGR al prot.n. RA/33494 del 15 febbraio 2016, in riscontro alla nota del SGR prot.n. RA/298180 del 26.11.2015, concernente la composizione degli organi di governance e la situazione dei bilanci per il periodo 2012-2014;

 

RICHIAMATE:

-        la nota del SGR prot.n. RA/76141 dell’11 aprile 2016 - che viene allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale – ALLEGATO 1 - con la quale è stata avviata la procedura, prevista dall’art. 3, co.1, lett. b), della L.R. 36/2013, preordinata al commissariamento del Consorzio Piomba Fino Atri, assegnando il termine di 30 gg. per l’invio di controdeduzioni al riguardo;

-        la nota prot.n. RA/100346 del 5 maggio 2016, con la quale, nell’ambito della procedura di cui sopra, è stata trasmesso al Consorzio Piomba-Fino il documento “Scheda Istruttoria” concernente l’assetto organizzativo, gestionale e finanziario;

 

PRESO ATTO che, entro la data del 12.05.2016 - termine di conclusione del procedimento avviato con la nota del SGR prot.n. RA/76141 dell’11 aprile 2016 - non sono pervenute controdeduzioni da parte del Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE);

 

RICHIAMATO  l’art. 17, comma 4, della L.R. n.36/2013  in base al quale “Le funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali già istituiti ai sensi della L.R. 74/1988 cessano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, dalla data di costituzione dell'AGIR. Decorsi inutilmente centoventi giorni ed in caso di mancata costituzione dell’AGIR, le funzioni di programmazione e controllo sono esercitate dal Commissario Unico Straordinario”,

 

CONSIDERATO che si rende necessario il Commissariamento straordinario del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE) per i seguenti motivi:

a.           le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del Consorzio sono già evocate nelle funzioni del Commissario Unico Straordinario AGIR e pertanto il Consorzio non può più esercitare le predette funzioni;

b.           è necessario garantire un più efficace esercizio delle predette funzioni consortili, al fine di agevolare la procedura di costituzione dell’ AGIR, di cui è prossimo l’insediamento assembleare, mediante l’individuazione a tal fine di un organo a carattere monocratico;

c.           dall’esame della Scheda istruttoria inviata con nota prot. n. 387 del 11 maggio 2016, acquisita dal SGR al prot. n. RA/106204 del 12 maggio 2016-Allegato 2 al presente atto-emergono criticità relative alla situazione economico-finanziaria del Consorzio ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per le annualità 2012-2015, dovute principalmente a sofferenze di liquidità derivanti dalla mancata riscossione di crediti di titolarità del Consorzio nei confronti di parte dei comuni consorziati che determinano rilevati difficoltà gestionali a causa degli squilibri tra risorse in entrata e spese da sostenere;

 

RITENUTO pertanto, per le motivazione suesposte ed in vista del raggiungimento degli obiettivi posti dalla L.R. n. 36/2013, necessario il commissariamento del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento R.U. “Piomba-Fino” di Atri (TE), proponendo al Presidente della Giunta Regionale la  nomina di un Commissario straordinario, scelto tra i nominativi di cui all’Elenco stilato all’esito della procedura di cui all’Avviso pubblico approvato con DGR n. 651 del 28.07.2015 (BURA speciale n.74 del 5 agosto 2015), il quale è tenuto a:

-        esercitare le funzioni degli organi del Consorzio tra cui, in particolare, le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo, previste dal Piano d’Ambito per assicurare una corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

-        concorrere al raggiungimento degli obiettivi posti dalla L.R. 36/2013;

 

RICHIAMATI a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e consorzi enti locali, secondo cui (Ex multis, Corte Cost. sent. n. 70/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata):

-        le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;

-        la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;

-        il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia dell'ente sostituito;

-        la legge predisponga congrue garanzie procedimentali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire […];

 

RILEVATO che, nel caso di specie, tali principi sono stati garantiti mediante la procedura avviata con nota prot.n. RA/76141 dell’11 aprile 2016, che si conclude con l’adozione del presente atto;

 

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016 - Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”;

 

DATO ATTO che:

-        il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

-        il Direttore ha espresso parere favorevole in relazione alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

-        il Direttore ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

 

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato,

 

1.      di concludere la procedura preordinata al commissariamento del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE), avviata con nota prot.n. RA/76141 del 11 aprile 2016 - ALLEGATO 1 al presente atto e parte integrante e sostanziale;

2.      di prendere atto della scheda istruttoria trasmessa dal consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE), con nota prot. n. 387/2016- Allegato 2 al presente atto e parte integrante e sostanziale;

3.      di ritenere necessario il Commissariamento del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE), per i seguenti motivi:

a.       le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del Consorzio sono già evocate nelle funzioni del Commissario Unico Straordinario AGIR e pertanto il Consorzio non può più esercitare le predette funzioni;

b.       è necessario garantire un più efficace esercizio delle predette funzioni consortili, al fine di agevolare la procedura di costituzione dell’ AGIR, di cui è prossimo l’insediamento assembleare, mediante l’individuazione a tal fine di un organo a carattere monocratico;

c.       dall’esame della Scheda istruttoria inviata con nota prot. n. 387 del 11 maggio 2016, acquisita dal SGR al prot. n. RA/106204 del 12 maggio 2016-Allegato 2 al presente atto-emergono criticità relative alla situazione economico-finanziaria del Consorzio ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per le annualità 2012-2015, dovute principalmente a sofferenze di liquidità derivanti dalla mancata riscossione di crediti di titolarità del Consorzio nei confronti di parte dei comuni consorziati che determinano rilevati difficoltà gestionali a causa degli squilibri tra risorse in entrata e spese da sostenere;

4.      di proporre al Presidente della Giunta Regionale di nominare il Commissario straordinario per il Consorzio Piomba-Fino di Atri (TE), attingendo dall’ elenco definitivo, approvato con Determinazione n. DPC/026/57 del 15 ottobre 2015 ed ampliato con Determinazione DPC/026/163 del 15 luglio 2016, rettificata con Determinazione DPC026/182 del 4 agosto 2016, all’esito delle procedure comparative di cui alle DGR n. 651 del 28.07.2015 e DGR n. 375 del 13 giugno 2016, tenuto a:

-             esercitare le funzioni degli organi del Consorzio tra cui, in particolare, le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo, previste dal Piano d’Ambito per assicurare una corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

-              concorrere al raggiungimento degli obiettivi posti dalla L.R. 36/2013;

5.      di disporre altresì, che il presente provvedimento sia inviato, per opportuna conoscenza, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE);

6.           di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo;

 

Segue Allegato