LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la L.R. n. 36
del 21 ottobre 2013 introduce una nuova governance
della gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, mediante
l’organizzazione territoriale in un unico Ambito Territoriale Ottimale
regionale, denominato "ATO Abruzzo" e l’istituzione di una Autorità
per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani, denominata “AGIR”, Ente
rappresentativo di tutti i Comuni dell’ATO Abruzzo, a cui gli stessi
partecipano obbligatoriamente;
VISTA la Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19
novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”,
pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
VISTO il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., che ha modificato la legislazione ambientale nel
settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia
di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare
l’art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è
organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche
denominati ATO, … omissis”;
VISTA la L.R.
19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente
legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo
unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano
regionale dei rifiuti”;
VISTA la L. n.
148/2011, art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali”;
VISTA la legge 7
agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che prevede all’art. 19
“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico
generale”, in particolare il primo comma, lett. d)
“Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione
delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n.
91, S.O.), art. 37, comma 5), a tenore del quale: “[…] In caso di concessione
di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di
competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di
riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore […]”;
CONSIDERATO che:
-
la
Regione Abruzzo, nel contesto delle suddette disposizioni dettate nel settore
della gestione integrata dei rifiuti, con L.R. 21.10.2013, n. 36 e s.m.i, recante:
“Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45
(Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” - B.U.R.A. n. 40 Ordinario del
06.11.2013 – intende introdurre una nuova governance
della gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, mediante
l’organizzazione territoriale in un unico Ambito Territoriale Ottimale
regionale, denominato "ATO Abruzzo" e l’istituzione di una Autorità
per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani, denominata “AGIR”, ente
rappresentativo di tutti i Comuni dell’ATO Abruzzo, a cui gli stessi
partecipano obbligatoriamente;
-
al
fine dell’istituzione dell’AGIR, l’art. 3, comma 1, della L.R. n.36/2013 e s.m.i, recante: “Commissario Unico Straordinario”, prevede
la nomina di Commissario Unico Straordinario,”[…] Scelto tra i dirigenti e
funzionari regionali, di enti e di società partecipate dalla Regione Abruzzo in
servizio al momento del conferimento della nomina, in possesso di adeguata
professionalità, che opera in base alle modalità ed agli indirizzi definiti con
atto della Giunta regionale […]”, ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla stessa norma in vista della
costituzione dell’AGIR;
RICHIAMATA la DGR n. 925
del 09.12.2013 recante: “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico
Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;
TENUTO CONTO del fatto che
la L.R. n. 36/2013:
- all’art. 17, comma 2, dispone che “Le
funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali ex L.R.
08.09.1988, n. 74 cessano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge e, comunque, dalla data di costituzione dell’AGIR”;
- all’art. 3, comma 1, lett.
b), prevede, tra le funzioni attribuite al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R.
“La proposta al Presidente della Giunta regionale del commissariamento dei
consorzi obbligatori comprensoriali istituiti ai sensi della legge regionale 8
settembre 1988, n. 74 […]”,
RICHIAMATE:
- la nota d’indirizzi, prot.n. RA/61852
del 04.03.2014, con la quale il Commissario Unico Straordinario richiamava
all’attenzione di Consorzi e Società di gestione il disposto del suddetto art.
17, comma 2, della L.R. n. 36/2013, evidenziando il profilo della cessazione
delle funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali
istituiti ai sensi della L.R. n. 74/88;
- la nota prot.n. RA/240378 del
15.09.2014, con cui è stata avviata un’indagine conoscitiva sull’attuale
assetto dei soggetti preposti alla gestione integrati dei rifiuti urbani e
assimilati, volte ad avere la più ampia cognizione dell’odierno quadro delle
gestioni nel territorio abruzzese;
VISTO l’elenco
definitivo dei soggetti idonei alla nomina a commissari dei consorzi di
gestione dei rifiuti, approvato con Determinazione n. DPC/026/57 del 15 ottobre
2015 ed ampliato con Determinazione DPC/026/163 del 15 luglio 2016, rettificata
con Determinazione DPC026/182 del 4 agosto 2016, all’esito delle procedure
comparative di cui alle DGR n. 651 del 28.07.2015 e DGR n. 375 del 13 giugno
2016;
CONSIDERATO che, nel novero
dei Consorzi Comprensoriali per la gestione dei rifiuti urbani costituiti ai
sensi della ex L.R. 74/1988, per i quali sono state effettuate le verifiche da
parte del SGR, rientra il Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei R.U
“Piomba-Fino” di Atri (TE);
VISTA la relazione
trasmessa dal Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino”
di Atri (TE), con nota prot. n.114 dell’8 febbraio
2016, acquisita dal SGR al prot.n.
RA/33494 del 15 febbraio 2016, in riscontro alla nota del SGR prot.n. RA/298180
del 26.11.2015, concernente la composizione degli organi di governance
e la situazione dei bilanci per il periodo 2012-2014;
RICHIAMATE:
- la nota del SGR prot.n. RA/76141 dell’11
aprile 2016 - che viene allegata al presente atto e ne costituisce parte
integrante e sostanziale – ALLEGATO 1 - con la quale è stata avviata la
procedura, prevista dall’art. 3, co.1, lett. b),
della L.R. 36/2013, preordinata al commissariamento del Consorzio Piomba Fino
Atri, assegnando il termine di 30 gg. per l’invio di controdeduzioni al
riguardo;
- la nota prot.n. RA/100346 del 5 maggio
2016, con la quale, nell’ambito della procedura di cui sopra, è stata trasmesso
al Consorzio Piomba-Fino il documento “Scheda Istruttoria” concernente
l’assetto organizzativo, gestionale e finanziario;
PRESO ATTO che, entro la
data del 12.05.2016 - termine di conclusione del procedimento avviato con la
nota del SGR prot.n. RA/76141 dell’11 aprile 2016 - non sono pervenute
controdeduzioni da parte del Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei
R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE);
RICHIAMATO l’art. 17, comma 4, della L.R. n.36/2013 in base al quale “Le funzioni di
programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali già istituiti ai sensi della
L.R. 74/1988 cessano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e, comunque, dalla data di costituzione dell'AGIR. Decorsi
inutilmente centoventi giorni ed in caso di mancata costituzione dell’AGIR, le
funzioni di programmazione e controllo sono esercitate dal Commissario Unico
Straordinario”,
CONSIDERATO che si rende
necessario il Commissariamento straordinario del Consorzio Comprensoriale per
lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE) per i seguenti motivi:
a.
le
funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del Consorzio sono già
evocate nelle funzioni del Commissario Unico Straordinario AGIR e pertanto il
Consorzio non può più esercitare le predette funzioni;
b.
è
necessario garantire un più efficace esercizio delle predette funzioni
consortili, al fine di agevolare la procedura di costituzione dell’ AGIR, di
cui è prossimo l’insediamento assembleare, mediante l’individuazione a tal fine
di un organo a carattere monocratico;
c.
dall’esame
della Scheda istruttoria inviata con nota prot. n.
387 del 11 maggio 2016, acquisita dal SGR al prot. n.
RA/106204 del 12 maggio 2016-Allegato 2 al presente atto-emergono criticità
relative alla situazione economico-finanziaria del Consorzio ed al mantenimento
degli equilibri di bilancio per le annualità 2012-2015, dovute principalmente a
sofferenze di liquidità derivanti dalla mancata riscossione di crediti di
titolarità del Consorzio nei confronti di parte dei comuni consorziati che
determinano rilevati difficoltà gestionali a causa degli squilibri tra risorse
in entrata e spese da sostenere;
RITENUTO pertanto, per
le motivazione suesposte ed in vista del raggiungimento degli obiettivi posti
dalla L.R. n. 36/2013, necessario il commissariamento del Consorzio
Comprensoriale per lo smaltimento R.U. “Piomba-Fino” di Atri (TE), proponendo
al Presidente della Giunta Regionale la
nomina di un Commissario straordinario, scelto tra i nominativi di cui
all’Elenco stilato all’esito della procedura di cui all’Avviso pubblico approvato
con DGR n. 651 del 28.07.2015 (BURA speciale n.74 del 5 agosto 2015), il quale
è tenuto a:
- esercitare le funzioni degli organi del
Consorzio tra cui, in particolare, le funzioni di programmazione,
organizzazione e controllo, previste dal Piano d’Ambito per assicurare una
corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- concorrere al raggiungimento degli
obiettivi posti dalla L.R. 36/2013;
RICHIAMATI a tale
proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e
procedurali alla base dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi
regionali nei confronti di enti locali e consorzi enti locali, secondo cui (Ex multis, Corte Cost. sent. n. 70/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata):
- le ipotesi di esercizio di poteri
sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì
definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo
per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso
degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede
l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere
esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione
di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia
dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie
procedimentali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al
principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in
grado di interloquire […];
RILEVATO che, nel caso
di specie, tali principi sono stati garantiti mediante la procedura avviata con
nota prot.n. RA/76141 dell’11 aprile 2016, che si conclude con l’adozione del
presente atto;
RICHIAMATA la DGR n. 35
del 29/01/2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio
finanziario gestionale 2016 - Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b)
L.R. 19.1.2016, n. 6”;
DATO ATTO che:
- il Dirigente del Servizio Gestione
Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
- il Direttore ha espresso parere
favorevole in relazione alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati al Dipartimento;
- il Direttore ha reso l’attestazione di
cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al
dispositivo del presente atto;
UDITA la relazione
del Presidente della Giunta regionale;
VISTA la legge
07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la
L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo”;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato,
1. di
concludere la procedura preordinata al commissariamento del Consorzio
Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE), avviata con
nota prot.n. RA/76141 del 11 aprile 2016 - ALLEGATO 1 al presente atto e parte
integrante e sostanziale;
2. di
prendere atto della scheda istruttoria trasmessa dal consorzio
comprensoriale per lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE), con nota prot. n. 387/2016- Allegato 2 al presente atto e parte
integrante e sostanziale;
3. di
ritenere necessario il Commissariamento del Consorzio Comprensoriale per lo
smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE), per i seguenti motivi:
a. le funzioni di programmazione,
organizzazione e controllo del Consorzio sono già evocate nelle funzioni del
Commissario Unico Straordinario AGIR e pertanto il Consorzio non può più
esercitare le predette funzioni;
b. è necessario garantire un più efficace
esercizio delle predette funzioni consortili, al fine di agevolare la procedura
di costituzione dell’ AGIR, di cui è prossimo l’insediamento assembleare,
mediante l’individuazione a tal fine di un organo a carattere monocratico;
c. dall’esame della Scheda istruttoria
inviata con nota prot. n. 387 del 11 maggio 2016,
acquisita dal SGR al prot. n. RA/106204 del 12 maggio
2016-Allegato 2 al presente atto-emergono criticità relative alla situazione
economico-finanziaria del Consorzio ed al mantenimento degli equilibri di
bilancio per le annualità 2012-2015, dovute principalmente a sofferenze di
liquidità derivanti dalla mancata riscossione di crediti di titolarità del
Consorzio nei confronti di parte dei comuni consorziati che determinano
rilevati difficoltà gestionali a causa degli squilibri tra risorse in entrata e
spese da sostenere;
4. di
proporre al Presidente della Giunta Regionale di nominare il Commissario
straordinario per il Consorzio Piomba-Fino di Atri (TE), attingendo dall’
elenco definitivo, approvato con Determinazione n. DPC/026/57 del 15 ottobre
2015 ed ampliato con Determinazione DPC/026/163 del 15 luglio 2016, rettificata
con Determinazione DPC026/182 del 4 agosto 2016, all’esito delle procedure
comparative di cui alle DGR n. 651 del 28.07.2015 e DGR n. 375 del 13 giugno
2016, tenuto a:
-
esercitare
le funzioni degli organi del Consorzio tra cui, in particolare, le funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo, previste dal Piano d’Ambito per
assicurare una corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
-
concorrere
al raggiungimento degli obiettivi posti dalla L.R. 36/2013;
5. di
disporre altresì, che il presente provvedimento sia inviato, per opportuna
conoscenza, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Consorzio comprensoriale
per lo smaltimento dei R.U “Piomba-Fino” di Atri (TE);
6.
di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo;