D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 829 del 13.10.2015 - Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero di una quota dei rifiuti con codice CER  20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Proroga dei termini.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma, contratti di programma e protocolli d’intesa, secondo principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti; 

 

RICHIAMATA la DGR n. 607 del 26.09.2014, avente per oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Approvazione”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 829 del 13.10.2015, avente per oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 607 del 26.09.2014 e s.m.i. Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER  20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Proroga dei termini”;

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPC/DA21/97 del 10/07/2015 avente per oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 607 del 26.09.2014. Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo, sottoscritto il 16 ottobre 2014, per il trattamento/smaltimento/recupero di una quota dei rifiuti aventi codice CER  20 03 01 presso impianti ubicati in Abruzzo di rifiuti, provenienti da Roma Capitale. Modifica del limite quantitativo giornaliero”;

 

DATO ATTO che l’Accordo di programma è stato sottoscritto dai rappresentanti delle due Regioni in data 16.10.2014 ai fini del conferimento di rifiuti urbani provenienti da Roma Capitale presso impianti di smaltimento/recupero ubicati nel territorio della Regione Abruzzo da effettuare in un arco temporale fino alla durata dell’insufficienza impiantistica nel territorio di origine dei rifiuti;

 

RILEVATO che, permanendo situazioni di criticità operativa, si rende necessaria una proroga temporale dell’Accordo di cui alla DGR n. 829/2015 in scadenza in data 15/10/2016;

 

DATO ATTO che, ad oggi, i conferimenti di rifiuti provenienti dal territorio di Roma Capitale avvengono presso l’impianto consortile intercomunale pubblico di proprietà della Società ACIAM Spa, con sede in Via T. Edison n. 27 - Avezzano (AQ), impianto ubicato in loc. “La Stanga” del Comune di Aielli (AQ), regolarmente munito delle autorizzazioni regionali previste dalla legge;

 

VISTA la nota pervenuta dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, prot.n. 0427532 del 12.08.2016, nella quale si evidenzia che le situazioni di criticità poste alla base dell’Accordo sottoscritto in data 16.10.2014, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di Roma Capitale, sono in fase di risoluzione;

 

RILEVATO che nella citata nota inoltrata dalla Regione Lazio si chiede l’assenso della Regione Abruzzo per la prosecuzione, per un ulteriore anno delle attività di conferimento presso l’impianto ACIAM Spa di Aielli (AQ), per un quantitativo di 180 t/a, come già definito con la D.D. n. DPC/DA21/97 del 10.07.2015;

 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali basate su principi di collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati, previa verifica della compatibilità e sostenibilità delle attività previste; in tal senso si ritiene di aderire alla richiesta di ulteriore proroga avanzata dalla Regione Lazio al fine di superare le situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di Roma Capitale;

 

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

 

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

 

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:

-            la Parte II^ come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

-            la Parte IV^ in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

 

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:

-            l’art. 182, comma 3 che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

-            l’art. 182-bis che dispone che “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei  rifiuti  urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una  rete  integrata ed adeguata  di  impianti,  tenendo  conto  delle  migliori  tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici  complessivi,  al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento  dei  rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro  trattamento  in  ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti  ed  il  recupero  dei rifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti  idonei  più vicini ai luoghi di produzione o  raccolta, specializzati per  determinati  tipi  di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a  garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”;

-            l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;

-            l’art. 199 “Piani regionali”;

-            l’art. 206 “Accordi, contratti di programma, incentivi”;  

 

VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. ed in particolare l’art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

 

VISTO il D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005” e s.m.i.; relativo all’ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;

 

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE   n. .   L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

-            l’art. 4 “Competenze della Regione”;

-            l’art. 9 “Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti”;

-            l’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;

 

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in esercizio;

 

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;


PRESO ATTO della nota prot.n. 3237 del 06/09/2016 di ACIAM Spa con la quale si chiede all’AMA Spa di Roma alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, di esprimere le proprie valutazioni in merito ad una proroga dell’Accordo, comunicando con la stessa nota, la disponibilità di ACIAM Spa;

 

CONSIDERATO pertanto, che è possibile prorogare di un ulteriore anno, sino al 16/10/2017 l’Accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio per i conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01), prodotti da Roma Capitale, nell’impianto di TMB di titolarità dell’ACIAM SpA, ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), a seguito dell’accertata compatibilità ambientale e potenzialità quantitative disponibili dello stesso, da parte del SGR, come da Tab. 1:

 


 


 

CONSIDERATO opportuno, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, di confermare la limitazione del conferimento dei rifiuti di cui trattasi fino alla durata dell’insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale, rinviando la verifica della cessata insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale in capo alle competenti Autorità della Regione Lazio;

 

RITENUTO di prendere in esame, sin d’ora e nel caso in cui la predetta insufficienza impiantistica dovesse permanere,  ulteriori richieste di proroga dell’Accordo di programma in argomento, previo esperimento di tutti i necessari  accertamenti del caso;

 

RITENUTO di rinviare ai soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, la definizione degli accordi contrattuali tra le parti, ai fini della corretta gestione delle attività;

 

RITENUTO di incaricare il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali -  Servizio Gestione Rifiuti, per l’attuazione delle attività connesse alla gestione dell’Accordo di Programma, anche attraverso l’adozione di specifici provvedimenti dirigenziali, per quanto di competenza;

 

RITENUTO che, per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario nel territorio di Roma Capitale, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento dalla data di scadenza del precedente periodo di conferimento, il cui termine di scadenza risulta fissato al 16.10.2016, senza soluzione di continuità per un ulteriore anno, ovvero sino al 16/10/2017;

 

VISTO il D.Lgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

 

VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

 

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

 

DATO ATTO che il Direttore ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

 

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, come modificata dalla L.R. 26.08.2014, n. 35;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.      di prorogare i termini di scadenza dell’Accordo di programma sottoscritto in data 10.10.2014 tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01, prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un quantitativo di 180 t/g e per un ulteriore periodo di un anno, sino al 16.10.2017, prorogabile secondo le modalità indicate in premessa;

2.      di demandare al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali -  Servizio Gestione Rifiuti, l’attuazione delle attività connesse alla gestione dell’Accordo di Programma, anche attraverso l’adozione di specifici provvedimenti dirigenziali, ove necessari e per quanto di competenza;

3.      di stabilire la decorrenza dell’esecutività del presente provvedimento dalla data di approvazione dello stesso, onde consentire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dei conferimenti all’interno del territorio regionale abruzzese dei rifiuti provenienti dal territorio di Roma Capitale;

4.      di rinviare ai soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, la definizione degli accordi contrattuali tra le parti, ai fini della corretta gestione delle attività;

5.           di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lazio - Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti – Area Ciclo Integrato Rifiuti, all’ACIAM Spa, via Edison, 27 - 67051 Avezzano (AQ) ed all’AMA SpA, via Calderon de la Barca, n. 87 - 00142 ROMA, per i successivi adempimenti di competenza;

6.           di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.