LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la gestione
dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo
criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica
ed economica, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e
comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti
interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma,
contratti di programma e protocolli d’intesa, secondo principi di responsabilizzazione
e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;
RICHIAMATA la DGR n. 607
del 26.09.2014, avente per oggetto: “D.Lgs
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs.
13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Schema di accordo tra la Regione Lazio e la
Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota
dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma
Capitale. Approvazione”;
RICHIAMATA la DGR n. 829
del 13.10.2015, avente per oggetto: “D.Lgs
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs.
13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 607 del 26.09.2014 e s.m.i.
Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il
trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi
codice CER 20 03 01 prodotti nel
territorio di Roma Capitale. Proroga dei termini”;
RICHIAMATA la
Determinazione Dirigenziale n. DPC/DA21/97 del 10/07/2015 avente per oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
- D.Lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i.
- L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 607 del
26.09.2014. Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo, sottoscritto il
16 ottobre 2014, per il trattamento/smaltimento/recupero di una quota dei
rifiuti aventi codice CER 20 03 01
presso impianti ubicati in Abruzzo di rifiuti, provenienti da Roma Capitale.
Modifica del limite quantitativo giornaliero”;
DATO ATTO che l’Accordo
di programma è stato sottoscritto dai rappresentanti delle due Regioni in data
16.10.2014 ai fini del conferimento di rifiuti urbani provenienti da Roma
Capitale presso impianti di smaltimento/recupero ubicati nel territorio della
Regione Abruzzo da effettuare in un arco temporale fino alla durata
dell’insufficienza impiantistica nel territorio di origine dei rifiuti;
RILEVATO che, permanendo
situazioni di criticità operativa, si rende necessaria una proroga temporale
dell’Accordo di cui alla DGR n. 829/2015 in scadenza in data 15/10/2016;
DATO ATTO che, ad oggi, i
conferimenti di rifiuti provenienti dal territorio di Roma Capitale avvengono
presso l’impianto consortile intercomunale pubblico di proprietà della Società
ACIAM Spa, con sede in Via T. Edison n. 27 - Avezzano (AQ), impianto ubicato in
loc. “La Stanga” del Comune di Aielli (AQ),
regolarmente munito delle autorizzazioni regionali previste dalla legge;
VISTA la nota
pervenuta dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Governo del Ciclo dei
Rifiuti – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, prot.n. 0427532 del 12.08.2016,
nella quale si evidenzia che le situazioni di criticità poste alla base
dell’Accordo sottoscritto in data 16.10.2014, relativamente alla gestione dei
rifiuti urbani prodotti nel territorio di Roma Capitale, sono in fase di
risoluzione;
RILEVATO che nella
citata nota inoltrata dalla Regione Lazio si chiede l’assenso della Regione
Abruzzo per la prosecuzione, per un ulteriore anno delle attività di
conferimento presso l’impianto ACIAM Spa di Aielli (AQ), per un quantitativo di
180 t/a, come già definito con la D.D. n. DPC/DA21/97 del 10.07.2015;
CONSIDERATO che la Regione
Abruzzo persegue politiche ambientali basate su principi di collaborazione e
sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati, previa verifica della
compatibilità e sostenibilità delle attività previste; in tal senso si ritiene
di aderire alla richiesta di ulteriore proroga avanzata dalla Regione Lazio al
fine di superare le situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati di Roma Capitale;
VISTA la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19
novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”,
pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
VISTA la Direttiva
2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in
materia ambientale” e s.m.i., in particolare:
-
la
Parte II^ come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n.
128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile
2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della
Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”;
-
la
Parte IV^ in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs.
03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive”;
VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
“Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:
-
l’art.
182, comma 3 che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti
salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti
territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali
di utenza servita lo richiedano”;
-
l’art.
182-bis che dispone che “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti
urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete
integrata ed adeguata di impianti,
tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili e
del rapporto tra i costi e i benefici
complessivi, al fine di: a)
realizzare l'autosufficienza nello smaltimento
dei rifiuti urbani non pericolosi
e dei rifiuti del loro trattamento in
ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei
rifiuti ed il
recupero dei rifiuti urbani
indifferenziati in uno degli
impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, specializzati per determinati
tipi di rifiuti; c) utilizzare i
metodi e le tecnologie più idonei a
garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute
pubblica.”;
-
l’art.
196 “Competenze delle Regioni”;
-
l’art.
199 “Piani regionali”;
-
l’art.
206 “Accordi, contratti di programma, incentivi”;
VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.
ed in particolare l’art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati
in discarica solo dopo trattamento;
VISTO il D.M. 27
settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica -
Abrogazione DM 3 agosto 2005” e s.m.i.; relativo
all’ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche classificate ai
sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per
“rifiuti non pericolosi”;
VISTA la Decisione
della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione
2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive (GUCE n. . L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il
nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
VISTA la L.R.
19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del
21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti (PRGR) ed in particolare:
-
l’art.
4 “Competenze della Regione”;
-
l’art.
9 “Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti”;
-
l’art.
28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;
VISTA la L.R.
16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi” e s.m.i., pubblicata sul BURA n.
37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo
speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di
trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in esercizio;
RICHIAMATA la DGR n. 693
del 13.09.2010 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione
della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;
PRESO ATTO della nota
prot.n. 3237 del 06/09/2016 di ACIAM Spa con la quale si chiede all’AMA Spa di Roma alla Regione Abruzzo -
Servizio Gestione Rifiuti, di esprimere le proprie valutazioni in merito ad una
proroga dell’Accordo, comunicando con la stessa nota, la disponibilità di ACIAM
Spa;
CONSIDERATO pertanto, che è
possibile prorogare di un ulteriore anno, sino al 16/10/2017 l’Accordo tra la
Regione Abruzzo e la Regione Lazio per i conferimenti di rifiuti urbani
indifferenziati (CER 20 03 01), prodotti da Roma Capitale, nell’impianto di TMB
di titolarità dell’ACIAM SpA, ubicato in località “La
Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), a seguito dell’accertata compatibilità
ambientale e potenzialità quantitative disponibili dello stesso, da parte del
SGR, come da Tab. 1:
CONSIDERATO opportuno, nel
rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, di
confermare la limitazione del conferimento dei rifiuti di cui trattasi fino
alla durata dell’insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale,
rinviando la verifica della cessata insufficienza impiantistica nel Comune di
Roma Capitale in capo alle competenti Autorità della Regione Lazio;
RITENUTO di prendere in
esame, sin d’ora e nel caso in cui la predetta insufficienza impiantistica
dovesse permanere, ulteriori richieste
di proroga dell’Accordo di programma in argomento, previo esperimento di tutti
i necessari accertamenti del caso;
RITENUTO di rinviare ai
soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, la
definizione degli accordi contrattuali tra le parti, ai fini della corretta
gestione delle attività;
RITENUTO di incaricare
il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
- Servizio Gestione Rifiuti, per
l’attuazione delle attività connesse alla gestione dell’Accordo di Programma,
anche attraverso l’adozione di specifici provvedimenti dirigenziali, per quanto
di competenza;
RITENUTO che, per
l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione
e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario nel territorio di Roma
Capitale, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento dalla data di
scadenza del precedente periodo di conferimento, il cui termine di scadenza
risulta fissato al 16.10.2016, senza soluzione di continuità per un ulteriore
anno, ovvero sino al 16/10/2017;
VISTO il D.Lgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U.
n. 80 del 5.04.2013;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
VISTA la legge n.
241/90 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso parere favorevole in merito alla
legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e
non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;
DATO ATTO che il Direttore
ha espresso parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati al Dipartimento;
DATO ATTO che il Direttore
ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente
firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;
UDITA la relazione
del Presidente della Giunta regionale;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”, come modificata dalla L.R. 26.08.2014, n. 35;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
1. di
prorogare i termini di scadenza dell’Accordo di programma sottoscritto in
data 10.10.2014 tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il
trattamento/smaltimento/recupero di una quota dei rifiuti aventi codice CER
20.03.01, prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un quantitativo di 180
t/g e per un ulteriore periodo di un anno, sino al 16.10.2017, prorogabile
secondo le modalità indicate in premessa;
2. di
demandare al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali - Servizio Gestione
Rifiuti, l’attuazione delle attività connesse alla gestione dell’Accordo di
Programma, anche attraverso l’adozione di specifici provvedimenti dirigenziali,
ove necessari e per quanto di competenza;
3. di
stabilire la decorrenza dell’esecutività del presente provvedimento dalla
data di approvazione dello stesso, onde consentire, senza soluzione di
continuità, la prosecuzione dei conferimenti all’interno del territorio
regionale abruzzese dei rifiuti provenienti dal territorio di Roma Capitale;
4. di
rinviare ai soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei
servizi, la definizione degli accordi contrattuali tra le parti, ai fini della
corretta gestione delle attività;
5.
di trasmettere copia del
presente provvedimento alla Regione Lazio - Direzione Regionale Governo del
Ciclo dei Rifiuti – Area Ciclo Integrato Rifiuti, all’ACIAM Spa, via Edison, 27
- 67051 Avezzano (AQ) ed all’AMA SpA, via Calderon de la Barca, n. 87 - 00142 ROMA, per i successivi
adempimenti di competenza;
6.
di disporre la
pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.