IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata
di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘01.11.2016 per uso di seminativo “a
favore della Sig.ra LA PALOMBARA Teresa nata il 07.06.1965 e residente a Vasto
(CH) in Via Strada Statale 16 Nord 108,
a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di mq. 13.060 circa delle zone del
Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale
delle concessioni con i numeri 282, 283 e 287, la suddetta concessione
rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai
sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della
Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui
in premessa, ammonta ad euro € . 141,00;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0025042/17 del
06.02.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di
cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere (art. 21 – 22).
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo
SUD di Chieti n. RA/0025042/17 del 06.02.2017 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente
provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito
istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
9.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo