L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia  in Comune di Vasto (CH) - Ditta TOSONE Livio . 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.           il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘01.11.2016 per uso di seminativo “a favore del Sig. TOSONE Livio nato il 23.08.1954 e residente a Vasto (CH) in Corso Europa 8, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq.  6.210 circa della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia  in Comune di Vasto (CH)  distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 331/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2.           l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998  n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 77,00;

3.           le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4.           di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0078590/17 del 24.03.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5.           di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

-              obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .

-              divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

-              immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6.           la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0078590/17 del 24.03.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7.           di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;

8.           di pubblicare la presente Determinazione sul  Bollettino Ufficiale   della Regione Abruzzo;

 

9.           la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo