IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e la voltura della concessione precaria
per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2016 per uso di
colture erbacee “a favore del Sig. MANZOLI Lorenzo nato a Pescara il 09.11.1998
e residente a Cugnoli (PE) in C/da Cesura 21, a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie
di mq. 87 circa della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli
(PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 217/d,
la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della
203/83 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 10,00 ;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo
EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato
alla nota dello STA medesimo n. RA/0068301/17 del 15.03.2017, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo EST di Teramo, in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere (art. 21 – 22) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione
.
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo n. RA/0068301/17 del 15.03.2017 da parte del
concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo ;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo