IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata
di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘01.11.2016 per uso di colture erbacee
“ a favore del Sig. CELLI Alberto nato a Corvara (PE) il 18.04.1949 ed ivi residente in C/da Pretara
1, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di mq. 5.350 circa delle zone del
Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) distinte sulla planimetria
generale delle concessioni con i numeri 45 e 75, la suddetta concessione
rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’
area tratturale verrà trasferita al patrimonio
del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della
Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui
in premessa, ammonta ad euro € . 47,86;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0068322/17 del
15.03.2017 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo EST di Teramo, in sede della notifica di
cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004, in particolare
:
-
-obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’
Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione
.
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo
EST di Teramo n. RA/0068322/17 del 15.03.2017 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale ;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo