IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata
di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘01.11.2016 per uso di seminativo,
giardino e porzione di fabbricato civile abitazione “a favore del Sig. CIANCI
Franco nato il 30.01.1946 e residente a Scerni (CH) in Via Tratturo 132, a
corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo
punto 5), della superficie di mq. 2.667 circa delle zone del Tratturo Lanciano
– Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri 40/A3 (ex 204 II° tronco), 232/A e 233/A, la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà
trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’ ammontare del canone annuo
dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo
1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 154,00;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0025042/17 del
06.02.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di
cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere (art. 21 – 22) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD
di Chieti n. RA/0025042/17 del 06.02.2017 da parte del concessionario, nonché
di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs.
42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo