Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Finalità e divieti)

 

1.      Ai fini della tutela della salute umana, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e degli animali, la Regione Abruzzo, in attuazione dei principi statali ed europei in materia, interviene per prevenire e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti volontari di animali domestici e selvatici provocati dall’utilizzo di esche avvelenate.

2.      Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità degli animali e dell’ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, tali da poter causare intossicazioni, lesioni o la morte dell’animale che li ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione di cui all’articolo 2.

3.      Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione di tale divieto.

 

Art. 2

(Derattizzazione ed utilizzazione di esche avvelenate per invertebrati)

 

1.      L’utilizzo di esche e bocconi destinati ad interventi di eliminazione di molluschi ed artropodi è consentito comunque solo nelle immediate vicinanze delle abitazioni e nelle aree coltivate purché all’interno di idonei contenitori che ne impediscano l’assunzione da parte di animali appartenenti alla fauna omeoterma selvatica o domestica.

2.      Le attività di derattizzazione riguardanti locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro, sono subordinate a comunicazione al Comune e alla ASL da parte dei proprietari o degli altri aventi diritto almeno quindici giorni prima. Nella comunicazione sono indicate durata del trattamento, sostanze o principi attivi utilizzati nonché le aree interessate.

3.      Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, previo parere della ASL, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e la sostanza da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.

4.      I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato.

 

Art. 3

(Compiti del medico veterinario)

 

1.      Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario territorialmente competente, al Gruppo provinciale dei Carabinieri Forestali, all’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise e all’Ente gestore dell’area protetta eventualmente competente, secondo le procedure di cui all’O.M. 13 giugno 2016 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati).

2.      Il medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, o direttamente o tramite l'Azienda ASL, deve altresì inviare l'animale o qualsiasi campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno, alla struttura indicata all'articolo 4.

3.      In caso di urgenza, ai fini della tutela di specie animali selvatiche di particolare interesse conservazionistico ed oggetto di tutela ai sensi delle direttive comunitarie vigenti, all’invio di carcasse e campioni di cui al comma 2 potranno prevedere anche i medici veterinari in servizio presso gli Enti gestori dei Parchi avvisando contestualmente il Servizio veterinario della ASL competente per territorio.

 

Art. 4

(Istituto Zooprofilattico Sperimentale)

 

1.      Le carcasse ed i campioni biologici di cui all’articolo 3 vengono conferiti all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise che sottopone a necroscopia l'animale ed effettua gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.

2.      Gli esami necroscopici di cui al comma 1 sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal conferimento delle carcasse e dei campioni biologici, comunicandone immediatamente gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, al Gruppo provinciale dei Carabinieri Forestali, al sindaco e, per i territori di competenza, all’Ente gestore dell’area protetta.

3.      La Regione, previa apposita convenzione con l’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise, può attribuire allo stesso specifiche risorse finalizzate alla realizzazione e aggiornamento di un apposito registro regionale per il monitoraggio e la prevenzione dei casi di avvelenamento della fauna.

 

Art.5

(Compiti del sindaco)

 

1.      Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 3, ovvero sulla base delle denunce o delle segnalazioni degli interessati, dà immediate disposizioni per l’apertura di una indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti ai sensi dell’articolo 7 dell’O.M. 13 giugno 2016 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati).

 

Art. 6

(Prevenzione e vigilanza)

 

1.      La Regione può affidare all'Arma dei Carabinieri, con apposita convenzione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), le attività di prevenzione e monitoraggio del fenomeno dell'uso di esche e bocconi avvelenati, mediante l'impiego delle unità cinofile antiveleno.

2.      All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono: i Carabinieri Forestali dello Stato, la Polizia Municipale, i Guardia Parco.

 

Art. 7

(Sanzioni amministrative)

 

1.      Fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è punito, altresì, con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 620,00.

2.      L'inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 26,00 a euro 103,00. In caso di recidiva il Comune invia gli atti all'Ordine dei Medici Veterinari competente per l'accertamento di eventuali illeciti disciplinari.

3.      E' previsto il sequestro cautelare delle esche e dei bocconi, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e la confisca amministrativa con ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

4.      Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alla presente legge è previsto il raddoppio delle relative sanzioni.

5.      I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettano ai Comuni nel cui territorio sono avvenute le violazioni con le modalità di cui alla legge 689/1981.

 

Art. 8

(Norma finanziaria)

 

1.      L’applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 25 maggio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso