E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Finalità e divieti)
1. Ai fini della tutela della salute umana,
dell’igiene pubblica, dell’ambiente e degli animali, la Regione Abruzzo, in
attuazione dei principi statali ed europei in materia, interviene per prevenire
e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti volontari di animali domestici e
selvatici provocati dall’utilizzo di esche avvelenate.
2. Ai fini della tutela della salute
pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità degli animali e dell’ambiente, è
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e
abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche,
tali da poter causare intossicazioni, lesioni o la morte dell’animale che li
ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione di cui all’articolo 2.
3. Sono fatte salve le disposizioni della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) concernenti il divieto di uso dei
bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative
alla violazione di tale divieto.
Art. 2
(Derattizzazione ed utilizzazione di
esche avvelenate per invertebrati)
1. L’utilizzo di esche e bocconi destinati ad
interventi di eliminazione di molluschi ed artropodi è consentito comunque solo
nelle immediate vicinanze delle abitazioni e nelle aree coltivate purché
all’interno di idonei contenitori che ne impediscano l’assunzione da parte di
animali appartenenti alla fauna omeoterma selvatica o domestica.
2. Le attività di derattizzazione riguardanti
locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro, sono
subordinate a comunicazione al Comune e alla ASL da parte dei proprietari o
degli altri aventi diritto almeno quindici giorni prima. Nella comunicazione
sono indicate durata del trattamento, sostanze o principi attivi utilizzati
nonché le aree interessate.
3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2,
previo parere della ASL, il Comune può autorizzare eventuali interventi di
derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento
e la sostanza da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono
segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del
ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.
4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla
custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul
territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti
responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del
trattamento e il principio attivo utilizzato.
Art. 3
(Compiti del medico veterinario)
1. Il medico veterinario che emette diagnosi
di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o
selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario
territorialmente competente, al Gruppo provinciale dei Carabinieri Forestali,
all’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise e all’Ente gestore
dell’area protetta eventualmente competente, secondo le procedure di cui
all’O.M. 13 giugno 2016 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche
o di bocconi avvelenati).
2. Il medico veterinario, nei casi di cui al
comma 1, o direttamente o tramite l'Azienda ASL, deve altresì inviare l'animale
o qualsiasi campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno, alla
struttura indicata all'articolo 4.
3. In caso di urgenza, ai fini della tutela
di specie animali selvatiche di particolare interesse conservazionistico
ed oggetto di tutela ai sensi delle direttive comunitarie vigenti, all’invio di
carcasse e campioni di cui al comma 2 potranno prevedere anche i medici
veterinari in servizio presso gli Enti gestori dei Parchi avvisando
contestualmente il Servizio veterinario della ASL competente per territorio.
Art. 4
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale)
1. Le carcasse ed i campioni biologici di cui
all’articolo 3 vengono conferiti all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise che sottopone a necroscopia l'animale ed effettua gli
opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o
prelevati in sede necroscopica.
2. Gli esami necroscopici di cui al comma 1
sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal conferimento delle carcasse
e dei campioni biologici, comunicandone immediatamente gli esiti al medico
veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio veterinario della ASL
territorialmente competente, al Gruppo provinciale dei Carabinieri Forestali,
al sindaco e, per i territori di competenza, all’Ente gestore dell’area
protetta.
3. La Regione, previa apposita convenzione
con l’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise, può attribuire allo
stesso specifiche risorse finalizzate alla realizzazione e aggiornamento di un
apposito registro regionale per il monitoraggio e la prevenzione dei casi di
avvelenamento della fauna.
Art.5
(Compiti del sindaco)
1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni
di cui all'articolo 3, ovvero sulla base delle denunce o delle segnalazioni
degli interessati, dà immediate disposizioni per l’apertura di una indagine da
effettuare in collaborazione con le autorità competenti ai sensi dell’articolo
7 dell’O.M. 13 giugno 2016 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di
esche o di bocconi avvelenati).
Art. 6
(Prevenzione e vigilanza)
1. La Regione può affidare all'Arma dei
Carabinieri, con apposita convenzione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 13
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
le attività di prevenzione e monitoraggio del fenomeno dell'uso di esche e
bocconi avvelenati, mediante l'impiego delle unità cinofile antiveleno.
2. All’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie provvedono: i Carabinieri Forestali dello Stato, la
Polizia Municipale, i Guardia Parco.
Art. 7
(Sanzioni amministrative)
1. Fatta salva l’applicazione delle ulteriori
sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è punito, altresì, con la sanzione
amministrativa da euro 103,00 a euro 620,00.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui
all’articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro
26,00 a euro 103,00. In caso di recidiva il Comune invia gli atti all'Ordine
dei Medici Veterinari competente per l'accertamento di eventuali illeciti
disciplinari.
3. E' previsto il sequestro cautelare delle
esche e dei bocconi, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale) e la confisca amministrativa con ordinanza di
ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.
4. Nel caso di reiterazione delle violazioni
di cui alla presente legge è previsto il raddoppio delle relative sanzioni.
5. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie spettano ai Comuni nel cui territorio sono avvenute le violazioni
con le modalità di cui alla legge 689/1981.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. L’applicazione della presente legge non
comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 25 maggio 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso