Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico. locale)

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della L.R. 26/2016)

 

1.      All'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche di cui al comma 4 è esclusa anche per i Comuni assegnatari colpiti dagli eventi sismici del 2016 e ricompresi negli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229.".

 

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

 

1.      La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 25 maggio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso