E ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Modifica all'articolo 1 della L.R.
26/2016)
1. All'articolo 1 della legge regionale 19
agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico
locale), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4
bis. La riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche di cui
al comma 4 è esclusa anche per i Comuni assegnatari colpiti dagli eventi
sismici del 2016 e ricompresi negli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 2016) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229.".
Art. 2
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 25 maggio 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso