E ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Modifica all'articolo 1 della L.R.
41/2016)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla
riduzione strutturale della spesa pubblica) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma
11, lett. a), punti 1) e 2) del D.L. 95/2012".
Art. 2
(Modifica all'articolo 5 della L.R.
42/2016)
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 della
legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica
Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo
(REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove
norme per il Soccorso in ambiente montano) è aggiunto, in fine, il seguente:
"2
ter. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi
nazionali e nelle aree protette, le funzioni regionali di cui al presente
articolo sono esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al
Piano di ciascun parco e area protetta ed in conformità alle misure di
salvaguardia eventualmente previste.".
Art. 3
(Modifica all'articolo 6 della L.R.
42/2016)
1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 6 della
L.R. 42/2016, è aggiunto, in fine, il seguente:
"1
quater. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei
parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni di cui al presente articolo
sono affidate ai soggetti di cui al comma 1 dai rispettivi enti gestori
mediante apposita convenzione ed esercitate nel rispetto ed in conformità al
Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta.".
Art. 4
(Modifiche all'articolo 7 della L.R.
42/2016)
1. All'articolo 7 della L.R. 42/2016 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 le parole
"in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e
delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza
e" sono soppresse;
b) alla lettera b) del comma 1, dopo le
parole "– comitato Abruzzo" sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ". Limitatamente ai percorsi e sentieri ricadenti all'interno dei
parchi, il programma di manutenzione ordinaria è adottato previa intesa con
ciascun Ente parco";
c) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il
seguente:
"1
bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, gli Enti parco provvedono
alla manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e
concorrono all'aggiornamento dell'archivio della REASTA attraverso l'invio alla
Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di
propria competenza.".
Art. 5
(Modifica all'articolo 10 della L.R.
42/2016)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della
L.R. 42/2016, è inserito il seguente:
"1
bis. Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale di cui al
comma 1 che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi
nazionali e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del Regolamento
e del Piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle
porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le
azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o
concordati con gli stessi.".
Art. 6
(Modifica all'articolo 14 della L.R.
42/2016)
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della L.R.
42/2016, le parole "Il regolamento stabilisce tra l'altro:" sono
sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti all'interno dei parchi e delle aree protette,
il regolamento stabilisce, tra l'altro:".
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non
derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 25 maggio 2017
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
***************
TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
25
MAGGIO 2017, N. 33
"Modifiche ed integrazioni alle
leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla
riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42
(Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica
Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane
e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2016, N. 41
Concorso della Regione Abruzzo alla
riduzione strutturale della spesa pubblica.
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere
al contenimento della spesa del personale, all'esito della riduzione della
propria dotazione organica in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riconosce al personale risultante in
sovrannumero e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lett. a) del medesimo articolo 2, un'indennità, sostitutiva
del preavviso di cui all'articolo 12, commi 4 e 9, del vigente C.C.N.L. del 9
maggio 2006, di importo pari alla retribuzione spettante per il periodo di sei
mesi previsto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferme restando le disposizioni dettate
dall'articolo 2, comma 11, lett. a), punti 1) e 2)
del D.L. 95/2012.
2. L'indennità di cui al comma 1 è
corrisposta in ratei mensili a far data dal mese successivo a quello di
collocamento in quiescenza.
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 42
Istituzione Rete Escursionistica
Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo
(REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove
norme per il Soccorso in ambiente montano.
Art. 5
(Funzioni e competenze della Regione
Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo, per il tramite della
struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il
supporto del Coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 8, provvede
alla gestione e organizzazione della REASTA con la collaborazione dei Comuni,
dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo,
del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide
alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della
Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo e degli enti gestori dei
parchi nazionali e delle aree protette regionali.
2. La Regione Abruzzo svolge in particolare
le seguenti funzioni:
a) gestione e aggiornamento dell'archivio
della REASTA;
b) promozione dell'attività di validazione in
ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle
attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche, anche su richiesta dei
soggetti di cui al comma 1;
c) promozione della conoscenza, divulgazione
e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e
la pubblicazione della carta escursionistica regionale, sia in formato cartaceo
che digitale, contenente i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo
3;
d) approvazione del programma triennale degli
interventi straordinari di cui all'articolo 10;
e) promozione della formazione e
coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attività
escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche;
f) attività di consulenza e supporto tecnico
in materia di gestione e manutenzione della REASTA in collaborazione con il CAI
Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale
guide alpine Abruzzo e il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;
g) promozione della formazione degli
operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
h) promozione, anche attraverso appositi
finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e
attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi;
i) predisposizione, all'occorrenza, di
programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai
percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento e
collegamento con reti escursionistiche nazionali;
j) approvazione del regolamento di cui
all'articolo 14.
2-bis.
Con atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene
stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi
prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo
ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano
quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle
eventuali spese.
2-ter. Limitatamente alla
porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree
protette, le funzioni regionali di cui al presente articolo sono esercitate nel
rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area
protetta ed in conformità alle misure di salvaguardia eventualmente previste.
Art. 6
(Funzioni e competenze del CAI Abruzzo,
del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio delle guide alpine
Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e della Federazione
Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo)
1. Al fine di garantire la massima efficienza
nell'attivazione e gestione dell'archivio della REASTA, sono affidati al CAI
Abruzzo attraverso la rete del volontariato CAI, al Collegio regionale maestri
di sci Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo, al Collegio delle guide
speleologiche Abruzzo e alla Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo,
mediante convenzione, rispettivamente i seguenti compiti e funzioni:
a) al CAI Abruzzo:
1) controllo, indicazione e monitoraggio
degli interventi di segnaletica sentieristica;
b) al Collegio guide alpine Abruzzo:
1) attribuzione del numero identificativo sul
terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di
arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista
ciclabile e di mountain biking e itinerario free ride;
2) rilevamento dei dati sentieristici, da
utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;
3) manutenzione dei sentieri e percorsi
inseriti nella REASTA;
4) monitoraggio dei comprensori comprendenti
gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
c) al Collegio regionale Maestri di sci
Abruzzo:
1) monitoraggio dei comprensori comprendenti
gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
d) al Collegio Guide Speleologiche Abruzzo:
1)
attribuzione del numero identificativo all'ingresso di ogni cavità e di ogni
torrente;
2)
rilevamento dei dati speleologici e torrentistici, da
utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;
3)
manutenzione dei percorsi attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella
REASTA;
4)
monitoraggio delle aree carsiche comprendenti grotte e torrenti.
1-bis.
Con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di
pianificazione territoriale viene stabilito l'importo per la copertura delle
spese ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività elencate al comma
1.
1-ter.
Il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione
territoriale successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1-bis
provvede a stipulare le necessarie convenzioni con tutti o con alcuni dei
soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1.
1 quater. Limitatamente alla
porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree
protette, le funzioni di cui al presente articolo sono affidate ai soggetti di
cui al comma 1 dai rispettivi enti gestori mediante apposita convenzione ed
esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun
parco e area protetta.
Art. 7
(Funzioni e competenze dei Comuni e
delle ASBUC)
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi
di legge e di una maggiore partecipazione degli enti locali alla gestione della
REASTA, i Comuni e, ove presenti, le ASBUC:
a) gestiscono la porzione di REASTA afferente
al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e
sentieri di cui al comma 1 dell'articolo 3, [in collaborazione e raccordo con
gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti
nel territorio di loro competenza e] stipulando convenzioni e collaborazioni
con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio
regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche
Abruzzo;
b) predispongono ed approvano entro il 30
novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione
ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza,
ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi;
il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi
di omogeneizzazione della segnaletica, in coerenza con i criteri stabiliti nel
regolamento attuativo di cui all'articolo 14; per la manutenzione ordinaria i
Comuni interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI
Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale
delle guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo
e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo. Limitatamente ai percorsi e sentieri
ricadenti all'interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria è
adottato previa intesa con ciascun Ente parco;
c) verificano che la manutenzione dei
percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e
dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;
d) predispongono i nuovi inserimenti e
raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio
della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le
proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri
escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici,
pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione
del percorso e dalla documentazione inerente la proprietà della viabilità;
e) inviano alla Regione proposte per la
redazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui
all'articolo 10, coordinandosi, ove necessario secondo la normativa vigente,
con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali;
f) possono stipulare convenzioni con le
forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento
dell'attività di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti di cui
all'articolo 12.
1-bis. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 6, gli Enti parco provvedono alla manutenzione ed al
controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e concorrono
all'aggiornamento dell'archivio della REASTA attraverso l'invio alla Regione di
proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria
competenza.
Art. 10
(Programma triennale degli interventi
straordinari sulla REASTA)
1. La Regione Abruzzo approva ogni tre anni
il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA. Il
programma, predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di
pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente
in materia di turismo e con il supporto del CTR, è approvato dalla Giunta
regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori
dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.
1 bis. Gli interventi e le azioni
proposti nel programma triennale di cui al comma 1 che interessano porzioni di
territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette
devono rispettare le prescrizioni del Regolamento e del Piano del parco o area
protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di territorio regionale
ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma
triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con gli stessi.
2. Il programma contiene azioni mirate a:
a) promuovere la frequentazione consapevole e
responsabile della montagna, sostenendo iniziative e manifestazioni
promozionali di sensibilizzazione rivolte a favore delle popolazioni montane;
b) sostenere iniziative didattiche attraverso
corsi di formazione, di aggiornamento e stage, realizzate in ambito regionale
ed extraregionale, organizzate dal CAI Abruzzo, dal Collegio regionale maestri
di sci Abruzzo, dal Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo e dal
Collegio regionale delle guide speleologiche Abruzzo, rivolte prioritariamente
ai residenti nei comuni montani, in particolare ai giovani, per far acquisire
livelli crescenti di conoscenze, competenze, abilità ed esperienza nella
pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo;
c) sostenere attività di educazione
ambientale in coordinamento con i Parchi Nazionali, le aree protette regionali
ed i Centri di Educazione Ambientale riconosciuti ai sensi della legge
regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di
educazione ambientale) ed in attuazione dei programmi comunitari, nazionali e
regionali nelle materie dedicate, in territorio montano, realizzate in ambito
scolastico, di ogni ordine e grado, al fine di proporre la montagna come
laboratorio dove realizzare concretamente interventi ed esperienze che,
attraverso la promozione di attività all'aperto, non si limitino ad interessare
i giovani sotto l'aspetto fisico-sportivo, ma si propongano anche di dare
impulso a quello formativo, sociale e culturale;
d) promuovere la realizzazione, la
pubblicazione e la divulgazione della cartografia escursionistica,
speleologica, torrentistica di qualità;
e) favorire la creazione, la pubblicizzazione
e il mantenimento della rete delle strutture ricettive funzionali all'attività
escursionistica, speleologica, torrentistica;
f) favorire lo sviluppo dell'attività
escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica
quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per
sostenere uno sviluppo turistico sostenibile;
g) favorire la fruizione turistica ricreativa
sostenibile dei percorsi della REASTA e promuoverne la conoscenza e l'immagine
al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più
periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione
dell'ambiente naturale;
h) coinvolgere le comunità locali in
un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione che le renda
soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla
REASTA, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter
semplificati per i soggetti di cui all'articolo 6;
i) preservare il patrimonio storico e
culturale dei centri storici e dei borghi rurali quali luoghi privilegiati
destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REASTA;
j) sostenere lo sviluppo della pratica
sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle
patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;
k) favorire l'integrazione con la rete del
trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la
creazione di nuove connessioni con la rete esistente;
l) favorire l'intermodalità
del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici
integranti la mobilità pedonale, ciclistica e ippica e dei necessari punti di
incontro e scambio ad essa funzionali in coordinamento con i programmi e le
attività delle arre protette regionali ed i Parchi Nazionali e le previsioni
dei Piani di Assetto e Piani del Parco;
m) favorire l'introduzione di buone pratiche
relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare
attenzione alla regimazione delle acque superficiali;
n) garantire la fruibilità e la sicurezza dei
percorsi escursionistici inseriti nella REASTA particolarmente attraverso
programmi di manutenzione straordinaria;
o) favorire la corretta fruizione e
conservazione dei percorsi della REASTA promuovendo il coordinato
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
p) migliorare i servizi di fruizione della
REASTA, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale dell'archivio, in
particolare regolamentando l'utilizzo della REASTA in funzione delle differenti
tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie
e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;
q) garantire la fruibilità e la sicurezza dei
percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, vie
ferrate, vie alpinistiche, vie di arrampicata sportiva, tratturi, ippovie, piste ciclabili, piste mountain biking ed
itinerari free ride inseriti nella REASTA.
3. Per la realizzazione delle attività di cui
al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi ai Comuni e agli enti
pubblici interessati, nonché alle scuole di montagna e di escursionismo
naturalistico previste dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86
(Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di
aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo),
alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e
soggetti privati qualificati che contribuiscono alla realizzazione delle
attività di cui al comma 2.
4. In via di prima attuazione della presente
legge e sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto
del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione
territoriale viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano
quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti
cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei
contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016.
Art. 14
(Regolamento attuativo)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, approva il regolamento attuativo, sentito il parere del CTR di cui
all'articolo 8.
2. Fermo
restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti
all'interno dei parchi e delle aree protette, il regolamento stabilisce, tra
l'altro:
a) le caratteristiche tecniche a cui deve
essere uniformata la segnaletica della REASTA, prevedendo anche un termine per
l'adeguamento della segnaletica esistente;
b) i criteri e le prescrizioni per la
progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici, alpinistici,
speleologici e torrentistici rientranti nella REASTA;
c) la struttura e le modalità di
organizzazione e aggiornamento della base dati del catasto REASTA;
d) le modalità di catalogazione dei percorsi
e le informazioni minime che devono essere riportate;
e) i criteri generali di manutenzione dei
percorsi della REASTA;
f) le modalità di designazione e di rinnovo
del coordinamento tecnico regionale;
g) i requisiti formativi e le competenze
tecniche di cui devono essere in possesso i componenti dell'organo previsto
all'articolo 8.
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo del comma 11 dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento delle
imprese del settore bancario), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 2
(Riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni)
(Omissis)
11. Fermo restando il divieto di effettuare,
nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove
assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero,
le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a),
previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica,
della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo
restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per
le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle
riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con
le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto
previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure
in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino
in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del
diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base
alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del
trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di
anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla
predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di
appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità
di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini
della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il
personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del
31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al
momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla
base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati
successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il
diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo
24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre
2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto
di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi
di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non
riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei
collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) [LETTERA
ABROGATA DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10]
e) definizione, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di
criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del
personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli
interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono
definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto
delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i
contratti di tempo parziale del restante personale.
(Omissis)