Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della L.R. 41/2016)

 

1.      Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 11, lett. a), punti 1) e 2) del D.L. 95/2012".

 

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 della L.R. 42/2016)

 

1.      Dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano) è aggiunto, in fine, il seguente:

"2 ter. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni regionali di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta ed in conformità alle misure di salvaguardia eventualmente previste.".

 

Art. 3

(Modifica all'articolo 6 della L.R. 42/2016)

 

1.      Dopo il comma 1 ter dell'articolo 6 della L.R. 42/2016, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1 quater. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni di cui al presente articolo sono affidate ai soggetti di cui al comma 1 dai rispettivi enti gestori mediante apposita convenzione ed esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta.".

 

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della L.R. 42/2016)

 

1.      All'articolo 7 della L.R. 42/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      alla lettera a) del comma 1 le parole "in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e" sono soppresse;

b)      alla lettera b) del comma 1, dopo le parole "– comitato Abruzzo" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Limitatamente ai percorsi e sentieri ricadenti all'interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria è adottato previa intesa con ciascun Ente parco";

c)      dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, gli Enti parco provvedono alla manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e concorrono all'aggiornamento dell'archivio della REASTA attraverso l'invio alla Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria competenza.".

 

Art. 5

(Modifica all'articolo 10 della L.R. 42/2016)

 

1.      Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 42/2016, è inserito il seguente:

"1 bis. Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale di cui al comma 1 che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del Regolamento e del Piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con gli stessi.".

 

Art. 6

(Modifica all'articolo 14 della L.R. 42/2016)

 

1.      Al comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 42/2016, le parole "Il regolamento stabilisce tra l'altro:" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti all'interno dei parchi e delle aree protette, il regolamento stabilisce, tra l'altro:".

 

Art. 7

(Norma finanziaria)

 

1.      Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 25 maggio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

25 MAGGIO 2017, N. 33

"Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2016, N. 41

Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica.

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.      La Regione Abruzzo, al fine di concorrere al contenimento della spesa del personale, all'esito della riduzione della propria dotazione organica in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riconosce al personale risultante in sovrannumero e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lett. a) del medesimo articolo 2, un'indennità, sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 12, commi 4 e 9, del vigente C.C.N.L. del 9 maggio 2006, di importo pari alla retribuzione spettante per il periodo di sei mesi previsto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 11, lett. a), punti 1) e 2) del D.L. 95/2012.

2.      L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili a far data dal mese successivo a quello di collocamento in quiescenza.

 

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 42

Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.

 

Art. 5

(Funzioni e competenze della Regione Abruzzo)

 

1.      La Regione Abruzzo, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del Coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 8, provvede alla gestione e organizzazione della REASTA con la collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.

2.      La Regione Abruzzo svolge in particolare le seguenti funzioni:

a)      gestione e aggiornamento dell'archivio della REASTA;

b)      promozione dell'attività di validazione in ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1;

c)      promozione della conoscenza, divulgazione e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta escursionistica regionale, sia in formato cartaceo che digitale, contenente i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3;

d)      approvazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10;

e)      promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche;

f)       attività di consulenza e supporto tecnico in materia di gestione e manutenzione della REASTA in collaborazione con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo e il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;

g)      promozione della formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;

h)      promozione, anche attraverso appositi finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi;

i)       predisposizione, all'occorrenza, di programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali;

j)       approvazione del regolamento di cui all'articolo 14.

2-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese.

2-ter. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni regionali di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta ed in conformità alle misure di salvaguardia eventualmente previste.

 

Art. 6

(Funzioni e competenze del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio delle guide alpine Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo)

 

1.      Al fine di garantire la massima efficienza nell'attivazione e gestione dell'archivio della REASTA, sono affidati al CAI Abruzzo attraverso la rete del volontariato CAI, al Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo, al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e alla Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo, mediante convenzione, rispettivamente i seguenti compiti e funzioni:

a)      al CAI Abruzzo:

1)      controllo, indicazione e monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica;

b)      al Collegio guide alpine Abruzzo:

1)      attribuzione del numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di mountain biking e itinerario free ride;

2)      rilevamento dei dati sentieristici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;

3)      manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti nella REASTA;

4)      monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;

c)      al Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo:

1)      monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;

d)      al Collegio Guide Speleologiche Abruzzo:

1) attribuzione del numero identificativo all'ingresso di ogni cavità e di ogni torrente;

2) rilevamento dei dati speleologici e torrentistici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;

3) manutenzione dei percorsi attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA;

4) monitoraggio delle aree carsiche comprendenti grotte e torrenti.

1-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito l'importo per la copertura delle spese ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività elencate al comma 1.

1-ter. Il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1-bis provvede a stipulare le necessarie convenzioni con tutti o con alcuni dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1.

1 quater. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni di cui al presente articolo sono affidate ai soggetti di cui al comma 1 dai rispettivi enti gestori mediante apposita convenzione ed esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta.

 

Art. 7

(Funzioni e competenze dei Comuni e delle ASBUC)

 

1.      Al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge e di una maggiore partecipazione degli enti locali alla gestione della REASTA, i Comuni e, ove presenti, le ASBUC:

a)      gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri di cui al comma 1 dell'articolo 3, [in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e] stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;

b)      predispongono ed approvano entro il 30 novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi; il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi di omogeneizzazione della segnaletica, in coerenza con i criteri stabiliti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 14; per la manutenzione ordinaria i Comuni interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo. Limitatamente ai percorsi e sentieri ricadenti all'interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria è adottato previa intesa con ciascun Ente parco;

c)      verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;

d)      predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione del percorso e dalla documentazione inerente la proprietà della viabilità;

e)      inviano alla Regione proposte per la redazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10, coordinandosi, ove necessario secondo la normativa vigente, con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali;

f)       possono stipulare convenzioni con le forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento dell'attività di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti di cui all'articolo 12.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, gli Enti parco provvedono alla manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e concorrono all'aggiornamento dell'archivio della REASTA attraverso l'invio alla Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria competenza.

 

Art. 10

(Programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA)

 

1.      La Regione Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA. Il programma, predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di turismo e con il supporto del CTR, è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.

1 bis. Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale di cui al comma 1 che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del Regolamento e del Piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con gli stessi.

2.      Il programma contiene azioni mirate a:

a)      promuovere la frequentazione consapevole e responsabile della montagna, sostenendo iniziative e manifestazioni promozionali di sensibilizzazione rivolte a favore delle popolazioni montane;

b)      sostenere iniziative didattiche attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e stage, realizzate in ambito regionale ed extraregionale, organizzate dal CAI Abruzzo, dal Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, dal Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo e dal Collegio regionale delle guide speleologiche Abruzzo, rivolte prioritariamente ai residenti nei comuni montani, in particolare ai giovani, per far acquisire livelli crescenti di conoscenze, competenze, abilità ed esperienza nella pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo;

c)      sostenere attività di educazione ambientale in coordinamento con i Parchi Nazionali, le aree protette regionali ed i Centri di Educazione Ambientale riconosciuti ai sensi della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) ed in attuazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali nelle materie dedicate, in territorio montano, realizzate in ambito scolastico, di ogni ordine e grado, al fine di proporre la montagna come laboratorio dove realizzare concretamente interventi ed esperienze che, attraverso la promozione di attività all'aperto, non si limitino ad interessare i giovani sotto l'aspetto fisico-sportivo, ma si propongano anche di dare impulso a quello formativo, sociale e culturale;

d)      promuovere la realizzazione, la pubblicazione e la divulgazione della cartografia escursionistica, speleologica, torrentistica di qualità;

e)      favorire la creazione, la pubblicizzazione e il mantenimento della rete delle strutture ricettive funzionali all'attività escursionistica, speleologica, torrentistica;

f)       favorire lo sviluppo dell'attività escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico sostenibile;

g)      favorire la fruizione turistica ricreativa sostenibile dei percorsi della REASTA e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;

h)      coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REASTA, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'articolo 6;

i)       preservare il patrimonio storico e culturale dei centri storici e dei borghi rurali quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REASTA;

j)       sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;

k)      favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;

l)       favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica e ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali in coordinamento con i programmi e le attività delle arre protette regionali ed i Parchi Nazionali e le previsioni dei Piani di Assetto e Piani del Parco;

m)     favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali;

n)      garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REASTA particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;

o)      favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REASTA promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

p)      migliorare i servizi di fruizione della REASTA, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale dell'archivio, in particolare regolamentando l'utilizzo della REASTA in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;

q)      garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, vie ferrate, vie alpinistiche, vie di arrampicata sportiva, tratturi, ippovie, piste ciclabili, piste mountain biking ed itinerari free ride inseriti nella REASTA.

3.      Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi ai Comuni e agli enti pubblici interessati, nonché alle scuole di montagna e di escursionismo naturalistico previste dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo), alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e soggetti privati qualificati che contribuiscono alla realizzazione delle attività di cui al comma 2.

4.      In via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016.

 

Art. 14

(Regolamento attuativo)

 

1.      Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo, sentito il parere del CTR di cui all'articolo 8.

2.      Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti all'interno dei parchi e delle aree protette, il regolamento stabilisce, tra l'altro:

a)      le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REASTA, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;

b)      i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici rientranti nella REASTA;

c)      la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del catasto REASTA;

d)      le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;

e)      i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA;

f)       le modalità di designazione e di rinnovo del coordinamento tecnico regionale;

g)      i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso i componenti dell'organo previsto all'articolo 8.

 

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Riferimenti normativi

Il testo del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 2

(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

 

(Omissis)

11.    Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a)      applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1)      che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2)      che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b)      predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;

c)    individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);

d)    [LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10]

e)    definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

(Omissis)