E ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Modifica del
titolo della L.R. 28/2002)
1. Al
titolo della legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) le parole "sull'intermodalità regionale" sono sostituite dalle
seguenti: "in materia di nodi logistici regionali".
Art. 2
(Integrazione
all'articolo 1 della L.R. 28/2002)
1. All'articolo
1 della L.R. 28/2002, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Ai fini dell'applicazione della
presente legge, per nodi logistici regionali si intendono le infrastrutture
logistiche di proprietà regionale rappresentate dall'Interporto d'Abruzzo sito
in Manoppello e dal Centro Smistamento Merci della Marsica sito in
Avezzano, costituenti retroporto d'Abruzzo, e dagli
Autoporti di Roseto degli Abruzzi e di San Salvo.".
Art. 3
(Sostituzione
dell'articolo 3 della L.R. 28/2002)
1. L'articolo
3 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Individuazione
dei soggetti gestori dei nodi logistici regionali)
1. Entro
trenta giorni dall'adozione da parte della Giunta regionale degli indirizzi di
cui al comma 4, il Dipartimento competente della Giunta regionale (di seguito
"Dipartimento competente") svolge le procedure ad evidenza pubblica,
in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture), finalizzate alla gestione in concessione dei nodi logistici
regionali e delle relative dotazioni infrastrutturali per l'individuazione dei
soggetti gestori di ciascun nodo con esperienza, conoscenza e competenza nel
campo delle attività previste dalla presente legge.
2. Sulla
base degli indirizzi di cui al comma 4, il Dipartimento competente può
procedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016, all'aggiudicazione frazionata dei singoli nodi mediante assegnazione a
titolo oneroso di aree e immobili, classificati in uno o più lotti a favore di
imprese singole o associate, industriali, artigianali, produttive o di servizi,
nonché operanti nel campo della logistica e dei trasporti purché detto
frazionamento non costituisca di fatto un ostacolo all'espletamento delle
procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla
gestione in concessione dei nodi logistici regionali, considerati
complessivamente nell'insieme di tutte le aree, gli immobili e le
infrastrutture costituendi il nodo logistico stesso e al perseguimento di una efficiente e produttiva gestione del nodo logistico.
3. Per lo
svolgimento delle procedure finalizzate all'individuazione dei gestori dei nodi
logistici e degli assegnatari di parti di essi ai sensi dei commi 1 e 2 (di
seguito "soggetti gestori"), la Regione può avvalersi, a titolo
gratuito, dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Regionale per le Attività
Produttive (A.R.A.P.) nel rispetto della normativa statale ed europea di
riferimento.
4. Entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta, sentiti i
Comuni dove hanno sede i nodi logistici e la Commissione consiliare competente,
adotta un atto di indirizzo con cui definisce, tenuto conto delle specificità
di ciascuno dei nodi logistici e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, efficienza ed economicità, i criteri e le condizioni per
procedere alla gestione unitaria o frazionata degli stessi, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2.
5. Con
l'atto di indirizzo di cui al comma 4, la Giunta regionale può prevedere i
criteri, le condizioni e i termini per procedere all'affidamento in comodato
gratuito ai Comuni territorialmente interessati, che ne fanno motivata
richiesta, delle infrastrutture dei singoli nodi logistici, al fine di
procedere all'individuazione dei soggetti gestori nel rispetto delle procedure
ad evidenza pubblica di cui ai commi 1 e 2.
Art. 4
(Sostituzione
dell'articolo 4 della L.R. 28/2002)
1. L'articolo
4 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Gestione
unitaria o assegnazione frazionata dei nodi logistici regionali)
1. La
gestione unitaria o l'assegnazione frazionata dei nodi logistici regionali di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 è finalizzata al perseguimento
dell'interesse generale e può comprendere anche la realizzazione di opere
dirette all'adeguamento strutturale, all'ampliamento e completamento delle
infrastrutture facenti parte dei medesimi nodi.
2. I
soggetti gestori individuati all'esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 3 provvedono direttamente all'adeguamento strutturale,
all'ampliamento o al completamento dei nodi logistici regionali, previa
autorizzazione dei competenti organi regionali, con costi a proprio carico. Restano
altresì a carico dei soggetti gestori le spese di gestione per l'intero
complesso logistico e quelle per le attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria dello stesso.
3. Ogni
eventuale conferimento di risorse pubbliche in favore dei soggetti gestori
individuati all'esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 è
effettuato nel rispetto e nei limiti della normativa europea vigente in materia
di aiuti di Stato.
Art. 5
(Abrogazione
dell'articolo 5 della L.R. 28/2002)
1. L'articolo
5 della L.R. 28/2002 è abrogato.
Art. 6
(Sostituzione
dell'articolo 6 della L.R. 28/2002)
1. L'articolo
6 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Misure per il
miglioramento delle condizioni ambientali e per lo sviluppo dell'intermodalità)
1. Per
conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di
sviluppo dell'intermodalità delle merci nel
territorio regionale, la Regione, a decorrere dall'esercizio 2018, promuove,
anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e
privati interessati, le azioni necessarie a:
a) ridurre
la congestione e aumentare la sicurezza stradale nelle aree a maggior criticità
anche attraverso la prioritaria predilezione di forme di gestione delle
infrastrutture efficienti, economiche e trasparenti, a tutela del contenimento
dei costi sostenuti dagli utenti;
b) migliorare
la qualità dell'aria limitando le emissioni di polveri sottili e di CO2
favorendo prioritariamente lo sviluppo del trasporto su ferro nella Regione;
c) favorire
lo sviluppo dell'intermodalità gomma-ferro e
nave-ferro-gomma;
d) favorire
l'utilizzo dell'Interporto d'Abruzzo e del Centro Smistamento Merci della
Marsica, cosiddetti retroporto d'Abruzzo, con
funzione di centro di raccolta e smistamento delle merci.
2. La
Giunta regionale individua annualmente, con propria deliberazione, le azioni da
avviare e le modalità di attuazione, definendo il relativo quadro finanziario e
le procedure per il monitoraggio delle risorse.
3. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, decorrenti
dall'esercizio 2018, trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente
stanziate al Titolo 2, Missione 10, Programma 05 dello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione Abruzzo con la legge di approvazione di
bilancio dei singoli esercizi finanziari.".
Art. 7
(Abrogazione
dell'articolo 7 della L.R. 28/2002)
1. L'articolo
7 della L.R. 28/2002 è abrogato.
Art. 8
(Modifiche
all'articolo 8 della L.R. 28/2002)
1. Al
comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 28/2002 le parole "le società di
gestione" sono sostituite dalle parole "i soggetti gestori dei nodi
logistici regionali e dell'Interporto d'Abruzzo".
2. Al
comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 28/2002 le parole "delle quattro
società di gestione" sono sostituite dalle parole "dei soggetti
gestori dei nodi logistici regionali e dell'Interporto d'Abruzzo".
Art. 9
(Disposizione
finanziaria)
1. Fermo
restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 6 della L.R. 28/2002, dall'applicazione
della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 10
(Entrata in
vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì
25 maggio 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
**************
TESTI
DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE
REGIONALE DI MODIFICA
25 MAGGIO 2017, N. 32
"Integrazioni
e modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi
sull'intermodalità regionale)"
(pubblicata in
questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti
dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26
(Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della
normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra
parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono disponibili
nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo
sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex
(L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al
diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE REGIONALE
29 NOVEMBRE 2002, N. 28
Norme ed indirizzi in materia di nodi logistici regionali.
Art. 1
(Finalità)
1. La
Regione Abruzzo, nell'àmbito delle sue finalità di crescita socio-economica e
di programmazione degli interventi volti a favorire lo sviluppo, il
miglioramento, la razionalizzazione e l'integrazione del trasporto merci e
passeggeri, autorizza la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare permanente, in conformità con gli atti di programmazione regionale,
a predisporre un documento attuativo degli interventi e delle priorità
finalizzate alla realizzazione di azioni di indirizzo e di sostegno al settore
in oggetto, sulla base delle disponibilità economiche e finanziarie indicate
nei documenti di bilancio e nei relativi capitoli di spesa.
1-bis.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, per nodi logistici regionali si
intendono le infrastrutture logistiche di proprietà regionale rappresentate
dall'Interporto d'Abruzzo sito in Manoppello e dal Centro Smistamento Merci
della Marsica sito in Avezzano, costituenti retroporto
d'Abruzzo, e dagli Autoporti di Roseto degli Abruzzi e di San Salvo.
Art. 5
(Indirizzi
unitari per le società di gestione previste dall'art. 3)
[1. Gli
Organi delle Società di cui al precedente art. 3 sono costituiti:
A) dall'Assemblea
dei Soci;
B) dal
Consiglio di Amministrazione;
C) dal
Collegio Sindacale.
2. L'Assemblea
è regolata dalle norme previste dal vigente ordinamento.
3. Il
Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo
di 9 membri ed è eletto dall'Assemblea secondo le modalità previste dallo
statuto della Società.
4. Il
Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente della Società e può procedere
alla nomina dell'Amministratore Delegato.
5. Alla
Regione spetta comunque l'indicazione della figura del Presidente del Consiglio
di Amministrazione.
6. Agli
eventuali Soci privati può essere attribuita l'indicazione della figura
dell'Amministratore Delegato.
7. Il
Collegio Sindacale è composto da 3 membri scelti nell'àmbito del relativo albo.
8. Le
Società possono dotarsi di proprio personale e può essere prevista la figura
del Direttore Tecnico.
9. Il
capitale sociale è inizialmente determinato nella seguente misura:
1. Autoporto
di Roseto degli Abruzzi
Euro 103291,00
2. Autoporto
di San Salvo
Euro 103291,000
3. Centro
Smistamento Merci della Marsica
Euro 258228,00.
10. Il
capitale sociale deve essere interamente sottoscritto all'atto della
costituzione delle Società o al momento degli eventuali successivi ingressi
della compagine societaria.
11. Possono
essere previsti eventuali patti parasociali che devono essere sottoscritti dai
soci all'atto del loro ingresso nella compagine societaria.]
Art. 7
(Costituzione
del Consorzio regionale per l'intermodalità e le
telecomunicazioni del settore)
[1. Al fine
di favorire il coordinamento e la corrispondenza dell'attività delle società di
gestione con gli obiettivi regionali di programmazione del settore, la Giunta
regionale è autorizzata a costituire un'Associazione Consortile delle società
di gestione, nella quale siano rappresentati, oltreché la Regione, i legali
rappresentanti delle quattro società di gestione o loro delegati.
2. L'Organo
consortile può avvalersi di Esperti tecnici del settore dei trasporti, della
logistica e delle telecomunicazioni.
3. La
Giunta è autorizzata a predisporre lo statuto e tutti gli atti relativi alla
costituzione del Consorzio, sentita la competente Commissione consiliare
permanente del Consiglio regionale, anche attraverso propri incaricati.]
Art. 8
(Telecomunicazioni
e tecnologia)
1. La
Giunta regionale è autorizzata a predisporre tutti gli atti necessari alla
definizione delle specifiche tecniche e delle caratteristiche dei sistemi
operativi di gestione e di telecomunicazioni a cui si devono attenere i
soggetti gestori dei nodi logistici regionali e dell'Interporto d'Abruzzo nella
fase di acquisizione delle dotazioni necessarie al funzionamento degli
impianti. In ogni caso gli impianti tecnologici e di telecomunicazioni devono
risultare compatibili con i progetti e gli indirizzi Comunitari relativi a tali
sistemi. In particolare le dotazioni in oggetto devono risultare compatibili
con i sistemi di telecomunicazione e di scambio delle informazioni previsti
nell'àmbito del Progetto del Corridoio Plurimodale Adriatico.
2. Le
indicazioni date dalla Giunta regionale devono risultare vincolanti per tutte
le dotazioni di sistema dei soggetti gestori dei nodi logistici regionali e
dell'Interporto d'Abruzzo. La Giunta regionale favorisce, nell'àmbito delle
proprie competenze stabilite dai documenti di programmazione, l'accesso a fondi
Comunitari e Nazionali che prevedano il finanziamento di azioni mirate allo
sviluppo dell'innovazione tecnologica nel settore dei trasporti e della
logistica.