IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2016
per uso di vigneto con olivi, a favore della Sig.ra RICCIUTI Cecilia
“nata a Chieti il 11.02.1965 e residente a Giuliano Teatino (CH) in Via Nevi
15, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di mq. 3.700 circa delle zone del
Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) distinte sulla
planimetria generale delle concessioni con i numeri 55/A e 28/A, la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà
trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa,
ammonta ad euro € . 49,00;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0118258/16 del
13.12.2016, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente
, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo
dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le
norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ).
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n.
RA/0118258/16 del 13.12.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale
del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“
del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo