IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall‘01.11.2016 per uso di vigneto “ a favore
del Sig. D’ALESSANDRO Ortenzo nato a
Chieti il 11.04.1944 e residente a
Francavilla Al Mare (CH) in Via Del
Convento 1/A , a corpo e non a misura e
sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della
superficie di mq. 2.240 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in
Comune di Ari (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il
numero 21, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative
del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’ ammontare del canone annuo
dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M.
2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa
, ammonta ad euro € . 36,34;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD
di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato
alla nota dello STA medesimo n. RA/0118258/16
del 13.12.2016 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi
all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che
disciplinano la concessione medesima.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD
di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di
evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’
area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di
salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in
particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere (art. 21 – 22) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici ( art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n.
RA/0118258/16 del 13.12.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale
del presente provvedimento nella sezione “ Amministrazione aperta-trasparente
“del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo