L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di  recinzione, piazzale e area verde – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH)  - Ditta NANNI Mario . 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.           il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2014 per uso di recinzione, piazzale e area verde “ a favore del Sig. NANNI Mario nato a Lanciano (CH) il 09.07.1936 ed ivi residente in C/da Iconicella 208, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 452 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH)  distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 234, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2.           l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del  D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 158,76;

3.           le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4.           di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0126928 del 22.12.2016  , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5.           di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

-              obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).

-              divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

-              immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6.           la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare  allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD  di Chieti n. RA/0126928 del 22.12.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7.           di disporre , ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “ Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;

8.           di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale   della Regione Abruzzo;

9.           la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo