IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall‘
01.11.2016 per uso di colture
agrarie “a favore del Sig. DI MUZIO
Tommaso nato a Chieti il 14.05.1964 ed ivi residente in Via Liri, a corpo e non
a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5),
della superficie di mq. 380 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in
Comune di Chieti distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il
numero 26/b parte, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’ ammontare del canone annuo
dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M.
2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 5,00;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD
di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato
alla nota dello STA medesimo n. RA/0118258/16 del 13.12.2016, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD
di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di
evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’
area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di
salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004
, in particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere
(art. 21 – 22).
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90)
6.
la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0118258/16 del
13.12.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM
22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “ Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
9.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo