LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R.
31.07.2007 n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio sanitarie pubbliche e private” e ss.mm.ii.;
VISTO, in
particolare, l’art. 6 della L.R. 32/2007
così come modificato dalla sopravvenuta L.R. n.12 del 02/05/2016 il
quale disciplina l’accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di
“ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di
assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento”;
VISTA la L.R. n.
5/2008, Piano Sanitario Regionale
2008-2010 ed in particolare gli allegati 2.2 “Linee guide per la stesura del
manuale di accreditamento” e 2.3 “Linee guida per la costituzione
dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)” le quali definiscono le
funzioni dell’ O.R.A. prevedendo che esso si componga del Gruppo di Esperti
Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento
Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA la
deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURA
n. 75 del 22.10.2008, di approvazione
dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture
sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 53/09del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato
di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA la
deliberazione del Commissario ad Acta n. 73/09 del 22 ottobre 2009 di
approvazione del Regolamento dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento;
VISTI la
deliberazione del Commissario ad Acta n. 39/2010 del 7 luglio 2010 ed il
Decreto del Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31 gennaio 2011 di modifica della
composizione del Comitato di Coordinamento Regionale;
VISTA la
deliberazione del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina
del Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.);
PRESO ATTO della domanda di accreditamento ex art.6
della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii. presentata dal
legale rappresentante della Soc. San Stef. Ar srl partita IVA
01911990693 con sede a Chieti in Via dei Frentani n.228, per l’ambulatorio denominato San Stef. Ar srl con sede a
Lanciano (CH ) Via Parma n.1 , acquisita in data 12.10.2009 al prot. n.22611/4/3504,
trasmessa al C.C.R.A con nota prot. RA 207674 del 04.11.2010;
PRESO ATTO che con DCA n.58/2011
del 21/11/2011 è stata disposta la voltura dell’accreditamento provvisorio
relativo all’attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, in regime
ambulatoriale(di gruppo o individuale), domiciliare, extramurale, limitatamente
al titolo regionale di legittimazione già in capo alla società”San
Stef.Ar in favore della società “Casa di cura Abano
Terme Polispecialistica e Termale S.p.A” con sede in
Abano Terme, Piazza C. Colombo n.1, avente numero di iscrizione nel registro
delle imprese di Padova C.F. e P.I. 0173503684;
PRESO ATTO che con DCA
n.61/2012 del 08/11/2012 è stata disposta la voltura dell’accreditamento
provvisorio relativo all’attività di riabilitazione ex art. 26 L.833/78, in
regime ambulatoriale(di gruppo o individuale), domiciliare ed extramurale,
limitatamente al titolo regionale di legittimazione già in capo alla società”
Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A.” in favore della
società “San Stef.Ar Abruzzo s.r.l., con sede in Pescara, Via B .Croce 116, n. di codice
fiscale e di iscrizione nel registro
delle imprese di Pescara 02014620682;
PRECISATO che con DCA n.26/2014 del 13/03/2014 è stata
disposta la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di
riabilitazione ex art. 26 L.833/78, in regime ambulatoriale(di gruppo o
individuale), domiciliare ed extramurale, limitatamente al titolo regionale di
legittimazione già in capo alla società San Stef.Ar
Abruzzo s.r.l., in favore della società “Consorzio San Stef.Ar
Abruzzo Soc. Coop. S.p.A.,” con sede in Pescara, Piazza Garibaldi n.10-11 Partita
IVA 02014620682;
DATO ATTO che il Comune di
Lanciano (CH) con atto n. 21707 del 23/04/2015
ha rilasciato al Consorzio San Stef.Ar Società
Cooperativa Sociale Spa con sede in Pescara, Piazza Garibaldi nn.10/11 partita
iva 02014620682 l’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’attività
Sanitaria ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/2007 per l’erogazione di
prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale, domiciliare
extramurale, per la sede operativa di Lanciano (CH) Via Parma n.1;
VISTA la Delibera
della Giunta Regionale n. 789 del 21/04/1999 allegato 2 in cui si autorizza
presso il Centro Ambulatoriale di Lanciano
(CH) la Società Consorzio San Ste.Far Abruzzo Soc. Coop Sociale
s.p.a.
all’erogazione di prestazioni sanitarie di cui all’ex art. 26 L.n. 833/78 nella forma e nel numero massimo giornaliero di
seguito indicate:
-
Ambulatoriali
individuali n. 89
-
Domiciliari
n. 43
-
Ambulatoriali
di gruppo n. 12
-
Extramurale
Individuale n. 7
ATTESO che, alla luce
di quanto previsto all’art. 8 “Procedure di visita presso le strutture da
accreditare” della Delibera del Commissario ad Acta n. 73/2009, il Gruppo
Visita, composto da Esperti Regionali per l’Accreditamento, ha effettuato il
previsto sopralluogo presso la struttura
con attivazione delle procedure previste dalla DGR 591/P del 1° luglio
2008 e ss.mm.ii.
e redatta la relazione finale inviata all’ASR Abruzzo;
VISTA la nota prot. 1875 del 25/11/2016, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto, acquista al protocollo regionale RA/0105361/16
del 28/11/2016, con la quale l’ASR Abruzzo, in esito alle decisioni assunte dal
CCRA in data 25 Novembre 2016 con
verbale n.13/2016, ha trasmesso al Servizio Programmazione Sanitaria - Ufficio
Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale del Dipartimento della Salute e
del Welfare, la scheda di Valutazione Finale e la proposta motivata in copia
conforme, relativa all’accreditamento Istituzionale della struttura “ Consorzio
San Stef. Ar Abruzzo sede
di Lanciano (CH) sito in via Parma n. 1;
PRESO ATTO della
Valutazione Finale con la quale il C.C.R.A ha valutato positivamente la
tipologia di accreditamento dell’Ambulatorio di Riabilitazione Consorzio San Stefar. Ar Società Cooperativa
Sociale Spa sito nel comune di Lanciano (CH)
Via Parma n.1, conformemente a
quanto proposto dall’Agenzia Sanitaria Regionale relativa alle seguenti parti del
Manuale di Accreditamento:
PRECISATO che le
prestazioni da erogare sono quelle già in regime di accreditamento predefinitivo ai sensi dell’art.12 della Legge Regionale
n.32/2007 e ss.mm.ii. riportate nella Delibera
Regionale n. 789 del 21 Aprile 1999:
-
Ambulatoriali
individuali n. 89
-
Domiciliare
n. 43
-
Ambulatoriali
di gruppo n. 12
-
Extramurale
Individuale n. 7
STABILITO che ai sensi dell’art. 6, comma 4, della
citata L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l’accreditamento
istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile, su richiesta del
rappresentante legale, mediante domanda, corredata di autocertificazione
attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento, da
presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;
PRECISATO che l’art. 7 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce al Dipartimento della Salute e del
Welfare la facoltà di disporre in
qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei
requisiti di accreditamento;
PRECISATO, altresì, che
il medesimo Dipartimento provvede che le verifiche ispettive sulle prestazioni
sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi
di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con
Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19/2010 del 10.03.2010 e disciplinati
con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43/2010 del 22/07/2010 - secondo i
protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e
congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate
approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
RITENUTO di comunicare
il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze,
secondo le modalità dagli stessi prescritte;
DATO ATTO che:
- il Dirigente del Servizio del Dipartimento
Salute e Welfare, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento,
ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è
conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
-
di riconoscere
l’Accreditamento Istituzionale Classe1 per l’Ambulatorio di Riabilitazione
Consorzio San STEF.AR Cooperativa Sociale
Spa sito nel Comune di Lanciano
(CH) Via Parma n. 1, partita iva
02014620682; in regime ambulatoriale, domiciliare,
extramurale di recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26 L. 833 del
23.12.1978) relativo alle seguenti parti del manuale:
-
di stabilire che le
prestazioni da erogare sono quelle già in regime di accreditamento predefinitivo ai sensi dell’art.12 della Legge Regionale
n.32/2007 e ss.mm.ii. riportate nella Delibera della
Giunta Regionale n. 789 del 21 aprile 1999:
·
Ambulatoriali
individuali n. 89
·
Domiciliari
n. 43
·
Ambulatoriali
di gruppo n. 12
·
Extramurale
Individuale n. 7
-
di stabilire che
l’accreditamento istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile su
richiesta del rappresentante legale presentata al Dipartimento della Salute e
del Welfare della Regione Abruzzo nei
termini e con le modalità previste nel bando semestralmente predisposto e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. La richiesta, corredata di
autocertificazione attestante il mantenimento sul possesso dei requisiti di
accreditamento, è comunque presentata almeno sei mesi prima della scadenza del
quinquennio. L'accreditamento istituzionale si intende tacitamente rinnovato
per cinque anni, alle stesse condizioni del precedente quinquennio, qualora il
rappresentante legale della struttura non riceva notifica di eventuale
provvedimento recante prescrizioni o diniego di rinnovo entro centoottanta
giorni dalla data di presentazione della domanda;
-
di precisare che ai sensi
dell’art. 7 L.R. 32/2007e ss.mm.ii. il Dipartimento
della salute e del Welfare ha facoltà di disporre in qualunque momento attività
ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e
che con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate le verifiche ispettive sono
effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo, secondo i protocolli
approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
-
di precisare inoltre che
l’art. 7-bis della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii. prevede
la sospensione dell’accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti
privati accreditati ai sensi dell’art.6 della L.r.
n.32/2007, qualora il Dipartimento della Salute e del Welfare accerti, secondo
il procedimento previsto dalla normativa, nell’ambito di prestazioni rese per
conto del SSN, una situazione di irregolarità nell’adempimento degli obblighi
retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente riferita ad
almeno tre mensilità consecutive, fino all’eventuale regolarizzazione dei
predetti obblighi
-
di notificare la presente
delibera al legale rappresentante della Struttura Consorzio San Stef.ar
Abruzzo” Piazza Garibaldi 10/11 Pescara;
-
di trasmettere il presente
provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all’Agenzia
Sanitaria Regionale, nonché ai competenti Servizi del Dipartimento della Salute
e del Welfare disponendone la pubblicazione sul BURA per finalità notiziali;