Accreditamento Istituzionale (L.R. n.32/2007) “Consorzio San STEF.AR. Abruzzo” Cooperativa Sociale spa sede di Lanciano (CH).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la L.R. 31.07.2007 n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” e ss.mm.ii.;

 

VISTO, in particolare, l’art. 6 della L.R. 32/2007  così come modificato dalla sopravvenuta L.R. n.12 del 02/05/2016 il quale disciplina l’accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di “ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento”;

 

VISTA la L.R. n. 5/2008,  Piano Sanitario Regionale 2008-2010 ed in particolare gli allegati 2.2 “Linee guide per la stesura del manuale di accreditamento” e 2.3 “Linee guida per la costituzione dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)” le quali definiscono le funzioni dell’ O.R.A. prevedendo che esso si componga del Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di    approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

 

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 53/09del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (C.C.R.A.);

 

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 73/09 del 22 ottobre 2009 di approvazione del Regolamento dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento;

 

VISTI la deliberazione del Commissario ad Acta n. 39/2010 del 7 luglio 2010 ed il Decreto del Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31 gennaio 2011 di modifica della composizione del Comitato di Coordinamento Regionale;

 

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.);

 

PRESO ATTO  della domanda di accreditamento ex art.6 della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii. presentata dal legale rappresentante della Soc.  San Stef. Ar  srl  partita IVA 01911990693 con sede a Chieti in Via dei Frentani n.228,  per l’ambulatorio denominato  San  Stef. Ar  srl con sede a Lanciano (CH ) Via Parma n.1 , acquisita in data 12.10.2009 al prot. n.22611/4/3504,  trasmessa al C.C.R.A  con nota prot. RA 207674 del 04.11.2010;

 

PRESO ATTO che con DCA n.58/2011 del 21/11/2011 è stata disposta la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, in regime ambulatoriale(di gruppo o individuale), domiciliare, extramurale, limitatamente al titolo regionale di legittimazione già in capo alla società”San Stef.Ar in favore della società “Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A” con sede in Abano Terme, Piazza C. Colombo n.1, avente numero di iscrizione nel registro delle imprese di Padova C.F. e P.I. 0173503684;

 

PRESO ATTO che con DCA n.61/2012 del 08/11/2012 è stata disposta la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di riabilitazione ex art. 26 L.833/78, in regime ambulatoriale(di gruppo o individuale), domiciliare ed extramurale, limitatamente al titolo regionale di legittimazione già in capo alla società” Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A.” in favore della società “San Stef.Ar Abruzzo s.r.l., con sede  in Pescara, Via B .Croce 116, n. di codice fiscale  e di iscrizione nel registro delle imprese di Pescara 02014620682;

 

PRECISATO  che con DCA n.26/2014 del 13/03/2014 è stata disposta la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di riabilitazione ex art. 26 L.833/78, in regime ambulatoriale(di gruppo o individuale), domiciliare ed extramurale, limitatamente al titolo regionale di legittimazione già in capo alla società San Stef.Ar Abruzzo s.r.l., in favore della società “Consorzio San Stef.Ar Abruzzo Soc. Coop. S.p.A.,” con sede  in Pescara, Piazza Garibaldi n.10-11 Partita IVA 02014620682;

 

DATO ATTO che il Comune di Lanciano (CH) con atto n. 21707 del 23/04/2015  ha rilasciato al Consorzio San Stef.Ar Società Cooperativa Sociale Spa con sede in Pescara, Piazza Garibaldi nn.10/11 partita iva 02014620682 l’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’attività Sanitaria ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/2007 per l’erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale  in regime ambulatoriale, domiciliare extramurale, per la sede operativa di Lanciano (CH)  Via Parma n.1;

 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 789 del 21/04/1999 allegato 2 in cui si autorizza presso il Centro Ambulatoriale di Lanciano  (CH)  la Società Consorzio San Ste.Far Abruzzo Soc. Coop Sociale s.p.a.  all’erogazione di prestazioni sanitarie di cui all’ex art. 26 L.n. 833/78 nella forma e nel numero massimo giornaliero di seguito indicate:

-            Ambulatoriali individuali n. 89

-            Domiciliari n. 43

-            Ambulatoriali di gruppo n. 12

-            Extramurale Individuale n. 7

 

ATTESO che, alla luce di quanto previsto all’art. 8 “Procedure di visita presso le strutture da accreditare” della Delibera del Commissario ad Acta n. 73/2009, il Gruppo Visita, composto da Esperti Regionali per l’Accreditamento, ha effettuato il previsto sopralluogo presso la struttura  con attivazione delle procedure previste dalla DGR 591/P del 1° luglio 2008 e ss.mm.ii.  e redatta la relazione finale inviata all’ASR Abruzzo;

 

VISTA la nota prot. 1875 del 25/11/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, acquista al protocollo regionale RA/0105361/16 del 28/11/2016, con la quale l’ASR Abruzzo, in esito alle decisioni assunte dal CCRA in data 25 Novembre  2016 con verbale n.13/2016, ha trasmesso al Servizio Programmazione Sanitaria - Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale del Dipartimento della Salute e del Welfare, la scheda di Valutazione Finale e la proposta motivata in copia conforme, relativa all’accreditamento Istituzionale della struttura “ Consorzio San Stef. Ar Abruzzo sede di Lanciano (CH) sito in via Parma n. 1;

 

PRESO ATTO della Valutazione Finale con la quale il C.C.R.A ha valutato positivamente la tipologia di accreditamento dell’Ambulatorio di Riabilitazione Consorzio San Stefar. Ar Società Cooperativa Sociale Spa sito nel comune di Lanciano (CH)  Via Parma n.1,   conformemente a quanto proposto dall’Agenzia Sanitaria Regionale relativa alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

 

PRECISATO che le prestazioni da erogare sono quelle già in regime di accreditamento predefinitivo ai sensi dell’art.12 della Legge Regionale n.32/2007 e ss.mm.ii. riportate nella Delibera Regionale n. 789 del 21 Aprile 1999:

-            Ambulatoriali individuali n. 89

-            Domiciliare n. 43

-            Ambulatoriali di gruppo n. 12

-            Extramurale Individuale n. 7

 

STABILITO  che ai sensi dell’art. 6, comma 4, della citata L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l’accreditamento istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale, mediante domanda, corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento, da presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;

 

PRECISATO  che l’art. 7 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce al Dipartimento della Salute e del Welfare  la facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;

 

PRECISATO, altresì, che il medesimo Dipartimento provvede che le verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate  sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19/2010 del 10.03.2010 e disciplinati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43/2010 del 22/07/2010 - secondo i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;

 

RITENUTO di comunicare il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

 

DATO ATTO che:

-        il Dirigente del Servizio del Dipartimento Salute e Welfare, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

-        il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

-            di riconoscere l’Accreditamento Istituzionale Classe1 per l’Ambulatorio di Riabilitazione Consorzio San STEF.AR Cooperativa Sociale  Spa sito nel Comune di  Lanciano (CH)   Via Parma n. 1, partita iva 02014620682;  in  regime ambulatoriale, domiciliare, extramurale di recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26 L. 833 del 23.12.1978) relativo alle seguenti parti del manuale:

-            di stabilire che le prestazioni da erogare sono quelle già in regime di accreditamento predefinitivo ai sensi dell’art.12 della Legge Regionale n.32/2007 e ss.mm.ii. riportate nella Delibera della Giunta Regionale n. 789 del 21 aprile 1999:

·             Ambulatoriali individuali n. 89

·             Domiciliari n. 43

·             Ambulatoriali di gruppo n. 12

·             Extramurale Individuale n. 7

-            di stabilire che l’accreditamento istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al Dipartimento della Salute e del Welfare  della Regione Abruzzo nei termini e con le modalità previste nel bando semestralmente predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. La richiesta, corredata di autocertificazione attestante il mantenimento sul possesso dei requisiti di accreditamento, è comunque presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. L'accreditamento istituzionale si intende tacitamente rinnovato per cinque anni, alle stesse condizioni del precedente quinquennio, qualora il rappresentante legale della struttura non riceva notifica di eventuale provvedimento recante prescrizioni o diniego di rinnovo entro centoottanta giorni dalla data di presentazione della domanda;

-            di precisare che ai sensi dell’art. 7 L.R. 32/2007e ss.mm.ii. il Dipartimento della salute e del Welfare ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e che con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate le verifiche ispettive sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo, secondo i protocolli approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;

-            di precisare inoltre che l’art. 7-bis della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii. prevede la sospensione dell’accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi dell’art.6 della L.r. n.32/2007, qualora il Dipartimento della Salute e del Welfare accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell’ambito di prestazioni rese per conto del SSN, una situazione di irregolarità nell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente riferita ad almeno tre mensilità consecutive, fino all’eventuale regolarizzazione dei predetti obblighi

-            di notificare la presente delibera al legale rappresentante della Struttura Consorzio San Stef.ar Abruzzo” Piazza Garibaldi 10/11 Pescara;

-            di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all’Agenzia Sanitaria Regionale, nonché ai competenti Servizi del Dipartimento della Salute e del Welfare disponendone la pubblicazione sul BURA per finalità notiziali;

 

Segue Allegato