LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la L.R. 31.07.2007 n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio
sanitarie pubbliche e private” e ss.mm.ii.;
VISTO,
in particolare, l’art. 6 della L.R. 32/2007
così come modificato dalla sopravvenuta L.R. n.12 del 02/05/2016 il
quale disciplina l’accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di
“ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di
assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento”;
VISTA
la L.R. n. 5/2008, Piano Sanitario
Regionale 2008-2010 ed in particolare gli allegati 2.2 “Linee guide per la
stesura del manuale di accreditamento” e 2.3 “Linee guida per la costituzione
dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)” le quali definiscono le
funzioni dell’ O.R.A. prevedendo che esso si componga del Gruppo di Esperti
Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento
Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA
la deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul
BURA n. 75 del 22.10.2008, di
approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento
delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
VISTA
la deliberazione del Commissario ad Acta n. 53/09del 21 luglio 2009 di
istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento
(C.C.R.A.);
VISTA
la deliberazione del Commissario ad Acta n. 73/09 del 22 ottobre 2009 di
approvazione del Regolamento dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento;
VISTI
la deliberazione del Commissario ad Acta n. 39/2010 del 7 luglio 2010 ed il
Decreto del Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31 gennaio 2011 di modifica della
composizione del Comitato di Coordinamento Regionale;
VISTA
la deliberazione del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di
nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.);
PRESO
ATTO
della domanda di accreditamento ex art.6 della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii. presentata dal legale rappresentante della Soc. San Stef. Ar srl partita IVA 01911990693 con sede a Chieti in
Via dei Frentani n.228, per
l’ambulatorio denominato San Stef. Ar srl con sede a Villa Santa Maria (CH ) Via Scesa Valli n.1 , acquisita in data
12.10.2009 al prot. n.22613/4/3502, trasmessa al C.C.R.A con nota prot. RA
197065 del 20.10.2010;
PRESO
ATTO che con DCA n.58/2011 del21/11/2011 è
stata disposta la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività
di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, in regime ambulatoriale(di gruppo o
individuale), domiciliare, extramurale, limitatamente al titolo regionale di
legittimazione già in capo alla società”San Stef.Ar in favore della società “Casa di cura Abano Terme
Polispecialistica e Termale S.p.A” con sede in Abano
Terme, Piazza C. Colombo n.1, avente numero di iscrizione nel registro delle
imprese di Padova C.F. e P.I. 0173503684;
PRESO
ATTO che con DCA n.61/2012 del 08/11/2012 è
stata disposta la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività
di riabilitazione ex art. 26 L.833/78, in regime ambulatoriale(di gruppo o
individuale), domiciliare ed extramurale, limitatamente al titolo regionale di
legittimazione già in capo alla società” Casa di Cura Abano Terme
Polispecialistica e Termale S.p.A.” in favore della società “San Stef.Ar Abruzzo s.r.l., con sede in Pescara, Via B .Croce 116, n. di codice
fiscale e di iscrizione nel registro
delle imprese di Pescara 02014620682;
PRECISATO che con DCA n.26/2014 del 13/03/2014 è stata
disposta la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di
riabilitazione ex art. 26 L.833/78, in regime ambulatoriale(di gruppo o
individuale), domiciliare ed extramurale, limitatamente al titolo regionale di
legittimazione già in capo alla società San Stef.Ar
Abruzzo s.r.l., in favore della società “Consorzio San Stef.Ar
Abruzzo Soc. Coop. S.p.A.,” con sede in Pescara, Piazza Garibaldi n.10-11 Partita
IVA 02014620682;
DATO
ATTO che il Comune di Villa Santa Maria (CH)
con atto n. 3568 del 18/12/2014 ha rilasciato al Consorzio San Stef.Ar Società Cooperativa Sociale Spa con sede in
Pescara, Piazza Garibaldi nn.10/11 l’autorizzazione definitiva all’esercizio
dell’attività Sanitaria ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/2007 per
l’erogazione di prestazioni di riabilitazione di terapia e terapia fisica (ex
art. 26 L.833/78) in regime
ambulatoriale, domiciliare ed
extramurale, per la sede operativa di Villa Santa Maria (CH) Via Scesa
Valli n. 15;
VISTA
la Delibera della Giunta Regionale n.789 del 21/04/1999 allegato 2 in cui si autorizza
presso il Centro Ambulatoriale di Villa Santa Maria (CH) la Società Consorzio San Ste.far
Abruzzo Soc. Coop Sociale s.p.a. all’erogazione di prestazioni sanitarie di
cui all’ex art. 26 L.n. 833/78 nella forma e nel
numero massimo giornaliero di seguito indicate:
-
Ambulatoriali individuali n.16
-
Domiciliare n. 13
-
Extramurale Individuale n.1
ATTESO
che, alla luce di quanto previsto all’art. 8 “Procedure di visita presso le
strutture da accreditare” della Delibera del Commissario ad Acta n. 73/2009, il
Gruppo Visita, composto da Esperti Regionali per l’Accreditamento, ha
effettuato il previsto sopralluogo presso la struttura con attivazione delle procedure previste
dalla DGR 591/P del 1° luglio 2008 e ss.mm.ii. e redatta la relazione finale inviata all’ASR
Abruzzo;
VISTA
la nota prot. 1876 del 25/11/2016, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, acquista al protocollo
regionale RA/0105377/16 del 28/11/2016, con la quale l’ASR Abruzzo, in esito
alle decisioni assunte dal CCRA in data 25 Novembre 2016 con verbale n.13/2016, ha trasmesso al
Servizio Programmazione Sanitaria - Ufficio Autorizzazione e Accreditamento
Istituzionale del Dipartimento della Salute e del Welfare, la scheda di Valutazione
Finale e la proposta motivata in copia conforme, relativa all’accreditamento
Istituzionale della struttura “ Consorzio San Stef. Ar Abruzzo sede di Villa Santa Maria (CH) Via Scesa Valli
n. 15;
PRESO
ATTO della Valutazione Finale con la quale
il C.C.R.A ha valutato positivamente la tipologia di accreditamento
dell’Ambulatorio di Riabilitazione Consorzio San Stefar.
Ar Società Cooperativa Sociale Spa sito nel comune di
Villa Santa Maria (CH) Via Scesa Valli
n. 15, conformemente a quanto proposto
dall’Agenzia Sanitaria Regionale relativa alle seguenti parti del Manuale di
Accreditamento:
PRECISATO
che le prestazioni da erogare sono quelle già in regime di accreditamento predefinitivo ai sensi dell’art.12 della Legge Regionale
n.32/2007 e ss.mm.ii. riportate nella Delibera
Regionale n. 789 del 21 Aprile 1999:
-
Ambulatoriali individuali n.16
-
Domiciliare n. 13
-
Extramurale Individuale n.1
STABILITO che ai sensi dell’art. 6, comma 4, della
citata L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l’accreditamento
istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile, su richiesta del
rappresentante legale, mediante domanda, corredata di autocertificazione
attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento, da
presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;
PRECISATO che l’art. 7 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce al Dipartimento della Salute e del
Welfare la facoltà di disporre in
qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei
requisiti di accreditamento;
PRECISATO,
altresì, che il medesimo Dipartimento provvede che le verifiche ispettive sulle
prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private
accreditate sono effettuate attraverso i
Nuclei Operativi di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica -
istituiti con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19/2010 del 10.03.2010 e
disciplinati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43/2010 del
22/07/2010 - secondo i protocolli di valutazione per le verifiche di
appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate
dalle strutture accreditate approvati con decreto del Commissario ad Acta n.
64/2012 del 14 novembre 2012;
RITENUTO
di comunicare il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;
DATO
ATTO che:
- il Dirigente del Servizio del
Dipartimento Salute e Welfare, competente nelle materie trattate nel presente
provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è
conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento
medesimo;
A voti unanimi espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
che integralmente si richiamano
-
di
riconoscere l’accreditamento istituzionale Classe1
per l’Ambulatorio di Riabilitazione Consorzio SAN STEF.AR Cooperativa
Sociale Spa sito nel Comune di Villa Santa Maria (CH) Via Scesa Valli n. 15, partita iva
02014620682; in regime ambulatoriale, domiciliare, ed
extramurale di recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26 L. 833 del
23.12.1978) relativo alle seguenti parti del manuale:
-
di
stabilire che le prestazioni da erogare sono
quelle già in regime di accreditamento predefinitivo
ai sensi dell’art.12 della Legge Regionale n.32/2007 e ss.mm.ii.
riportate nella Delibera della Giunta Regionale n. 789 del 21 aprile 1999:
·
Ambulatoriali individuali n.16
·
Domiciliare n. 13
·
Extramurale Individuale n.1
-
di
stabilire che l’accreditamento istituzionale ha
durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale
presentata al Dipartimento della Salute e del Welfare della Regione Abruzzo nei termini e con le
modalità previste nel bando semestralmente predisposto e pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione. La richiesta, corredata di
autocertificazione attestante il mantenimento sul possesso dei requisiti di
accreditamento, è comunque presentata almeno sei mesi prima della scadenza del
quinquennio. L'accreditamento istituzionale si intende tacitamente rinnovato
per cinque anni, alle stesse condizioni del precedente quinquennio, qualora il
rappresentante legale della struttura non riceva notifica di eventuale
provvedimento recante prescrizioni o diniego di rinnovo entro centoottanta
giorni dalla data di presentazione della domanda;
-
di
precisare che ai sensi dell’art. 7 L.R. 32/2007e ss.mm.ii. il Dipartimento della salute e del Welfare ha
facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica
del possesso dei requisiti di accreditamento e che con riguardo alle
prestazioni sanitarie erogate le verifiche ispettive sono effettuate attraverso
i Nuclei Operativi di Controllo, secondo i protocolli approvati con decreto del
Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
-
di
precisare inoltre che l’art. 7-bis della L.R.
n.32/2007 e ss.mm.ii. prevede la sospensione
dell’accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati
accreditati ai sensi dell’art.6 della L.r. n.32/2007,
qualora il Dipartimento della Salute e del Welfare accerti, secondo il
procedimento previsto dalla normativa, nell’ambito di prestazioni rese per
conto del SSN, una situazione di irregolarità nell’adempimento degli obblighi
retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente riferita ad
almeno tre mensilità consecutive, fino all’eventuale regolarizzazione dei
predetti obblighi
-
di
notificare la presente delibera al legale
rappresentante della Struttura Consorzio San Stef.ar Abruzzo” Piazza Garibaldi
10/11 Pescara;
-
di
trasmettere il presente provvedimento ai Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all’Agenzia Sanitaria Regionale,
nonché ai competenti Servizi del Dipartimento della Salute e del Welfare
disponendone la pubblicazione sul BURA per finalità notiziali;