LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R.
31.07.2007 n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio
sanitarie pubbliche e private” e ss.mm.ii.;
VISTO, in
particolare, l’art. 6 della L.R. 32/2007
così come modificato dalla sopravvenuta L.R. n.12 del 02/05/2016 il
quale disciplina l’accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di
“ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di
assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento”;
VISTA la L.R. n.
5/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010
ed in particolare gli allegati 2.2 “Linee guide per la stesura del manuale di
accreditamento” e 2.3 “Linee guida per la costituzione dell’organismo regionale
per l’accreditamento (O.R.A.)” le quali definiscono le funzioni dell’ O.R.A.
prevedendo che esso si componga del Gruppo di Esperti Regionali per
l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per
l’accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA la
deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURA
n. 75 del 22.10.2008, di approvazione
dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture
sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
VISTA la
deliberazione del Commissario ad Acta n. 53/09del 21 luglio 2009 di istituzione
del Comitato di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA la
deliberazione del Commissario ad Acta n. 73/09 del 22 ottobre 2009 di
approvazione del Regolamento dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento;
VISTI la
deliberazione del Commissario ad Acta n. 39/2010 del 7 luglio 2010 ed il
Decreto del Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31 gennaio 2011 di modifica della
composizione del Comitato di Coordinamento Regionale;
VISTA la
deliberazione del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina
del Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.);
PRESO ATTO della domanda di
accreditamento ex art.6 della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii.
presentata dal legale rappresentante della Società San Raffaele S.p.A. con sede
legale a Roma in Via di Val Cannuta n. 247, partita
IVA 08253151008, per il Centro BIER di
Fisioterapia e Riabilitazione con sede a
Sulmona (AQ) Via dell’agricoltura acquisita in data 12.10.2009 al prot. n.22584/4/3523,
trasmessa al C.C.R.A con nota prot. 7249/19
dell’8/10/2016;
DATO ATTO che il Comune di
Sulmona (AQ) con atto n.16 del 08.06.2016
ha rilasciato al rappresentante Legale della Società San Raffaele Spa,
partita IVA 08253151008, con sede legale
in Roma- Via di val Cannuta
n. 247, che gestisce la struttura denominata Centro Bier
di fisioterapia e riabilitazione con sede a Sulmona (AQ) via
dell’agricoltura, l’autorizzazione
all’esercizio ai sensi dell’art.4 e 11 della L.R. n.32/07per prestazioni di
recupero e rieducazione funzionale ex art. 26 L.833/1978 e ambulatori di
riabilitazione (trattamenti ambulatoriali, extramurali, trattamenti
domiciliari, in regime ambulatoriale, extramurale e domiciliare;
VISTA la Delibera
della Giunta Regionale n. 14 del 13/01/1981
in cui si autorizza il Centro Bier di Fisioterapia e Riabilitazione di Sulmona (AQ) l’erogazione di prestazioni sanitarie di cui
all’ex art. 26 L.n. 833/78 nella forma e nel numero
massimo giornaliero di seguito indicate:
ATTESO che, alla luce
di quanto previsto all’art. 8 “Procedure di visita presso le strutture da
accreditare” della Delibera del Commissario ad Acta n. 73/2009, il Gruppo
Visita, composto da Esperti Regionali per l’Accreditamento, ha effettuato il
previsto sopralluogo presso la struttura
con attivazione delle procedure previste dalla DGR 591/P del 1° luglio
2008 e ss.mm.ii.
e redatta la relazione finale inviata all’ASR Abruzzo;
VISTA la nota prot. 1638 del 20/10/2016, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto, acquista al protocollo regionale RA/0078158 del
20/10/2016, con la quale l’ASR Abruzzo, in esito alle decisioni assunte dal
CCRA in data 13 Ottobre 2016 con verbale
n.12/2016, ha trasmesso al Servizio Programmazione Sanitaria - Ufficio
Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale del Dipartimento della Salute e
del Welfare, la scheda di Valutazione Finale e la proposta motivata in copia
conforme, relativa all’accreditamento Istituzionale della struttura “ Centro Bier di fisoterapia e
riabilitazione” di Sulmona (AQ) sito in via dell’agricoltura;
PRESO ATTO della
Valutazione Finale con la quale il C.C.R.A ha valutato positivamente la
tipologia di accreditamento della Struttura “ centro di Bier
di Fisioterapia e Riabilitazione” di Sulmona
(AQ) con sede in via
dell’agricoltura, conformemente a quanto
proposto dall’Agenzia Sanitaria Regionale relativa alle seguenti parti del
Manuale di Accreditamento:
PRECISATO che le
prestazioni da erogare sono quelle già autorizzate con DGR n. 14 del 13 Gennaio
1981in cui si stabilisca la convenzione per l’erogazione dell’assistenza a
favore degli invalidi civili aventi diritto in base all’art.3 della legge 30
marzo 1971, n.188 con le UU.LL.SS. competenti per le seguenti prestazioni:
STABILITO che ai sensi dell’art. 6, comma 4, della
citata L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l’accreditamento
istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile, su richiesta del
rappresentante legale, mediante domanda, corredata di autocertificazione
attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento, da
presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;
PRECISATO che l’art. 7 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce al Dipartimento della Salute e del
Welfare la facoltà di disporre in
qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei
requisiti di accreditamento;
PRECISATO, altresì, che
il medesimo Dipartimento provvede che le verifiche ispettive sulle prestazioni
sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi
di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con
Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19/2010 del 10.03.2010 e disciplinati
con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43/2010 del 22/07/2010 - secondo i
protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e
congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate
approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
RITENUTO di comunicare
il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze,
secondo le modalità dagli stessi prescritte;
DATO ATTO che:
- il Dirigente del Servizio del
Dipartimento Salute e Welfare, competente nelle materie trattate nel presente
provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in
calce;
- il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è
conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento
medesimo;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
-
di riconoscere
l’accreditamento istituzionale Classe1 alla Struttura Società San Raffaele Spa partita iva
08253151008 per la Struttura denominata “Centro BIER” di Fisioterapia e
Riabilitazione sito nel Comune di
Sulmona (AQ) in Via
dell’agricoltura, in regime ambulatoriale, domiciliare,
extramurale di recupero e rieducazione funzionale(ex art. 26 L. 833 del
23.12.1978) relativo alle seguenti parti del manuale:
-
di stabilire che le
prestazioni da erogare sono quelle già in regime di accreditamento predefinitivo ai sensi dell’art.12 della Legge Regionale
n.32/2007 e ss.mm.ii. :
-
di stabilire che
l’accreditamento istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile su
richiesta del rappresentante legale presentata al Dipartimento della Salute e
del Welfare della Regione Abruzzo nei
termini e con le modalità previste nel bando semestralmente predisposto e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. La richiesta, corredata di
autocertificazione attestante il mantenimento sul possesso dei requisiti di
accreditamento, è comunque presentata almeno sei mesi prima della scadenza del
quinquennio. L'accreditamento istituzionale si intende tacitamente rinnovato
per cinque anni, alle stesse condizioni del precedente quinquennio, qualora il
rappresentante legale della struttura non riceva notifica di eventuale
provvedimento recante prescrizioni o diniego di rinnovo entro centoottanta
giorni dalla data di presentazione della domanda;
-
di precisare che ai sensi
dell’art. 7 L.R. 32/2007e ss.mm.ii. il Dipartimento
della salute e del Welfare ha facoltà di disporre in qualunque momento attività
ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e
che con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate le verifiche ispettive sono
effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo, secondo i protocolli
approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
-
di precisare inoltre che
l’art. 7-bis della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii. prevede
la sospensione dell’accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti
privati accreditati ai sensi dell’art.6 della L.r.
n.32/2007, qualora il Dipartimento della Salute e del Welfare accerti, secondo
il procedimento previsto dalla normativa, nell’ambito di prestazioni rese per
conto del SSN, una situazione di irregolarità nell’adempimento degli obblighi
retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente riferita ad
almeno tre mensilità consecutive, fino all’eventuale regolarizzazione dei
predetti obblighi;
-
di notificare la presente
delibera al legale rappresentante della Struttura Società San Raffaele S.p.a.
con sede in Roma per il centro Bier di Sulmona (AQ);
-
di trasmettere il presente
provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all’Agenzia
Sanitaria Regionale, nonché ai competenti Servizi del Dipartimento della Salute
e del Welfare disponendone pubblicazione sul BURA per finalità notiziali;