IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, la Legge 07 dicembre 2000,
n. 383, “Disciplina delle Associazioni
di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4,
secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme
per la valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO
che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che
svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO
ATTO
che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina
delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13
ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra
l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata
L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del
richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della
medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività
prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a. socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
b. solidarietà,
diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c. ambiente,
cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le Associazioni di promozione
Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R.
11/2012;
-
che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che l’art. 8-bis della L.R.
11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede
“l’iscrizione al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
-
che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale
sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30
settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli
adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro
regionale;
DATO
ATTO
-
che, con determinazione n.
DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n.
DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), istanza d’iscrizione, e ALL. B), dichiarazione del Legale Rappresentante;
-
che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA
-
l’istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare,
Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario”
al prot. RA/796/DPF014 del 5/1/2016 presentata dall’Associazione
denominata “Archeoclub d’Italia Castel di Sangro”
di Castel di Sangro (AQ), alla Sezione
prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport
e tempo libero, turismo sociale;
-
la documentazione integrativa
all’istanza del 14/11/2016, acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al prot. n. RA/123282/16/DPF014 del 19.12.2016;
DATO
ATTO
che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha
proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza
sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale,
dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO
pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, alla iscrizione dall’Associazione denominata “Archeoclub
d’Italia Castel di Sangro ” di Castel di
Sangro (AQ), alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e
patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per le
motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte:
a. di prendere atto che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/796/DPF014 del 5.1.2016
integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario al prot. n. RA/123282/16/DPF014 del 19.12.2016, l’Associazione
denominata “Archeoclub d’Italia Castel di Sangro” con
sede legale nel Comune di Castel di
Sangro (AQ), in Via Fosso La Pietra, n.
40 - C.F. 91004610662, ha presentato istanza di iscrizione al Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
b. di dare atto che il competente Ufficio,
in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato
la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua alla Sezione Prima, nell’Articolazione c)
ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo
sociale;
c. di iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “Archeoclub
d’Italia Castel di Sangro” con sede legale nel Comune di Castel di Sangro (AQ), in Via Fosso La Pietra, n. 40 - C.F.
91004610662, alla Sezione Prima del
Registro Regionale, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
d. di definire quale elemento integrativo
dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della
c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e. di utilizzare ai fini dell’integrazione
del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione
recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
f. di disporre la notifica del presente
provvedimento all’associazione interessata;
g. di trasmettere copia del presente atto
al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore
preposto alle Politiche Sociali;
h. di disporre ai sensi del comma 5 art.
8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione
sul B.U.R.A.T.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini