IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27,
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. n.64
del 01/07/2015 con il quale si sono legittimate nel possesso con contestuale
affrancazione le terre civiche site nel Comune di Paglieta (CH) a favore di n.
21 ditte indicate nell’Allegato “A” elenco n.15 rettificato il 12/03/2015 e
formato da n.3 facciate;
DATO ATTO che con
Determinazione Direttoriale n. DPD/101 del 31/03/2017 il Direttore del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha rettificato la
Determina Dirigenziale n. DH41/606/Usi Civici del 21/05/2015 allegata al
D.P.G.R. sopra richiamato;
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 15 rettificato il 27/03/2017, allegato alla Determinazione
Direttoriale sopra richiamata, dal quale si evincono le ditte iscritte ai nn. d’ordine 1, 17 e 22 che hanno richiesto la
legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone
annuo da corrispondere al Comune di Paglieta (CH), oltre alle 10 annualità
pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle tre ditte indicate nell’allegato “A”
elenco n. 15 rettificato il 27/03/2017 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99
ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;
RITENUTO che sussistono le
condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle tre
ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 15 rettificato il
27/03/2017;
DATO ATTO che il Direttore
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché
sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1. di
rettificare il D.P.G.R. n.64 del 01/07/2015 legittimando nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Paglieta(CH) a
favore di n. 3 ditte iscritte ai nn. d’ordine 1, 17 e 22, indicate nell’allegato “A” elenco n. 15
rettificato il 27/03/2017, formato da n.3 facciate e allegato alla
Determinazione Direttoriale DPD/101 del 31/03/2017, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. è
fatto obbligo al Comune di Paglieta di riscuotere tempestivamente i canoni
come indicati nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 15 rettificato il
27/03/2017, nonché di accordare contestualmente l’affrancazione del canone di
cui trattasi a favore delle tre ditte iscritte ai nn.
d’ordine 1, 17 e 22;
3. il
Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma
dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che
ne abbiano diritto;
4. è
fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato
in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della
L.R. n.3/98;
5. la
validità ed efficacia del presente decreto di legittimazione è
espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di
tutte le somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie
formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180
(centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto ai
beneficiari senza che siano state completate le procedure di pagamento del
prezzo e di volturazione e trascrizione presso i
competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente (per
il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità
del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la
legittimazione;
6. al
Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al
precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Ufficio Usi
Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, formale comunicazione
in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il
completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso
civico in beni privati;
7. di
ritenere valide tutte le altre disposizioni previste dal D.P.G.R n° 64 del
01.07.2015;
8. di
pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.
Il
presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca - Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del
Sottobosco, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della
conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di
esso.
Il
presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di
avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al
Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della
comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso